La Consulta dice sì alla riforma sul traffico di influenze: “Non viola gli obblighi Ue, ma servono regole per la lobby”

La Consulta dice sì alla riforma sul traffico di influenze: “Non viola gli obblighi Ue, ma servono regole per la lobby”

La Consulta dice sì alla riforma sul traffico di influenze: “Non viola gli obblighi Ue, ma servono regole per la lobby”

La Corte costituzionale ha dichiarato legittima la riforma che restringe il reato di traffico di influenze, ma ha criticato l'assenza di una legge sul lobbying. Senza regole chiare, avverte, la tutela penale dell'imparzialità della pubblica amministrazione rimane indebolita. LA SENTENZA

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 depositata oggi, ha dichiarato non incostituzionale la riforma del 2024 che ha ristretto il reato di traffico di influenze illecite. Una pronuncia che conferma il radicale cambiamento voluto dal legislatore, ma che arriva con un monito chiaro: senza una legge chiara sul lobbying, il confine tra mediazione legittima e illecita resta sfumato, e la tutela penale dell’imparzialità della pubblica amministrazione risulta indebolita.

La decisione arriva dalla questione sollevata dal Tribunale di Roma, chiamato a giudicare alcuni imprenditori accusati di aver versato oltre 11 milioni di euro a un mediatore per influenzare il Commissario per l’emergenza Covid nell’assegnazione dell’appalto per 800 milioni di mascherine a una serie di aziende cinesi. Con la nuova normativa, per essere punibile il traffico di influenze non può più limitarsi a una generica “mediazione illecita”, ma deve avere come oggetto la commissione di un reato specifico da parte del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, però, il Commissario era accusato di abuso d’ufficio – reato depenalizzato proprio dalla stessa riforma del 2024 – rendendo di fatto impossibile condannare gli imprenditori per traffico di influenze.

Il Tribunale di Roma dubitava che questa scelta fosse compatibile con la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, che all’articolo 12 impegna gli Stati a punire chi versa denaro per esercitare un’“influenza impropria” su un pubblico ufficiale, senza richiedere che questa miri a un reato. La Corte costituzionale riconosce l’obbligo internazionale, ma precisa che il concetto di “influenza impropria” è volutamente generico e lascia spazio ai legislatori nazionali per precisarlo, nel rispetto del principio di precisione della legge penale. La scelta italiana di ancorare il reato alla commissione di un illecito penale del pubblico ufficiale rientrerebbe dunque in questo margine di discrezionalità.

Tuttavia, la Consulta non nasconde le criticità sistemiche create dalla riforma. Sottolinea come la persistente assenza di una disciplina organica del lobbying renda difficile tracciare «una chiara linea distintiva tra illegittime e legittime forme di intermediazione» con i pubblici poteri. Una lacuna che, secondo i giudici, priva l’ordinamento di strumenti efficaci per sanzionare «condotte di indubbia gravità» che ledono l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Per questo, pur respingendo la questione di legittimità costituzionale, la Corte lancia un appello al legislatore: serve una legge sul lobbying che garantisca trasparenza, preveda sanzioni per chi viola le regole e, eventualmente, consenta di riprogettare la tutela penale del traffico di influenze. Un invito a colmare un vuoto normativo che rischia di lasciare senza risposta fenomeni corruttivi subdoli, mentre la repressione penale si restringe.

17 Dicembre 2025

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