Prescrizioni transfrontaliere. Il decreto in GU: ricette elettroniche e cartacee per curarsi in Europa

Prescrizioni transfrontaliere. Il decreto in GU: ricette elettroniche e cartacee per curarsi in Europa

Prescrizioni transfrontaliere. Il decreto in GU: ricette elettroniche e cartacee per curarsi in Europa

Pubblicato il decreto del 17 settembre 2026 che definisce caratteristiche e contenuti delle prescrizioni utilizzabili in un altro Stato membro. Elettroniche solo per i farmaci in un elenco ad hoc, escluse le prescrizioni speciali. Rimborsi secondo i regolamenti europei. IL DECRETO

Dal 6 novembre 2026, quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 22 ottobre, entra in vigore il decreto del Ministero della Salute che disciplina le caratteristiche e i contenuti delle prescrizioni transfrontaliere. Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dopo l’intesa con la Conferenza Stato Regioni del 23 luglio 2026, dà attuazione all’articolo 12, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, che recepisce la direttiva europea sull’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Cosa sono e come funzionano

La “prescrizione transfrontaliera” è la ricetta di un medicinale, a carico o non a carico del Servizio sanitario nazionale, rilasciata all’interessato da un medico prescrittore in Italia e utilizzata in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sono escluse le prescrizioni mediche speciali di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 219/2006, vale a dire i medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

Il decreto prevede due canali. La prescrizione transfrontaliera elettronica viene generata dal sistema NCPeH (National Contact Point for eHealth, istituito presso il Ministero della Salute) a partire dalle ricette elettroniche nazionali, nel momento in cui le farmacie estere degli Stati membri che hanno attivato gli scambi elettronici con l’Italia ne fanno richiesta. La prescrizione cartacea è invece rilasciata dal medico quando la farmacia estera si trovi in uno Stato membro che non ha attivato gli scambi elettronici, o su richiesta dell’interessato.

Il limite dei farmaci: elenco ad hoc per le ricette elettroniche

Le prescrizioni transfrontaliere cartacee possono essere rilasciate per tutti i medicinali di cui è autorizzato il commercio in Italia, a eccezione delle prescrizioni speciali. Le prescrizioni elettroniche, invece, possono essere generate esclusivamente per i medicinali individuati in un elenco che il Ministero della Salute pubblicherà sul proprio portale istituzionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, e che sarà periodicamente aggiornato.

Il decreto riconosce inoltre al farmacista dello Stato membro, ove previsto dalla sua normativa nazionale, il diritto di rifiutarsi per ragioni etiche di dispensare il medicinale prescritto in Italia, quando il farmacista italiano godrebbe dello stesso diritto.

La procedura in farmacia estera

Per richiedere la dispensazione con prescrizione elettronica in uno Stato membro che ha attivato gli scambi elettronici, l’assistito fornisce alla farmacia estera prova della propria identità, esibendo un documento d’identità, il codice fiscale riportato sulla Tessera sanitaria e il numero di ricetta (NRE o NRBE) indicato nella prescrizione. La farmacia estera, tramite il proprio National Connector, interroga quello italiano, che consulta il Sistema Tessera Sanitaria per verificare l’esistenza e la spendibilità della prescrizione. Se la verifica ha esito positivo, il National Connector italiano genera e trasmette la prescrizione transfrontaliera e la farmacia dispensa il medicinale, inviando poi l’informazione di avvenuta dispensazione al Sistema TS, che chiude la procedura. In caso di esito negativo, il farmacista riceve un messaggio di errore e il medicinale non viene dispensato.

Le ricette elettroniche che contengono più prescrizioni farmaceutiche sono trasformate in tante prescrizioni transfrontaliere singole, quante sono le prescrizioni contenute nella ricetta, e sono utilizzate per un’unica dispensazione. In caso di dispensazione parziale, la prescrizione non è più utilizzabile né in Italia né all’estero.

Per la prescrizione cartacea, l’assistito fornisce alla farmacia estera prova della propria identità e la prescrizione completa delle informazioni richieste; la farmacia dispensa dopo aver verificato l’identità e la validità della prescrizione secondo i requisiti della direttiva UE 2012/52, recepiti nell’allegato 1 del decreto legislativo 38/2014.

Rimborsi

Gli assistiti che utilizzano la prescrizione transfrontaliera sostengono il costo dei medicinali dispensati nella farmacia estera secondo le tariffe in vigore nello Stato di erogazione. Per il rimborso delle spese sostenute all’estero si applica il regolamento CE 883/2004. In alternativa, gli assistiti possono chiedere il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera secondo le modalità del capo III del decreto legislativo 38/2014.

Dati personali e conservazione

Il Ministero della Salute è titolare di tutti i trattamenti effettuati come NCPeH e per le componenti tecniche utilizzate, e designa il Ministero dell’Economia e delle Finanze responsabile del trattamento. Il medico prescrittore è titolare autonomo dei dati inseriti nel Sistema TS in fase di rilascio della ricetta elettronica; il MEF è titolare autonomo del trattamento dei dati relativi alla ricetta dematerializzata e dei servizi di verifica e comunicazione della dispensazione.

I dati trattati dal National Connector italiano vengono cancellati decorsi dieci anni dalla richiesta effettuata dal National Connector estero. Il Sistema TS non conserva i dati relativi ai servizi di verifica e di assistenza tecnica, mentre i dati relativi alla dispensazione sono cancellati decorsi trent’anni dal decesso dell’assistito, con periodicità annuale. Il periodo di conservazione dei dati per i trattamenti effettuati dal National Connector estero è stabilito da ciascuno Stato membro, in conformità al regolamento UE 679/2016. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento presentando istanza al Ministero della Salute.

Sicurezza e trasparenza

Il trattamento dei dati avviene secondo le modalità e le misure di sicurezza tecniche e organizzative descritte nel disciplinare tecnico allegato al decreto, periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 35 del regolamento UE 679/2016. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a pubblicare tempestivamente le misure del decreto sui rispettivi siti istituzionali e a individuare eventuali altre forme di diffusione. Le informazioni sull’utilizzo delle prescrizioni transfrontaliere sono messe a disposizione attraverso il punto di contatto nazionale e lo sportello digitale unico di cui al regolamento UE 1724/2018, e attraverso il portale del Ministero della Salute nella pagina dedicata.

Aggiornamenti tecnici e invarianza finanziaria

Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche che non incidono sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili sono pubblicati in apposite sezioni del sito del Ministero della Salute. Negli altri casi il disciplinare tecnico è aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistema informativo sanitario nazionale, di concerto con il MEF. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto è firmato dal Ministro della Salute Schillaci e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, ed è stato registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2026.

26 Ottobre 2026

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