Responsabilità professionale. Abrogata la colpa “lieve” del decreto Balduzzi. Medico non perseguibile penalmente se ha rispettato le linee guida. Riviste le tabelle per danno biologico

Responsabilità professionale. Abrogata la colpa “lieve” del decreto Balduzzi. Medico non perseguibile penalmente se ha rispettato le linee guida. Riviste le tabelle per danno biologico

Responsabilità professionale. Abrogata la colpa “lieve” del decreto Balduzzi. Medico non perseguibile penalmente se ha rispettato le linee guida. Riviste le tabelle per danno biologico
Approvati nuovi emendamenti in tema di responsabilità penale e civile. La prima viene esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. L'operatore sanitario risponde poi di danno illecito salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. GLI EMENDAMENTI

La commissione Sanità del Senato ha approvato nuovi emendamenti al disegno di legge sulla responsabilità professionale ed il rischio clinico. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver accantonato gli emendamenti articolo 5 in attesa del parere della Commissione Bilancio sull'emendamento 5.14 del relatore, è proseguito e concluso l'esame dell'articolo 6 in tema di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
 
È stato dunque approvato l'emendamento 6.100 del relatore Amedeo Bianco (Pd), interamente sostitutivo dell'articolo 6. Viene abrogata la colpa lieve prevista dal decreto Balduzzi, e si spiega che la punibilità per responsabilità colposa per morte o lesioni personali, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, viene esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
 
Questo il nuovo testo:

Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
Art. 590-sexies. — (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

 
Successivamente, è stato avviato l'esame dell'articolo 7 in tema di responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria. Approvato l'emendamento 7.100 del relatore in base al quale si dispone che l'esercente la professione sanitaria risponde di risarcimento per fatto illecito sulla base dell'articolo 2043 del Codice Civile salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
 
Via libera anche all'emendamento 7.28 a prima firma Vittorio Zizza (CoR) e fatto proprio da Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) con il quale vengono introdotte le tabelle per il risarcimento del danno biologico di lieve entità mutuandole da quelle presenti agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, laddove necessario, per tener conto delle fattispecie da esse non previste.
 
Semaforo verde, inoltre, all'emendamento 7.30 a prima firma Giuseppina Maturani (Pd), con il quale si aggiunge un comma 3-bis all'articolo 7 che spiega come le disposizioni del presente articolo costituiscano "norme imperative ai sensi del codice civile".
 
Approvato anche l'emendamento 7.31 a prima firma Fabiola Anitori (Ap), sulla base del quale viene sostituita la rubrica dell'articolo con la seguente: "Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria".
 
Infine, l'emendamento l'emendamento 7.18 a prima firma Anna Cinzia Bonfrisco (CoR), è stato trasformato dal cofirmatario Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) in un Ordine del giorno approvato dalla commissione. Quest'ultimo impegna il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni al Codice Civile, finalizzate a:
1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;
2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto conoscenza del pregiudizio subito.

 
Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

19 Ottobre 2016

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