Cosa prevede l’accordo del 16 ottobre sulle nuove remunerazioni
Come previsto dall’articolo 15 del decreto sulla Spending review, l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà ora sostituito da un nuovo metodo definito con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base dell'accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa, che doveva seguire i criteri di “prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco”.
La base di calcolo per ridefinire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012 ed in ogni caso dovrà essere garantita l’invarianza dei saldi di finanza pubblica.
Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano dunque di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale.
Nei prossimi giorni, l’Aifa trasmetterà l’accordo alle Regioni e successivamente al Ministro della salute, Prof. Renato Balduzzi, per il prosieguo dell’iter che prevede l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del previsto decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Nel dettaglio, il nuovo schema di remunerazione definisce le seguenti quote di spettanza:
Farmacisti
Quota fissa 2,00 € per confezione al netto dell’Iva, tale importo si incrementa – quale quota di garanzia – del 18 % per le farmacie rurali sussidiate con fatturato inferiore a 387.342,67 € e del 17,5 % per le farmacie con fatturato inferiore a 258.228,45 €
Quota premiale generici 0,10 € per confezione al netto dell’Iva per medicinali generici o a brevetto scaduto con prezzo al pubblico corrispondente al prezzo di riferimento fissato nell’ambito delle liste di trasparenza Aifa
Quota proporzionale 3,30 % del prezzo ex-factory al netto dell’Iva
Grossisti
Quota fissa 0,25 € per confezione al netto dell’Iva per i medicinali con prezzo ex-factory inferiore o uguale a 25 € 0,35 € per confezione al netto dell’Iva per i medicinali con prezzo ex-factory superiore a 25 €
Quota proporzionale 0,55 % del prezzo ex-factory al netto dell’Iva
I margini del farmacista e del grossista sono stati calcolati al netto della quota dell’8% sul prezzo al pubblico al netto dell’Iva trasferita da produttore alla filiera distributiva per i medicinali equivalenti, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto (art. 13, comma 1, lettera b) del D.L. 39/2009, convertito nella L. 77/2009), che viene ridistribuita nell’ambito della filiera secondo le regole di mercato, attraverso un corrispondente ricarico da applicarsi al prezzo ex-factory.
L’introduzione di tale schema di remunerazione con quota fissa e proporzionale, che riguarderà sia i medicinali dispensati in regime Ssn che in regime privato, implicherà la vigenza di nuovi prezzi al pubblico a partire dal 1° gennaio 2013, definiti secondo una formula standard.
Il nuovo prezzo al pubblico sarà composto:
– dal prezzo ex-factory;
– dalla quota premiale per i generici, qualora sia prevista;
– dalla quota fissa di spettanza del farmacista (2 €) e del grossista (0,25 € per i medicinali con prezzo ex-factory inferiore o uguale a 25 €/0,35 € per i medicinali con prezzo ex-factory superiore a 25 €);
– dalla quota proporzionale che è, infine, data dalla somma del valore corrispondente alle quote proporzionali rispettivamente del farmacista (3,30% del prezzo ex-factory al netto dell’Iva) e del grossista (0,55% del prezzo ex-factory al netto dell’Iva).
In fase di liquidazione da parte delle Asl delle spettanze per le forniture in regime di erogazione convenzionale alle farmacie rurali sussidiate con fatturato Ssn al netto dell’Iva inferiore a 387.342,67 € e alle farmacie con fatturato Ssn al netto dell’Iva inferiore a 258.228,45 € verranno riconosciute le quote di garanzia su riportate, a titolo di maggiorazione del prezzo di cessione.
Con il nuovo metodo di remunerazione, resta fermo l’obbligo contributivo dello 0,90 %, che sulla base della normativa vigente, le farmacie sono tenute a versare all’Enpaf sul fatturato Ssn.
L’accordo definitivo è subordinato all’approvazione da parte degli organi istituzionalmente preposti delle Organizzazioni firmatarie e potrà essere accompagnato da ulteriori proposte accessorie eventualmente presentate dalle parti.
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05 Dicembre 2012
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