De Cecco: “Giusto scegliere i grani stranieri, se sono migliori”

De Cecco: “Giusto scegliere i grani stranieri, se sono migliori”

De Cecco: “Giusto scegliere i grani stranieri, se sono migliori”
Sulla pasta De Cecco c’è la frase “made in Italy” sotto la bandiera tricolore. Ma è giusto che sia così se il grano utilizzato non è al 100% italiano? Ecco la risposta di Giovanni Alleonato, Direttore Marketing della F.lli De Cecco spa, pubblicata da Il Fatto Alimentare.

Non riteniamo che la dicitura “made in Italy” di De Cecco che letteralmente indica solo “prodotto in Italia” e non altro, possa indurre in errore il consumatore lasciandogli pensare che non soltanto la pasta ma anche i grani siano italiani. La frase e il tricolore sulle confezioni hanno il solo scopo di enfatizzare l’origine italiana del prodotto finito.
 
La scelta dei grani viene effettuata non tanto in base all’origine, quanto soprattutto in base alle caratteristiche merceologiche, chimiche, organolettiche

Del resto, non solo nel comparto alimentare, la dicitura “made in Italy” viene da qualcuno interpretata nel senso che il prodotto finito è di origine italiana, non che anche le materie prime debbano necessariamente esserlo. Anche per gli altri settori vigono le stesse regole, pensiamo all’abbigliamento: un vestito confezionato in Italia e quindi “made in Italy” non intende che le stoffe siano di origine italiane. L’Italia è un Paese manifatturiero e importa la maggior parte delle materie prime impiegate per le produzioni.

I consumatori di tutto il mondo associano la qualità della pasta non tanto all’origine dei grani utilizzati (che sin da tempi storici sono anche di provenienza straniera), bensì al know-how italiano e all’arte dei maestri pastai italiani, che si concretizza principalmente nelle fasi di impasto, taglio, trafilatura ed essiccazione. A monte di tutto questo c’è anche la scelta dei grani, che per ottenere una pasta di qualità viene effettuata non tanto in base all’origine, quanto soprattutto in base alle caratteristiche merceologiche, chimiche, organolettiche.

Quindi l’esperienza italiana, la conoscenza nella produzione della pasta, richiede che al fine di ottenere l’alta qualità di quest’ultima si debbano scegliere anche grani stranieri, se questi possiedono le migliori caratteristiche per garantire un prodotto di alta qualità.
 
Da ultimo, vogliamo precisare che il Reg. CE 1169-2011 è già entrato in vigore il 13 dicembre 2011. La data del 13 dicembre 2014 segnerà invece l’obbligatorietà della sua applicazione, e la cessazione del regime transitorio che consente, nel mentre, di applicare le normative pregresse (vale a dire la Direttiva CE 2000/13 e i relativi atti di recepimento)*.
 
Giovanni Alleonato
Direttore Marketing, F.lli De Cecco spa
 

* Tuttavia, come ribadito dal Direttorato DG Sanco il 31 gennaio di quest’anno, gli operatori del settore alimentare possono già applicare il regolamento citato, purché non entrino in conflitto con le norme pregresse, cioè i requisiti stabiliti dalla Direttiva 2000/13/CE, che come si è detto resterà in vigore fino al 12 dicembre 2014. Ora, la Direttiva 2000/13/CE, sino a quando sarà vigente, nulla stabilisce in merito all’indicazione del paese d’origine delle materie prime impiegate nella pasta, cioè dei grani, e nulla del resto si stabilisce nel suo atto di recepimento italiano, vale a dire il d.lgs.109/92.
L’art.26 del Reg. CE 1169/2011 invece dispone che quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato, e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, sia indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; o quantomeno che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario sia indicato come diverso da quello dell’alimento.
Tuttavia, lo stesso art. 26 appena citato, al comma 8°, stabilisce che l’applicazione di quest’obbligo sia soggetta all’adozione di appositi atti di esecuzione, che la Commissione dovrà adottare a seguito di valutazioni d’impatto, che ovviamente andranno “personalizzate” a seconda della categoria merceologica.
Ora, sino a quando tale valutazioni d’impatto non saranno compiute, e conseguentemente non saranno stati emanati i detti atti di esecuzione, l’innovazione apportata dall’art.26 non sarà operativa, e quindi varrà il quadro normativo pregresso, che in buona sostanza si riassume nella massima che l’indicazione del luogo d’origine di un prodotto alimentare non deve indurre in errore il consumatore.

 

03 Febbraio 2014

© Riproduzione riservata