Professioni. Abolite le tariffe
La bozza esclude invece i professionisti del Ssn o in rapporto di convenzione con il Ssn dall’obbligo di comunicazione del preventivo al cliente previsto dall’articolo 8, così come esclude la possibilità delle Università di prevedere, per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie, “tirocini svolti nell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale” (articolo 9 della bozza del decreto).
Ecco il testo dell’articolo 7 (bozza) sull’abolizione delle tariffe professionali che riguarda anche i professionisti della sanità.
Art. 7 (Disposizioni sulle tariffe professionali)
Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”.
Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.
Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.
12 Gennaio 2012
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