Testamento biologico e consenso alle cure. Cosa prevede la legge in discussione
Si stabilisce innanzitutto che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.
Il paziente ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali.
Il rifiuto del trattamento sanitario o la rinuncia al medesimo non possono in ogni caso comportare l'abbandono terapeutico e sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.
Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è da considerarsi tempo di cura.
Il “nuovo” consenso informato
Il consenso informato viene definito come “atto fondante” della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Da compilare per iscritto o attraverso strumenti in formatici di comunicazione.
Nel consenso informato devono incontrarsi “l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico”.
Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.
Si stabilisce il diritto del paziente di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e anche sulle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Il paziente può però rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. In questo caso il rifiuto si registrerà nella cartella clinica.
Per i minori il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
Il testamento biologico e il fiduciario
Si prevede poi che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Si prevede poi la possibilità di indicazione di “fiduciario” che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, solo qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso in cui le DAT non indichino un fiduciario vengono sentiti i familiari.
Le DAT vanno redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
18 Gennaio 2017
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