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Assistente di farmacia. Il chiarimento della Fofi: “Ritirato nei mesi scorsi l’emendamento che ne proponeva l’istituzione”


Con l’occasione, la Federazione ricorda che il vigente Ccnl per i dipendenti da farmacia privata "sottoscritto il 7 settembre 2021, all’art. 3, già prevede anche la classificazione del personale non laureato in farmacia, deputato a svolgere funzioni tecnico-pratiche o amministrative di supporto al farmacista, riconducibili alla figura dell’assistente di farmacia".

29 GEN -

In relazione a notizie apparse su alcuni giornali di settore, la Fofi ha chiarito che la proposta emendativa n. 23.029, a firma dell’On. Marta Schifone, presentata all’Atto Camera 1532-bis (Disposizioni in materia di lavoro) - finalizzata all’istituzione della figura dell’Assistente di Farmacia con compiti amministrativi e di “supporto alla vendita di prodotti parafarmaceutici, per i quali non è richiesto il consiglio professionale del farmacista” - è stata ritirata dalla firmataria nel corso dell’esame del predetto provvedimento in Commissione XI° (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, lo scorso 19 settembre.

"Con l’occasione, si ricorda altresì che il vigente Ccnl per i dipendenti da farmacia privata sottoscritto il 7 settembre 2021, all’art. 3, già prevede anche la classificazione del personale non laureato in farmacia, deputato a svolgere funzioni tecnico-pratiche o amministrative di supporto al farmacista, riconducibili alla figura dell’assistente di farmacia. Si segnala, inoltre, che attualmente non esiste alcun specifico percorso formativo universitario per la figura di assistente di farmacia e, al contrario, si ricorda l’importante processo di ammodernamento dei curricula universitari del corso di laurea in Farmacia e Farmacia industriale, fortemente voluto dalla Federazione per l’aggiornamento delle conoscenze culturali e delle competenze professionali necessarie al farmacista per fornire risposte adeguate alle attuali esigenze di salute dei pazienti", aggiunge la Fofi.

"In ultimo, come noto, l’esercizio di attività riservate alla professione di farmacista da parte di soggetti non iscritti all’albo integra una condotta penalmente rilevante, sanzionabile ai sensi dell’art. 348 c.p., sia per chi la mette in atto sia per chi la agevola. La Federazione, nello svolgimento dei compiti svolti in base alle vigenti disposizioni di legge, continua l’azione di tutela delle prerogative professionali del farmacista e del loro conseguente riconoscimento anche in nuove funzioni che siano coerenti con le competenze acquisite nel corso di studi e con il contesto scientifico e sociale di riferimento", conclude la Federazione.



29 gennaio 2025
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