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Obbligo coperture catastrofali: studi medici e strutture sanitarie


Uscito finalmente il decreto attuativo relativo alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024, facciamo il punto su chi e come è obbligato ad assicurarsi.

07 MAR -

Il prossimo 30 marzo 2025 è l’ultimo giorno, secondo quanto stabilito dalla legge, entro il quale tutte le imprese, tranne quelle agricole, sono tenute a stipulare una apposita copertura contro le cosiddette “catastrofi naturali” (cat nat). Il tema è di grande rilievo anche in ambito sanitario, poiché a rientrare nell’obbligo sono, ovviamente, anche tutte quante le strutture mediche le quali risultino regolarmente iscritte nel Registro delle imprese: cliniche odontoiatriche, centri medici specializzati, ospedali, studi medici e quant’altro.
Al fine dei capire meglio chi, e come, è tenuto veramente a tutelarsi seguendo i dettami di legge, cerchiamo di fare il punto definitivo sulla situazione, approfondendo quanto riportato sia all’Art.1 commi 101-112 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio), sia al collegato Decreto Ministeriale 18/2025.

Polizze catastrofali: cosa dice la legge

Il tema dell’obbligo, per le imprese, a contrarre una copertura sui rischi catastrofali viene introdotto con la Legge di Bilancio 2024 al comma 101 dell’Art.1. In esso si legge che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese – con esclusione delle imprese agricole – debbono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”, ossia, in linea con l’Art.2424 del Codice Civile:

Danni che debbono essere direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Tali eventi da assicurare sono esplicitamente indicati e includono esclusivamente sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il Decreto 18/2025 precisa inoltre che le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “[…] a qualsiasi titolo […] per l'esercizio dell’attività di impresa” quindi, presumibilmente, anche i locali presi in affitto, nei quali si esercita l’attività. In relazione agli impianti e al macchinario, inoltre, lo stesso citato Decreto specifica che con tale locuzione si intendono proprio “[…] tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall'assicurato”: quindi computer, registratori di cassa e, ad esempio, in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica. Risultano comunque esclusi dalla copertura tutti i veicoli regolarmente iscritti al P.R.A.

Lo scoperto, il premio, il limite di indennizzo

La normativa prevede che la polizza possa adottare uno scoperto, a carico dell’assicurato e qualora convenuto tra le parti, non superiore al 15% del danno indennizzabile. Ciò nel caso di somme assicurate sino a 30 milioni di euro. Se si eccede tali somme “[…] la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti” (Art.6 Decreto 18/2025).

In relazione al premio di polizza, l’Art.4 del Decreto ricorda come esso debba essere determinato in misura proporzionale al rischio, ossia, in altre parole, come esso debba tener conto sia della vulnerabilità dei beni assicurati sia della rischiosità del territorio. E’ presumibile, pertanto, che imprese dislocate in zone note come sismiche o a rischio idro-geologico saranno costrette a pagare molto di più rispetto a quelle ubicate in territori privi di rischio.
Per quanto riguarda invece i limiti di indennizzo, questi sono distribuiti su tre diverse fasce di somma complessivamente assicurata (Art.7 Decreto 18/2025):

Cosa rischia chi non si assicura

Ma quali sanzioni sono previste per quelle imprese che non si assicurano? A rispondere è il comma 102 dell’Art.1 della Legge di Bilancio 2024, nel quale si può leggere come la mancata copertura assicurativa venga tenuta di conto “[…] nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.” In altre parole, l’assenza di una polizza cat nat sembrerebbe pregiudicare la concessione di eventuali aiuti pubblici, non solo nel caso di evento catastrofale ma anche in tutti gli altri casi, divenendo un prerequisito imprescindibile come, ad esempio, la documentazione antimafia (Decreto Legislativo 159/2011).

Riepilogando e declinando sommariamente quanto sin qui esposto nei confronti del mondo delle strutture sanitarie, l’obbligo assicurativo “cat nat” scatta per tutte le realtà iscritte al Registro delle imprese: quindi, sostanzialmente, per le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali ed i lavoratori autonomi. Ad essere esclusi dall’obbligo sono, pertanto, i singoli medici libero-professionisti i quali, pur se titolari di partita IVA, non risultano iscritti in Camera di Commercio. La distinzione è importante e fa la differenza: per fare un esempio banale, un odontoiatra che svolge l’attività in proprio semplicemente in quanto iscritto all’Albo non ha obblighi “cat nat”; il collega di questi, che invece esercita la professione tramite un proprio studio clinico inquadrato come Società a responsabilità limitata, ha la necessità di tutelarsi per i rischi catastrofali.

Data la novità e la specificità della problematica potrebbe essere opportuno, per chi esercita attività di impresa in ambito sanitario, fissare un incontro di approfondimento con un consolidato professionista della consulenza assicurativa. SanitAssicura, ad esempio, offre un apposito servizio di consulenza gratuito. Potrebbe essere il caso di approfittarne.



07 marzo 2025
© Riproduzione riservata

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