Aveva contratto l’epatite C dopo trasfusioni  nel 1983. Anche se il test arriverà solo nel 1988 c’è comunque diritto al risarcimento. Cassazione accoglie ricorso 

Aveva contratto l’epatite C dopo trasfusioni  nel 1983. Anche se il test arriverà solo nel 1988 c’è comunque diritto al risarcimento. Cassazione accoglie ricorso 

Aveva contratto l’epatite C dopo trasfusioni  nel 1983. Anche se il test arriverà solo nel 1988 c’è comunque diritto al risarcimento. Cassazione accoglie ricorso 
Il contagio avvenne a seguito di cinque trasfusioni dopo un intervento chirurgico. La Corte d'appello di Brescia, invece, aveva ritenuto non fosse possibile il risarcimento in quanto il test per l'accertamento della presenza del virus dell'epatite C era stato reso disponibile solo nel 1988. Secondo la Cassazione il ministero della Salute era comunque tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi. L'ORDINANZA.

Non importa se l’infezione da trasfusione – in questo caso da Hcv – viene scoperta dopo anni dal contagio: l’ospedale in cui la trasfusione è avvenuta è comunque responsabile. Come anche lo è il ministero della Salute (all’epoca dei fatti della Sanità).

In base a questo principio la Cassazione (ordinanza 4995 del 21 febbraio 2019) ha dato ragione a una paziente a cui la Corte d'appello di Brescia, invece, aveva ritenuto non fosse possibile il risarcimento in quanto il virus dell'Hiv è stato scoperto solo nel 1988.

Il fatto
Nel 1983 una paziente è stata sottoposta a cinque trasfusioni a seguito di intervento chirurgico, risultate poi eseguite con sangue infetto. Nel 1988 infatti, col primo test idoneo a identificare il virus si è sciperto il contagio. Ma il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, ha rigettato la domanda sul presupposto che il virus HCV non fosse riconosciuto come prevedibile in epoca antecedente al 1988 quando veniva reso disponibile l'apposito test diagnostico.

La sentenza 
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso affermando che il ministero della Salute è tenuto a esercitare un'attività di controllo e di vigilanza sulla pratica terapeutica di trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati e risponde in base all'articolo 2043 del codice civile per omessa vigilanza dei danni conseguenti a epatite e a infezione da Hiv da soggetti emotrasfusi.

Per rafforzare le conclusioni la Cassazione ha richiamato un precedente delle Sezioni unite secondo il quale già a partire dalla conoscenza dell'epatite B esisteva la responsabilità dell'amministrazione anche per il contagio di altri virus veicolati da sangue infetto (Hbv e Hcv).

Secondo la Cassazione “non sussistono tre eventi lesivi, autonomi e indipendenti, ma un unico evento lesivo, vale a dire la lesione dell'integrità fisica, per cui unico è anche il nesso causale: sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell'integrità (in riforma del precedente orientamento espresso da Cass., 31/5/2005, n. 11609, secondo cui fino a quando non fossero stati conosciuti dalla scienza medica i virus dell'HBV, HIV E HCV, cioè, rispettivamente, fino al 1978, 1985 e 1988, doveva essere esclusa la responsabilità del ministero, non potendo lo stesso conoscere la capacità infettiva di detti virus prima ancora della comunità scientifica)”.

Il ministero quindi è “tenuto – si legge nella sentenza – anche anteriormente alle date riportate, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati sia esente da virus e che i donatori non presentino alterazioni delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali (Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).

Quindi secondo l’ordinanza della Cassazione “il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Appello di   Brescia, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi … applicando i principi di diritto enunciati, oltre a dover provvedere alla regolamentazione delle spese  anche  del  presente  giudizio di legittimità”.

22 Febbraio 2019

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