Cassazione. Confermato sequestro beni e attrezzature per il dentista Ue che operava in Italia senza iscrizione all’albo italiano

Cassazione. Confermato sequestro beni e attrezzature per il dentista Ue che operava in Italia senza iscrizione all’albo italiano

Cassazione. Confermato sequestro beni e attrezzature per il dentista Ue che operava in Italia senza iscrizione all’albo italiano
La Cassazione ha confermato la condanna a un professionista laureato in Portogallo, ma senza riconoscimento in Italia. Il titolo ottenuto in uno Stato Ue è infatti abilitativo anche in Italia alla sola condizione che il soggetto abbia presentato apposita domanda al ministero della Sanità e dopo che questo, fatte le dovute verifiche, abbia trasmesso la stessa all'ordine competente per l'iscrizione. LA SENTENZA.

L’attività di odontoiatra da parte di un cittadino Ue che abbia il diploma rilasciato da uno stato dell’Unione non è reato solo se questo ha presentato domanda al ministero della Salute che a sua volta ha trasmesso la documentazione all'Ordine competente per l'iscrizione.

Quindi, nel caso in esame, la Cassazione (Sezione VI penale – sentenza 13307/2018) ha condannato un medico laureato in altro Stato, ma senza riconoscimento in Italia, trovato all'interno dello studio dentistico con indosso un camice verde in assenza di altro medico odontoiatra.

Secondo la Cassazione è presente l'indicazione di una ipotesi di reato in relazione alla quale sussiste la necessita di escludere “la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, sia una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, condotta anche avendo riguardo  alla  probabile  condanna dell'imputato, ma in una prospettiva  che  non  deve  corrispondere  a  quella richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. e che non implica giudizi sulla fondatezza dell'accusa”.

In questa ottica, secondo i giudici l'atteggiamento, al momento del controllo dell'indagato e delle tre assistenti, tutti vestiti con camice verde all'interno di uno studio perfettamente attrezzato, l'assenza di medici odontoiatri all'interno  della struttura, la presenza di documentazione fiscale attestante una collaborazione di medici odontoiatri alle attività eseguite nella struttura estremamente modesta rispetto alle dimensioni della stessa, la qualità del ricorrente di socio accomandatario della società titolare dello studio, sono tutte circostanze che, “allo stato, sulla base di criteri logico-giuridici di valutazione non manifestamente illogici, possono correttamente essere ritenute quali indizi da cuidesumere l'abusivo  esercizio  di  una professione,  quella  odontoiatrica, per ii  cui svolgimentoè  necessaria l'abilitazione statale”.

La Corte ritiene quindi legittimo il sequestro preventivo delle attrezzature e apparecchiature rinvenute nello studio dentistico.

Il soggetto imputato si è difeso sostenendo di aver ottenuto in Portogallo l'abilitazione all'esercizio della professione odontoiatrica fino dal 2003 e che questa qualifica faceva scattare l’effetto le direttive comunitarie n. 786/78 e n. 787/86, del principio di non discriminazione tra i diversi cittadini dell'Unione europea e dell'articolo 10 del Dlgs 206/2007 “che consente di compiere interventi, anche in assenza di iscrizione all'albo italiano, perfino in assenza di alcuna comunicazione al ministero della Salute, quanto meno nei casi di stretta urgenza”.

La Cassazione ha smontato completamente la tesi difensiva.

La sentenza ha motivato la condanna con una serie di elementi:

1) l'atteggiamento del titolare dello studio e delle tre assistenti, tutti con camice verde;

2) la struttura dello studio i cui locali erano “allestiti e pronti all'uso”;

3) l'assenza nello studio di un medico odontoiatra abilitato all'esercizio della professione;

4) la disponibilità da parte della società di altro studio dotato di strutture omogenee;

5) la posizione dell'indagato come socio accomandatario dell'impresa;

6) l'allegazione di sole due fatture al mese per tre medici, eccessivamente modesta rispetto alla complessità della struttura della società.

Dal punto di vista della presunta abilitazione ottenuta in Portogallo, la Cassazione ricorda come il titolo ottenuto in uno Stato Ue sia abilitativo anche in Italia alla sola condizione che il soggetto abbia presentato apposita domanda al ministero della Sanità e questo dopo aver accertato la regolarità dell'istanza nonché la presenza di tutte le credenziali, abbia trasmesso la stessa all'ordine competente per l'iscrizione.

“II Tribunale in proposito – conclude la sentenza –   rappresenta  innanzitutto  che la previsione  di cui all'art. 10 d.lgs. n. 206 del 2007 vieta al prestatore  di opera  proveniente  da  altro Stato membro di esercitare qualunque attività professionale senza aver previamente informato con dichiarazione  scritta  l'autorità  competente,  «salvo  i casi di urgenza». Aggiunge, poi, che la disciplina in esame legittima prestazioni temporanee od occasionali, come tali non "includibili" in quelle coerenti con le capacita operative delle strutture sequestrate, che l'indagato non haprodotto neppure la dichiarazione scritta di cui all'art. 10 cit.  e  che  l'abilitazione  in Portogallo èrisalente e non autorizza di per se ad esercitare la  professione  in Italia,   in   quanto   a   tal   fine  ènecessario   ii   controllo   di   requisiti   minimidi preparazione”.

“In forza degli elementi indicati nell'ordinanza impugnata – secondo i giudici –  in particolare l'assenza della dichiarazione scritta all'autorità competente prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 206 del 2007, e la strutturazione dello studio,  predisposto  per operare in termini di costante ordinarietà, deve ritenersi corretta  l'applicazione  dei principi giurisprudenziali consolidati soprariportati”. Ed è quindi scattato il sequestro dei beni e delle attrezzature.

23 Marzo 2018

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