Cassazione. Infermiere aggredito al pronto soccorso: “L’azienda risarcisca il danno biologico per non aver garantito la sicurezza”

Cassazione. Infermiere aggredito al pronto soccorso: “L’azienda risarcisca il danno biologico per non aver garantito la sicurezza”

Cassazione. Infermiere aggredito al pronto soccorso: “L’azienda risarcisca il danno biologico per non aver garantito la sicurezza”
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha riconosciuto le responsabilità di un'azienda ospedaliera di Palermo per non aver garantito la sufficiente sicurezza a un professionista aggredito durante lo svolgimento del suo lavoro. LA SENTENZA.

Il datore di lavoro (in questo caso l’ospedale) deve garantire la sicurezza del lavoratore dalle aggressioni, altrimenti paga il danno biologico.
 
E’ questo il principio per il quale la Cassazione sezione Lavoro  ha condannato   un’azienda ospedaliera di Palermo a risarcire il danno biologico, morale, professionale e patrimoniale a un infermiere che ha subito una aggressione da parte di un paziente mentre prestava servizio al Pronto soccorso.
Un principio importante in questo periodo in cui si susseguono le aggressioni nelle strutture sanitarie ai professionisti e le loro rappresentanze stanno prendendo posizione per ottenere maggiori garanzie di sicurezza la cui obbligatorietà, di fatto, riconosce la sentenza della Corte di Cassazione.
 
Secondo i giudici infatti – che hanno respinto una sentenza della Corte di Appello favorevole all’ospedale – l'azienda non aveva provato di aver adempiuto alle cosiddette obbligazioni di protezione del lavoratore e di  aver adottato, nell'esercizio  della propria attività, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro e le regole di esperienza, costituiscono rimedi validi a tutelare l'integrità fisica e la personalità  morale  del prestatore  di lavoro
 
Poiché l'infortunio era ricollegabile allo svolgimento   dell'attività lavorativa il datore di  lavoro secondo la Cassazione era  tenuto, grazie anche  all'esperienza maturata nel settore sanitario, ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza.
“Come questa Corte ha avuto modo di  affermare  (Cass.,  n. 14468 del 2013) – si legge nella sentenza – l'obbligodi  prevenzionedi  cui  all'art.2087  cod.  civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiegodi  attrezzi  e  macchinari, quanta  all'ambiente  dilavoro”.
 
E la Corte richiama una precedente sua sentenza (Cass.,  n. 14468 del 2013) in cui ha già affermato l'obbligo di  prevenzione di  cui  all'art. 2087  cod.  civ. Che “impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di  attrezzi  e  macchinari, quanta  all'ambiente  di lavoro”.
 
Per l'accertamento della  responsabilità  del datore di lavoro  per  un infortunio sul luogo di lavoro, la responsabilità del datore  di  lavoro  di  cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. “Ne consegue – scrive la Cassazione nella sentenza – che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita  lavorativa  svolta, un danno  alla  salute,  l'onere  di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché ii nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che ii lavoratore abbia provato le predette circostanze – l'onere di provare di aver fatto tutto ii possibile per evitare ii danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire ii verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009, n.  2209 del 2016).

14 Giugno 2017

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