Cassazione. Non è omissione di atti d’ufficio il comportamento del medico che interrompe un intervento (non urgente, ma su un paziente problematico) perché manca il secondo chirurgo

Cassazione. Non è omissione di atti d’ufficio il comportamento del medico che interrompe un intervento (non urgente, ma su un paziente problematico) perché manca il secondo chirurgo

Cassazione. Non è omissione di atti d’ufficio il comportamento del medico che interrompe un intervento (non urgente, ma su un paziente problematico) perché manca il secondo chirurgo
La Corte di Cassazione (sentenza 24952/2018) ha assolto un medico accusato in primo grado del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale (omissione d’atti di ufficio) “perché il fatto non sussiste”, ritenendo legittimo il rifiuto del medico a proseguire un'operazione in assenza del secondo chirurgo su una paziente con problemi di obesità e cuore e col rischio che svanissero prima della conclusione dell'intervento gli effetti necessari dell'anestesia. LA SENTENZA.

Se un medico rifiuta di proseguire e terminare un intervento chirurgico perché manca il secondo chirurgo ad assisterlo, non è omissione di atti d’ufficio, ma un comportamento che tutela la sicurezza del paziante. Specie se questo ha caratterostiche di rischio elevate (obesità).

Con questo principio la Corte di Cassazione ha assolto medico accusato in primo grado del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale (omissione d’atti di ufficio) “perché il fatto non sussiste”, ritenendo legittimo il rifiuto del medico a proseguire un'operazione in assenza del secondo chirurgo e col rischio che svanissero prima della conclusione dell'intervento gli effetti necessari dell'anestesia.


 


Il fatto
Un dirigente medico ospedaliero rifiutava di portare a termine l’intervento chirurgico di safenectomia destra su una paziente dopo averla già sottoposta all’anestesia ed averle praticato l’incisione cutanea e sottocutanea propedeutica all’asportazione della vene grande safena. La decisione di non proseguire l’intervento in quanto si poteva essere al limite della copertura anestetica e un dolore così inteso quale è quello che si prova intervenendo su una vena può provocare in un soggetto cardiopatico anche il decesso.

Non è stato verificato dai giudici della Corte di Appello, sottolinea la Cassazione, se si potesse, considerando le possibili complicanze di una operazione su una persona ipertesa, obesa e cardiopatica, ritenere a priori sufficiente una copertura anestesiologica di circa 2/3 ore. Inoltre la sentenza ha omesso di motivare “in ordine alla consapevole volontà dell’imputato di violare i doveri impostigli rispetto a un intervento non urgente e sicuramente differibile”.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il ricorrente si è rifiutato di proseguire l'intervento – da lui iniziato in assenza del secondo chirurgo – che pacificamente richiedeva, in considerazione anche delle concrete indiscusse condizioni fisiche della paziente  ("paziente a rischio per obesità"), tale partecipazione, non intervenuta tempestivamente neanche dopo l'inizio dell'intervento.

La sentenza

Secondo la Cassazione quanto alla natura indebita del rifiuto, i giudici  di  merito  omettono del tutto  di considerare che tra queste ragioni vi è quella primaria e assolutamente cogente per la paziente di essere operata in condizioni di sicurezza.  “E  arbitrario – prosegue la Cassazione –  è l'addebito formulato a riguardo dai giudici di merito al ricorrente di aver violato il dovere di attendere ancora l'intervento in sala operatoria del collega che, invece, secondo il protocollo operativo, doveva assicurare la sua presenza sin dall'inizio dell'intervento e che – da quanto risulta dalla stessa sentenza – dopo ancora venti minuti dal suo inizio, non si era presentato a prestare la sua dovuta collaborazione, essendo necessario evitare alla paziente una possibile emorragia”.

“Inoltre – prosegue la Corte –  gli  stessi giudici  affermano la ‘comprensibilità’ delle doglianze del ricorrente e la non immotivatezza del suo comportamento,  a  loro stesso dire, per essere stato ‘abbandonato’  in  sala  operatoria  dai colleghi,  ma relegano inopinatamente siffatto accertamento sinteticamente ribadito indicando il ‘quadro poco edificante del reparto’ all'eccentrico tema delle circostanze generiche, laddove – invece – si tratta della causa che ha determinato la condotta del  ricorrente, rilevante ai fini della valutazione circa la sua natura indebita”.

Secondo la Cassazione, la Corte di Appello non fa nessuna considerazione in ordine all'indifferibilità dell'atto rifiutato, della quale non c'è traccia alcuna perfino nella stessa contestazione e “rispetto alla incontestata natura elettiva dell'intervento chirurgico in ordine al quale nessuna urgenza è stata neanche prospettata e che, certamente, non si giustifica con il disagio della paziente per il successivo intervento”.

L'assenza di giustificazione per  entrambi  gli  elementi  “la cui sussistenza è necessaria alla integrazione dell'elemento oggettivo del reato in contestazione – non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di merito né versandosi in un emendabile vizio della motivazione – impone l'annullamento senza rinvio  della  sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.

In sostanza la Corte di cassazione ha ritenuto che quella del chirurgo accusato fosse una posizione di “valore” e non deprecabile, proprio a favore della salute della paziente, per cui ha deciso per il rinvio dell'intervento.

La Cassazione dà quindi rilievo al diritto del paziente di essere operato in condizioni di sicurezza e sposta l’analisi dal diniego (solo apparentemente illegittimo) del medico alla circostanza che – come lui stesso ha lamentato – era stato abbandonato da solo in sala operatoria per un intervento che va condotto per scienza medica da due chirurghi.

05 Giugno 2018

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