Cassazione segna confine tra imperizia, imprudenza e negligenza in nome delle nuove norme sulla “non punibilità” 

Cassazione segna confine tra imperizia, imprudenza e negligenza in nome delle nuove norme sulla “non punibilità” 

Cassazione segna confine tra imperizia, imprudenza e negligenza in nome delle nuove norme sulla “non punibilità” 
Il caso è quello di un medico condannato dalla Corte d'Appello per uso maldestro del bisturi elettronico durante un intervento di mastoplastica per aumentare per scopi estetici il volume del seno cratterizzato da “ipoplasia mammaria bilaterale”. Ma nell’effettuare l’incisione sulla mammella sinistra aveva provocato una “lacerazione che aveva creato una soluzione di continuo tra la pleura e l’esterno” con produzione di emopneumotorace. LA SENTENZA.

La non punibilità prevista dalla Gelli-Bianco L'articolo con l’introduzione dell’articolo 590-sexies del codice penale, vale se il medico agisce con imperizia, ma non con imprudenza e negligenza. Imperizia vuol dire che lo sbaglio è stato fatto pur osservando linee guida e buone pratiche.

Ma se il medico agisce con imprudenza e negligenza la non punibilità prevista dalla Gelli-Bianco non si applica più e questo è il caso in esame.
La sentenza della Corte di Appello di condanna deve essere tuttavia annullata per decorrenza dei termini, ma la Cassazione (sentenza 28086/2019) ha respinto anche la linea di difesa per colpa lieve dell’imputato per aver utilizzato in maniera inappropriata strumenti chirurgici.

Il fatto
Un medico, capo équipe chirurgica, durante un intervento di mastoplastica per aumentare, secondo la decisione della paziente, per scopi estetici il volume del seno cratterizzato da “ipoplasia mammaria bilaterale”, aveva adottato la tecnica di apertura tramite incisione lungo il perimetro dell’areola, creando una tasca tra sottocute e muscolo in cui alloggiare la protesi.


Ma nell’effettuare l’incisione sulla mammella sinistra aveva provocato una “lacerazione che aveva creato una soluzione di continuo tra la pleura e l’esterno” con produzione di emopneumotorace.

L’intervento è stato sospeso e la donna ricoverata per dieci giorni  e anche se non aveva corso pericolo di vita, era stato riscontrato un leggero indebolimento della funzione respiratoria, quantificata in 30-35 giorni come conseguenza delle aderenze provocate dall’emotorace.

Una ulteriore incisione per il drenaggio aveva provocato poi una cicatrice di circa un centimetro.

Gli esami preliminari sulla morfologia della paziente non avrebbero impedito la lacerazione perché il chirurgo avrebbe dovuto direttamente vedere il passaggio tra un tessuto e l’altro.

Nel realizzare la tasca sinistra, come emerso nel dibattito processuale, una volta strozzato un gemizio di sangue con la pinza emostatica da lui manovrata, aveva invitato il suo aiuto chirurgo ad avvicinare il bisturi elettrico con funzione emostatica e la scarica inviata si era propagata dal bisturi – sulla cui taratura avrebbe dovuto intervenire il capo chirurgo – al tessuto muscolare, aprendo le fibre e permettendo alla pinza di entrare all’interno del muscolo e intaccare la pleura, determinando l’alterazione della pressione negativa all’interno del cavo pleurico e una consistente perdita di sangue.

La sentenza
Secondo la Cassazione non si integra un’ipotesi di colpa lieve per sola imperizia (art. 590 sexies c.p. della legge 24/2017, appunto) perché i giudici hanno classificato come imprudenza e negligenza le modalità inappropriate di uso degli strumenti chirurgici.

“Il taglio provocato per effetto dell’uso maldestro dell’elettrobisturi – si legge nella sentenza – è del tutto estraneo alla tematica del rispetto delle linee guida. Poiché il medico non ha valutato la conseguenza negativa conosciuta o conoscibile di un intervento chirurgico, non può dirsi che abbia applicato le linee guida”.

“Il rispetto delle linee guida – prosegue la sentenza – è stato riconosciuto dai giudici di merito nelle condotte del sanitario immediatamente successive al fatto. (omissis) In considerazione dell’attuazione di tali tempestivi ed efficaci comportamenti il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuati generiche”.

Ma l’errore tecnico c’è stato, ha sottolineato la Corte d’Appello e ribadito la Cassazione e quindi la causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli – Bianco non opera per il chirurgo.

Tuttavia, conclude la sentenza della cassazione, “la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione” e allo stesso modo “devono essere rigettati il ricorso proposto dell'imputato e quello presentato dalla parte civile agli effetti civili”.
 

03 Luglio 2019

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