Cassazione. Specializzandi: no ad aumenti extra per chi ha frequentato le scuole nel 2006-2007

Cassazione. Specializzandi: no ad aumenti extra per chi ha frequentato le scuole nel 2006-2007

Cassazione. Specializzandi: no ad aumenti extra per chi ha frequentato le scuole nel 2006-2007
La Cassazione ha stabilito che la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi dal 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione prevista dal Dlgs 368/1999, “non costituisce recepimento di obblighi comunitari e non comporta l'estensione del nuovo trattamento a coloro che hanno frequentato le scuole negli anni accademici anteriori”. L'ORDINANZA.

Lo Stato non deve estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni 2006/2007.

A stabilirlo è l’ordinanza 6355/2018 della Cassazione secondo cui la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi dal 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione prevista dal Dlgs 368/1999, “non costituisce recepimento di obblighi comunitari e non comporta l'estensione del nuovo trattamento a coloro che hanno frequentato le scuole negli anni accademici anteriori”.

L’ordinanza scaturisce dalla richiesta di un medico di differenza economica tra borsa di studio avuta (12mila euro/anno secondo il Dlgs 257/1991) e il compenso fissato dal Dlgs 368/1999 (quota fissa di 22.700 euro lordi per ciascun anno, quota variabile di 2.300 euro annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300 euro annui lordi per gli anni successivi)che ha previsto, nella riorganizzazione del  sistema di formazione degli specializzandi, una retribuzione più elevata dal 2006/2007.

La richiesta si basava sul presupposto che il Dlgs avrebbe recepito le direttive comunitarie che prevedono il riconoscimento agli specializzandi di una adeguata remunerazione solo con il decreto del 1999, operativo per gli effetti economici nell'anno accademico 2006/2007, dopo cioè il termine del periodo di studi dello specializzando. Gli specializzandi che avevano percepito prima un compenso inferiore avrebbero il diritto alla differenza retributiva secondo il medico e i giudici della Corte d’Appello hanno condiviso l’impostazione, condannando Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Miur e i ministeri della Sanità e dell'Economia al pagamento della differenza.

Secondo la Cassazione sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello hanno però sbagliato perché il diritto degli specializzandi a ricevere una adeguata remunerazione è stato previsto dalle direttive 75/362, 75/363 e 87/76, recepite con il Dlgs 257/1991 con l'introduzione della relativa borsa di studio.

La direttiva 93/16, invece, si è limitata a recepire e riprodurre senza alcuna modifica il contenuto delle direttive precedenti, costituendo “un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti”, non avendo quindi  carattere innovativo circa la misura dei compensi da riconoscere agli specializzandi.

Il fatto che con il Dlgs 368/1999 il legislatore abbia aumentato l'importo, articolandolo in una quota fissa e una variabile, non è legato a particolari obblighi comunitari, ma dipende da una libera e discrezionale scelta legislativa, legata anche alla riorganizzazione dei corsi di specializzazione, che non determina l'estensione del nuovo trattamento a chi ha frequentato le scuole negli anni anteriori al 2006/2007.

“In definitiva – si legge nell’ordinanza – devono ribadirsi i seguenti principi di diritto:
– gli obblighi  di  attuazione  della  normativa  comunitaria  in  tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di  specializzazione  in  medicina  e  chirurgia  derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non  prevedono una precisa misura  del compenso  minima  spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato  italiano con la borsa di studio introdotta  dal decreto  legislativo  n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
– la direttiva comunitaria n.  93/16  non  introduce  alcun  nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta  adeguata remunerazione;
la previsione di un trattamento economico più elevato  per  i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con ii decreto legislativo n. 368 del  1999, non costituisce ii  primo  atto  di  adempimento  dei  suddetti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere ii nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007”.

Secondo la Cassazione è “appena ii caso di  osservare,  infine,  che l'indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione  Lavoro, la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie  fin  qui  illustrata  (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni  accademici  successivi  al 1998  ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi  espressi  da  questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione  anteriormente al 1991".

"L'infondatezza delle pretese di parte attrice – termina l'ordinanza – assorbe ogni questione relativa alla legittimazione  passiva  degli  enti  convenuti in giudizio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, consente la  decisione  nel  merito  della  controversia, con ii rigetto delle domande proposte”.

15 Marzo 2018

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