Concorso farmacie. Consiglio di Stato: “No a punteggio maggiorato per le rurali”

Concorso farmacie. Consiglio di Stato: “No a punteggio maggiorato per le rurali”

Concorso farmacie. Consiglio di Stato: “No a punteggio maggiorato per le rurali”
I giudici di Palazzo Spada pongono così fine alla lunga diatriba. Questa la motivazione: la maggiorazione prevista dalla legge 221 del 1968 non può trasformarsi "in un vantaggio competitivo eccessivo in danno" dei farmacisti non rurali, tanto da rappresentare "un discriminazione dissimulata in danno dei medesimi". Di conseguenza, è stato definitivamente sancito che il cumulo delle maggiorazioni debba ritenersi "temperato". LA SENTENZA

Una sentenza del Tar Campania (Sez. V. n. 2278/2017), che riscriveva gli esiti di un concorso ordinario di conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, ha generato un dictum del Consiglio di Stato con effetti dirompenti pure nelle assegnazioni delle sedi farmaceutiche dei concorsi straordinari.
 
La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ha sostanzialmente messo la parola fine anche alla incertezza degli esiti dei concorsi straordinari delle farmacie vacanti e di nuova istituzione organizzati e definiti dalla Regioni italiane, a mente del D.L. 1/2012. Lo fa dopo un alternarsi di sentenze pronunciate dai Tar regionali, alcuni che promuovevano l'operato e i risultati cui sono pervenute le diverse commissioni altri le mettevano in forse.
 
Il problema in contesa giudiziaria (lo stesso in entrambe le fattispecie) verteva sull'attribuzione di punteggio premiale, prevista per i farmacisti rurali nei concorsi per il conferimento delle farmacie resisi ad hoc disponibili, ai sensi dell'art. 9 della legge 221/68. Una legge, dal titolo che la diceva lunga "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", all'epoca approvata – istitutiva, altresì, della concessione in loro favore di un'apposita indennità di disagiata residenza (del tipo l'indennità di cavalcatura anticamente prevista per i notai e i veterinari operanti in sedi montane disagevoli) – per incentivare la presenza dei farmacisti in tutti i Comuni, soprattutto in quelli molto periferici e con popolazioni ridotte, ma anche per consentire ai medesimi una partecipazione agevolata ai concorsi ove in palio vi fossero farmacie urbane.
 
Più esattamente, il dubbio da risolvere riguardava il punteggio, afferente all'esercizio professionale, da attribuire ai candidati farmacisti rurali. Meglio, se ai medesimi si applicasse, così come a tutti gli altri, il tetto previsto dei 35 punti ovvero, alternativamente, potessero godere di un esubero di 6,50 punti rispetto al massimo legislativamente imposto dalla legge 362/91 e, quindi, potere arrivare sino al punteggio di 41,50 con eventuale sforamento dei 50 punti massimamente conseguibili. Non solo. Che potesse moltiplicarsi l'anzidetto punteggio premiale per quanti fossero i partecipanti associati di scopo, atteso che in una tale tipologia concorsuale veniva straordinariamente concessa la partecipazione in associazione professionale.
 
Si diceva delle decisioni dei Tar, contrapposti nei loro assunti, a dettare l'esigenza che ci fosse il Giudice di appello a dirimere i diversi orientamenti, ma anche a differenziare la fattispecie in esame da quella decisa, relativamente ad un concorso ordinario partecipato da farmacisti singoli, dalla medesima sezione III del Consiglio di Stato con la sentenza 5667/2015, oggi sovvertita.
 
Ebbene, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1135 pubblicata appena il 22 febbraio 2018, ha detto chiaramente no all'indiscriminato sforamento del punteggio agevolativo previsto per i rurali. Ha precisato che, relativamente all'attribuzione del punteggio previsto, la somma riconoscibile ai partecipanti (e quindi alle associazioni concorrenti nei concorsi straordinari) «non può (in alcun modo superare) il totale di 35». Ciò in quanto la maggiorazione prevista dalla legge n. 221del 1968 non può assolutamente trasformarsi «in un vantaggio competitivo eccessivo in danno» dei farmacisti non rurali, tanto da rappresentare «una discriminazione dissimulata in danno dei medesimi».
 
Di conseguenza, tenuto conto anche delle esigenze interpretative comunitarie, il Giudice di Palazzo Spada ha definitivamente sancito che il cumulo delle maggiorazioni debba ritenersi «temperato» nel senso di essere ammesso esclusivamente «nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduti per ciascun concorrente». Conseguentemente, da estendersi anche ai partecipanti ai concorsi di cui al D.L. 1/2012.
 
Una decisione attenta e ben motivata, con la quale il Magistrato ha ritenuto decidere ultroneamente sulla fattispecie, per nulla richiamandosi all'interpretazione autentica delle norme di riferimento specifico, recata nell'art. 16 della legge 11 gennaio 2018 n. 2, che ha sancito il medesimo assunto cui il Consiglio di Stato è pervenuto con la sentenza esaminata, da ritenersi di pregio assoluto.
 
Avv. Federico Jorio PhD
Studio associato Jorio
Cosenza – Roma  

Federico Jorio

27 Febbraio 2018

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