Contraccezione emergenza. La Corte Appello di Trieste assolve la farmacista che si rifiutò di dare la pillola del giorno dopo: “Non punibile data la tenuità del fatto”

Contraccezione emergenza. La Corte Appello di Trieste assolve la farmacista che si rifiutò di dare la pillola del giorno dopo: “Non punibile data la tenuità del fatto”

Contraccezione emergenza. La Corte Appello di Trieste assolve la farmacista che si rifiutò di dare la pillola del giorno dopo: “Non punibile data la tenuità del fatto”
Ma l’obbligo per i farmacisti di dare la pillola del giorno dopo resta comunque valido. Sull’assoluzione della farmacista, l’episodio risale al 2013 prima che la Ce venisse liberalizzata, esulta l’avvocato difensore, senatore leghista e interviene il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Trieste, Marcello Milani, che ha dichiarato a Repubblica: “I talebani non stanno solo in Afghanistan”

Era già stata assolta nel 2016 dal Tribunale di Gorizia, la richiesta era di 4 mesi di condanna per omissione o rifiuto di atti d’ufficio, Elisa Mecozzi la farmacista che nel 2013, durante una guardia notturna, si rifiutò di dare la pillola del giorno dopo a una donna nonostante si fosse presentata nella sua farmacia di Monfalcone con la ricetta medica (oggi non più necessaria dopo la liberalizzazione per le donne maggiorenni arrivata nel 2015).
E ieri la sua assoluzione è stata conferma dalla Corte d’Appello di Trieste non perché il fatto non sussiste ma perché la farmacista è stata dichiarata non punibile per la particolare tenuità del fatto.
 
Una notizia ribalzata oggi sul profilo Facebook, dell’avvocato difensore della farmacista, Simone Pillon, attualmente senatore e capogruppo della Lega in commissione giustizia al Senato che scrive: “Siamo ben felici che anche la Corte abbia voluto mandare esente da responsabilità penale la nostra assistita, che ha scelto coraggiosamente di seguire la voce della propria coscienza per difendere la vita umana fin dal concepimento”.
 
 
Ma le affermazioni dell’avvocato difensore hanno trovato risposta da parte del presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Trieste, Marcello Milani che, ascoltato dal quotidiano Repubblica,  ha fatto luce sull’obbligo per i farmacisti di dare i farmaci per la contraccezione d’emergenza. Un obbligo che resta comunque valido. Anche perché come recita l’articolo 3 del codice deontologico dei farmacisti: “Il farmacista deve operare in piena autonomia e coscienza professionale conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto per la vita”.
 
“Come accaduto nella sentenza precedente l’assoluzione è dovuta non al fatto che il rifiuto fosse legittimo, non lo è, ma alla possibilità che la donna che la richiedeva potesse trovare comunque il farmaco che cercava. Fossi l’avvocato difensore della collega aspetterei a esultare: quello della sua assistita non è un comportamento ripetibile, da altri e soprattutto da lei stessa, evitando l’azione penale in caso di denuncia” ha commentato Milani con Repubblica
 
Tradotto, se la donna non avesse comunque trovato il farmaco a pochi chilometri di distanza, la farmacista sarebbe stata condannata, perché il reato tale resta: “La farmacia è una concessione governativa, non un negozio qualsiasi” ricorda Milani che propone sulle pagine di Repubblica una via di uscita: “Una soluzione potrebbe essere quella di concedere la possibilità dell’obiezione al farmacista, ma non alla farmacia, facendo in modo che ci sia sempre qualcuno disposto a fornire la contraccezione d’emergenza. Poi è chiaro che ognuno ha le proprie idee, i talebani non stanno solo in Afghanistan, e io non posso discutere le idee private, ma la legge ora quello dice”.
 
Insomma, il farmaco va dato, e la farmacia è tenuta a consegnarlo in breve tempo: “nell’arco di 12 ore” ricorda Milani. Questo anche se nel nuovo elenco dei farmaci da tenere obbligatoriamente in farmacia, varato nell’ambito della revisione della Farmacopea Ufficiale, non è stata inserita una categoria specifica dedicata ai farmaci per la contraccezione d’emergenza per cui il farmacista è tenuto a avere almeno uno dei prodotti della categoria “contraccezione ormonale” nella quale rientrano quindi sia gli anticoncezionali ordinari sua quelli di emergenza.

03 Luglio 2018

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