Diagnostica di primo livello per i medici di famiglia e i pediatri. Dopo 2 anni di blackout riparte l’iter. Ecco il nuovo decreto con il riparto dei 235 milioni

Diagnostica di primo livello per i medici di famiglia e i pediatri. Dopo 2 anni di blackout riparte l’iter. Ecco il nuovo decreto con il riparto dei 235 milioni

Diagnostica di primo livello per i medici di famiglia e i pediatri. Dopo 2 anni di blackout riparte l’iter. Ecco il nuovo decreto con il riparto dei 235 milioni
Diramata una nuova versione del provvedimento attuativo della misura contenuta nella Manovra 2020 che ora sarà sottoposta alle Regioni per rendere pienamente operativa la possibilità di dotare Case della Comunità e studi di medici di famiglia e pediatri di dispositivi quali ad esempio Ecg, spirometro, Eco fast. IL TESTO

La possibilità di fare un Ecg, una spirometria o un’ecografia dal medico di famiglia potrebbe essere più vicina. È infatti stato nuovamente trasmesso alle Regioni un nuovo decreto attuativo delle misure previste dalla Manovra 2020 che per la diagnostica di primo livello ai medici di famiglia stanziò 235 mln. Il Ministro Speranza a gennaio 2020 firmò una prima versione del decreto ma il testo non è poi mai stato approvato in Stato-Regioni. Ma dopo oltre due anni l’iter sembra ripartire e anche alla luce del Pnrr e del rinnovo dell’Acn della medicina generale.

Cosa prevede il decreto
Nel nuovo testo si specifica come le apparecchiature di diagnostica di primo livello verranno assegnate prioritariamente:

– alle Case della Comunità hub;

– alle Case della Comunità spoke;

– agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS;

– alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità. In queste aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, la casa della comunità risulta particolarmente distante, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un’assistenza di prossimità adeguata e non accrescere le diseguaglianze territoriali.

Le Regioni dovranno presentare al Ministero della salute entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, un piano pluriennale dei fabbisogni per l’utilizzo anche parziale delle risorse assegnate.

Il piano dei fabbisogni deve contenere:

– gli obiettivi di salute che si intendono perseguire;

– l’elenco delle apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello che si intendono acquisire, comprensivo di descrizione della tecnologia, dei costi di acquisto e di installazione;

– una relazione sulle modalità di impiego delle apparecchiature sanitarie e sull’assetto organizzativo che si intende adottare ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali, tenendo conto delle diverse forme organizzative in cui operano i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

–  i tempi di acquisizione e di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature sanitarie;  

– il piano regionale di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta o l’adesione a quello predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità;

– un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo anche delle modalità di fornitura e smaltimento dei consumabili necessari per il funzionamento dei dispositivi di proprietà delle aziende sanitarie che si intendono adottare sulle apparecchiature sanitarie

– l’individuazione di specifici indicatori di processo e di risultato attraverso i quali le aziende sanitarie procedono a misurare l’attività svolta, secondo quanto previsto dagli Accordi integrativi regionali e in coerenza con il “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”.

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali individuati dagli Accordi integrativi con propri dispositivi, certificano il proprio contributo alle medesime finalità del presente decreto, secondo le modalità definite nell’ambito degli Accordi integrativi regionali stessi.

L.F.

L.F.

02 Maggio 2022

© Riproduzione riservata

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