Farmacie. Tar Toscana: garantito al Comune il diritto di prelazione

Farmacie. Tar Toscana: garantito al Comune il diritto di prelazione

Farmacie. Tar Toscana: garantito al Comune il diritto di prelazione
In caso di assegnazione per sede vacante o di nuova istituzione, al Comune viene garantito il diritto di prelazione stabilito dalla legge n. 475/1968 rispetto ai farmacisti privati, che solo successivamente possono avvalersi del principio di alternanza previsto dalla stessa legge. Lo ha deciso il Tar Toscana, intervenendo su un ricorso presentato da Federfarma Arezzo contro la Regione e il Comune di Arezzo.

Il diritto del Comune di acquisire, con prelazione, una nuova sede di farmacia o una sede vacante va garantito rispetto agli interessi dei farmacisti privati, così come previsto dalla legge. Lo ha ribadito il Tar della Toscana rigettando il ricorso presentato da Federfarma Arezzo contro la Regione e il Comune di Arezzo. Nella fattispecie, i titolari delle farmacie contestavano, appunto, l’assegnazione di una sede farmaceutica al Comune, ma il Tar Toscana ha preliminarmente evidenziato che i farmacisti privati hanno un interesse di mero fatto, giuridicamente non tutelato, ad impugnare i provvedimenti con i quali il Comune, divenuto legittimamente titolare di una farmacia di nuova istituzione per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione ex art. 9 della l. n. 475/1968, aveva attivato le procedure finalizzate alla sua gestione.
In particolare, la sentenza del Tar Toscana, sezione II, n. 1165 del 7 luglio 2011, ha ricordato la normativa che disciplina l'assegnazione delle farmacie che si rendano vacanti o di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie stesse: criterio dell'alternanza. Il riferimento è quello all’art. 9, comma1, della legge 475/1968, nel quale viene stabilito che i Comuni possano assumere il 50% delle farmacie.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo stabiliscono che nei casi in cui la sede farmaceutica da assegnare sia unica, debba tenersi conto del principio dell’alternanza che prevede, appunto, l’alternanza della prelazione da parte del Comune e dell’assegnazione mediante concorso della sede farmaceutica.
In particolare, il comma 3 evidenzia che in caso di sede unica da assegnare, l’alternanza inizierà con la prelazione per poi vedere l’eventuale sede farmaceutica resasi disponibile successivamente assegnata mediante concorso.
Se le sedi da assegnare sono più di una ma in numero dispari, la sede farmaceutica in più viene assegnata al Comune che può quindi prelazionarla.
Da parte dei farmacisti privati allora, afferma il Tar, non esiste, né è giuridicamente tutelato, l’interesse a contestare i provvedimenti con i quali un Comune, dopo essere divenuto titolare di una farmacia di nuova istituzione tramite l'esercizio del diritto di prelazione, attivi le procedure finalizzate alla sua gestione.

Avv. Paolo Leopardi
 

25 Luglio 2011

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