Farmacisti. L’Enpaf conferma per il 2026 il contributo da 1.000 euro per la nascita o l’adozione

Farmacisti. L’Enpaf conferma per il 2026 il contributo da 1.000 euro per la nascita o l’adozione

Farmacisti. L’Enpaf conferma per il 2026 il contributo da 1.000 euro per la nascita o l’adozione

L'Enpaf conferma per il 2026 un contributo fino a 1.500 euro per farmacisti in caso di nascita o adozione, con requisiti di accesso allargati e termini di domanda estesi a un anno. L'iniziativa è esente da tassazione e cumulabile con altri sostegni.

L’Enpaf ha ufficialmente rinnovato per l’anno 2026 l’iniziativa a sostegno della genitorialità, un contributo economico che lo scorso anno ha registrato un “forte apprezzamento” tra gli iscritti. Lo comunica il Presidente Maurizio Pace con una circolare indirizzata ai Presidenti degli Ordini provinciali.

Il contributo, pari a 1.000 euro, viene raddoppiato a 1.500 euro in caso di parti gemellari, adozioni o affidamenti preadottivi plurimi. È destinato a tutti i farmacisti e le farmaciste iscritti all’Enpaf che esercitano attività professionale, a prescindere dalla categoria professionale e dall’aliquota contributiva versata, inclusi quindi i contribuenti di solidarietà.

Per allargare la platea dei beneficiari e semplificare l’accesso, il Consiglio di Amministrazione ha introdotto requisiti più favorevoli:

– L’anzianità minima di iscrizione e contribuzione richiesta scende da 5 a 3 anni.

– Il valore massimo dell’ISEE ammesso sale da 30.000 a 35.000 euro.

– Il limite del patrimonio mobiliare aumenta da 40.000 a 50.000 euro, con un’ulteriore maggiorazione di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo, fino a un tetto complessivo di 65.000 euro.

Viene inoltre esteso il termine per presentare la domanda: si potrà fare richiesta entro un anno dalla nascita del minore o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione/affido, invece dei 180 giorni previsti in precedenza.

Il contributo, come specificato nella nota, è cumulabile con altri sostegni economici per la maternità ed è completamente esente da imposizione fiscale.

Nella circolare, il Presidente Pace ricorda anche l’altra misura di sostegno familiare prevista dall’Ente: il rimborso delle spese per asilo nido e scuola dell’infanzia, iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche di conciliazione vita-lavoro della Fondazione.

Regolamento e modulistica per richiedere il contributo di sostegno alla genitorialità sono disponibili online. Gli Ordini provinciali sono invitati a diffondere l’informazione a tutti gli iscritti.

06 Febbraio 2026

© Riproduzione riservata

Diagnostica sul territorio. In Gazzetta il decreto con i 235,8 milioni per apparecchiature a Case di comunità, studi di medici di famiglia e pediatri
Diagnostica sul territorio. In Gazzetta il decreto con i 235,8 milioni per apparecchiature a Case di comunità, studi di medici di famiglia e pediatri

Via libera al nuovo assetto per l’utilizzo dei 235,8 milioni di euro destinati alle apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. È...

Lazio. L’attività infermieristica entra nella cartella clinica elettronica, al via la formazione
Lazio. L’attività infermieristica entra nella cartella clinica elettronica, al via la formazione

La Regione Lazio è la prima in Italia che, accogliendo la proposta del Coordinamento degli Ordini degli Infermieri del Lazio, ha voluto render operativo in tutte le sue aziende sanitarie...

Competenze dei biologi. Fno Tsrm e Pstrp: “Il decreto va corretto, a rischio la sicurezza delle cure”
Competenze dei biologi. Fno Tsrm e Pstrp: “Il decreto va corretto, a rischio la sicurezza delle cure”

Il testo del decreto sulle competenze dei biologi in esame alla Camera va corretto prima della definitiva approvazione. È la richiesta della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di...

Farmacisti con partita Iva. Corte d’Appello di Ancona conferma l’illecito: “Lavoro subordinato mascherato da autonomo”
Farmacisti con partita Iva. Corte d’Appello di Ancona conferma l’illecito: “Lavoro subordinato mascherato da autonomo”

La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal contratto firmato, ma da come la prestazione viene concretamente svolta. È il principio che emerge dalla sentenza n. 231/2026 della...