Farmacisti. Riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale per attività lavorativa svolta in Comuni coinvolti dall’emergenza

Farmacisti. Riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale per attività lavorativa svolta in Comuni coinvolti dall’emergenza

Farmacisti. Riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale per attività lavorativa svolta in Comuni coinvolti dall’emergenza
Per il riconoscimento della riduzione i farmacisti, entro il 31 dicembre 2025, dovranno dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa all’ interno della apposita sezione del portale del Cogeaps.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (di seguito CNFC) ha approvato nel 2024 una seconda delibera, che segue alla prima delibera del 2023, entrambe riguardanti la riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali.

In particolare, con le suddette delibere è stato dato mandato al COGEAPS di procedere per il triennio 2023/2025 con l’applicazione di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari:
a) residenti:
1. nei territori dei Comuni (indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n.100) afferenti al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini;
2. nei territori dei Comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali delle provincie di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023.

b) non residenti:
Per i professionisti sanitari non residenti nei territori soprarichiamati (punti 1 e 2) ma che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale in tali città durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per il triennio 2023-2025. La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza e, comunque, nel limite massimo di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale.

Per il riconoscimento della riduzione i farmacisti, entro il 31 dicembre 2025, dovranno dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa all’ interno della apposita sezione del portale del Cogeaps (seguire la procedura illustrata di seguito).

– Collegarsi al sito: https://application.cogeaps.it/login ed entrare tramite spid
– Selezionare “ESONERI, ESENZIONI ED ALTRE RIDUZIONI” e dal menù a tendina in basso a destra scegliere “ALTRE RIDUZIONI”

– Cliccare su “RIDUZIONE PER EVENTI ALLUVIONALI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA 2023” e selezionare una tra le due caselle in base al proprio status, di residente o se ha svolto attività professionale (dunque, non residente). Successivamente inviare la richiesta.

– A seconda del proprio status selezionato, si aprirà la schermata corrispondente:
a) residenti: selezionare la casella “accetto l’autocertificazione sopracitata” e poi inviare la richiesta.

b) non residenti: indicare il numero di giorni di attività lavorativa svolta nel periodo emergenziale e inviare la richiesta. A seguire si aprirà una seconda schermata con l’accettazione dell’autocertificazione e il successivo invio della richiesta.

31 Gennaio 2025

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