Fisioterapista di Comunità. La Fnofi e gli Ofi Toscani ricorrono al Tar contro il Consiglio di Stato

Fisioterapista di Comunità. La Fnofi e gli Ofi Toscani ricorrono al Tar contro il Consiglio di Stato

Fisioterapista di Comunità. La Fnofi e gli Ofi Toscani ricorrono al Tar contro il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso del sindacato dei fisiatri (Simfirr) contro la delibera dell’Ausl Toscana Centro (1057/2019) istitutiva della figura del Fisioterapista di Comunità. Ma Fnofi e Fofi impugnano la sentenza che “qualifica il carattere di mera ausiliarietà del fisioterapista rispetto al fisiatra” con l’obiettivo di ribadire “l’autonomia professionale del fisioterapista ed il suo ruolo imprescindibile nel processo di presa in carico del cittadino”.

Nelle scorse settimane la Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti (Fnofi), l’Ordine Interprovinciale di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, l’Ordine Interprovinciale di Pisa, Livorno, Grosseto e l’Ordine Provinciale di Siena hanno proposto un ricorso in opposizione al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana (RGR 532/2024) avverso al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) che recepisce la sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario proposto dal sindacato dei fisiatri (SIMFIRR), per l’annullamento della delibera dell’AUSL Toscana Centro n. 1057/2019 relativa al progetto di sperimentazione del modello assistenziale “Fisioterapista di Comunità”. A darne notizia la Fnofi in una nota.

Assistiti dagli Avvocati Salvatore Spitaleri, del Foro di Udine, e Giovanni Taddei Elmi, del Foro di Firenze, gli Enti hanno impugnato il provvedimento che “qualifica il carattere di mera ausiliarietà del fisioterapista rispetto al fisiatra. Il Consiglio di Stato – argomenta la nota della Fofi – , in difformità con le Leggi dello Stato 42/1999, 251/2000, in taluni passaggi con la 24/2017, nonché con pronunce giurisprudenziali più recenti (si pensi alla sentenza del CdS stesso sul fisioterapista in farmacia), ha cancellato la sperimentazione aziendale che vedeva il fisioterapista inserito in una equipe multidisciplinare coordinata dal Medico di Medicina Generale”.

“Con la trasformazione epidemiologica in atto e l’evoluzione dei bisogni di salute – osserva ancora la Federazione dei fisioterapisti italiani – la capacità del sistema socio-sanitario di assicurare le risposte appropriate è direttamente correlata allo sviluppo di modalità innovative nell’erogazione degli interventi, alla valorizzazione di nuove e diverse competenze dei professionisti e del loro modo di agire in modo autonomo e complementare. L’arretramento rispetto all’interpretazione “piana” del profilo professionale e delle norme di legge sopra citate ha, pertanto, reso opportuna una reazione forte e compatta”.

Per la Fofi “la recente istituzione della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista, che conferma la natura di professione sanitaria c.d. “protetta” ai sensi dell’art. 2229 del Codice di Procedura Civile e l’attenta rilettura del Profilo Professionale anche alla luce di norme che ne hanno radicalmente innovato il senso e la prospettiva, hanno fatto sì che si procedesse con un ricorso congiunto che ha carattere di assoluta straordinarietà. Con il ricorso congiunto si intende evidenziare come la sperimentazione toscana fosse in qualche modo anticipatrice delle più recenti prospettive di intervento per attività del fisioterapista in ambito territoriale come enunciato nel DM 77/2022 e dello sviluppo di tutte le professioni come anche la letteratura in materia ha confermato”.

Con questa azione la Fnofi e gli Ofi della Toscana intendono, dunque, “ribadire, in tutte le sedi preposte, l’autonomia professionale del fisioterapista ed il suo ruolo imprescindibile nel processo di presa in carico del cittadino, ma soprattutto agire per la sostenibilità del Sistema Salute e per consentire ai cittadini l’accesso alla fisioterapia ogni qualvolta il loro stato di salute necessiti di un intervento fisioterapico in un’ottica di garanzia, sicurezza, appropriatezza, tempestività ed equità delle cure come previsto dalla Carta Costituzionale”.

10 Maggio 2024

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