Il Tar Marche legittima il riposizionamento delle farmacie.  La “farmacia dei servizi” cambia le regole del gioco

Il Tar Marche legittima il riposizionamento delle farmacie.  La “farmacia dei servizi” cambia le regole del gioco

Il Tar Marche legittima il riposizionamento delle farmacie.  La “farmacia dei servizi” cambia le regole del gioco

La sentenza sul caso di Fossombrone stabilisce che l'evoluzione del servizio in "presidio sanitario polifunzionale" giustifica la revisione delle piante organiche. Priorità alla distribuzione territoriale funzionale. LA SENTENZA

La farmacia non è più soltanto un luogo dove ritirare i farmaci, ma un vero e proprio presidio sanitario di prossimità, e come tale la sua collocazione sul territorio deve rispondere a criteri di efficienza e accessibilità. Lo ribadisce una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, che ha respinto il ricorso contro la delibera del Comune di Fossombrone (PU) relativa al riposizionamento di una sede farmaceutica.

La sentenza, citata in una circolare della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, riconosce ai Comuni ampia discrezionalità nella pianificazione territoriale delle farmacie, soprattutto quando si tratta di adeguare la rete alle mutate esigenze della popolazione e all’evoluzione dei servizi offerti.

Nel caso specifico, il Comune aveva motivato la decisione di spostare una farmacia dal centro storico a una zona residenziale nordorientale con una serie di elementi concreti: il progressivo spostamento della popolazione verso quella zona, l’assenza di privazione del servizio nel centro (dove un’altra farmacia si trova a soli 220 metri), la migliore accessibilità e disponibilità di parcheggio nella nuova sede, nonché la carenza nel centro storico di locali idonei per dimensioni e privi di barriere architettoniche.

Il Tar ha ritenuto che questa ricostruzione, supportata da un’adeguata istruttoria, superasse le criticità sollevate dal ricorrente e ha confermato che la pianificazione farmaceutica territoriale “assolve alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità”.

Ma il passaggio più significativo della pronuncia riguarda il ruolo della “farmacia dei servizi”. Il concetto viene elevato a criterio guida per la pianificazione: “Anche l’impossibilità o la difficoltà a reperire locali idonei dove ubicare una nuova sede farmaceutica o a consentire l’ampliamento di una sede esistente per l’erogazione di servizi aggiuntivi – si legge – sono variabili che vanno prese in considerazione dall’Amministrazione ai fini di una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, anche sotto l’aspetto qualitativo”.

In altre parole, la trasformazione della farmacia da semplice punto di dispensazione a presidio sanitario polifunzionale – che offre servizi di telemedicina, automisurazione, riconciliazione terapeutica – impone di ripensarne la collocazione geografica. Non è più sufficiente coprire una distanza chilometrica: serve garantire spazi adeguati, accessibili e funzionali all’erogazione di prestazioni sanitarie più articolate.

02 Febbraio 2026

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