L’osservanza delle Linee guida non è sempre opportuna

L’osservanza delle Linee guida non è sempre opportuna

L’osservanza delle Linee guida non è sempre opportuna
La sentenza della Cassazione n.40316 dello scorso 4 novembre fa il punto su un tema spinoso: fin quanto è legittimo attenersi alle sole linee guida in presenza di casi clinici particolarmente critici?

A disciplinare l’operato del medico e – più in generale – del professionista della salute è, come è noto, la Legge Gelli-Bianco la quale, all’Art.5, comma 1 ricorda che gli operatori della salute, “[…] nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida […]” le quali, via via aggiornate – come precisa il successivo comma 3 dello stesso articolo ­– vengono integrate nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG). “In mancanza delle suddette raccomandazioni” prosegue e conclude il comma 1, “gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Non sempre però il seguire pedissequamente e con disciplina le linee guida appare essere la strada più opportuna, ad esempio quando si è di fronte a casi clinici concreti la cui criticità dovrebbe portare il professionista ad operare con una cautela decisamente maggiore rispetto a quanto generalmente raccomandato. È questo il tema sullo sfondo di una importante sentenza della Corte di Cassazione, la n.40316 dello scorso 4 novembre 2024. Di seguito ne evidenziamo i punti salienti.

Una lunga sofferenza fetale causa la morte del nascituro

L’evento da cui parte la complessa vicenda giudiziaria risale alla notte a cavallo tra il 28 e il 29 luglio 2009 quando, a seguito di una mancata diagnosi di possibile rottura dell’utero di una paziente in gravidanza ricoverata per dolori pelvici, si verifica il decesso del nascituro per una gravissima e prolungata ipossia di quest’ultimo. I medici di turno aventi in cura la paziente vengono denunciati da quest’ultima come responsabili della morte del figlio, in quanto non avrebbero valutato correttamente “[…] i segni clinici e lo stato della paziente, già cesarizzata due volte con algie pelviche, omettendo di predisporre ed eseguire in maniera costante il controllo cardiotocografico e il monitoraggio della ripresa del travaglio”, non riuscendo pertanto a diagnosticare per tempo il pericolo di rottura della parete uterina, poi drammaticamente verificatosi.

La vicenda processuale di merito

Il Tribunale di primo grado, nel 2016, condanna i due medici di turno per concorso colposoArt.113 del Codice Penale – in relazione al decesso del nascituro. In prima battuta questa è stata anche la decisione presa in appello, decisione però annullata dalla Cassazione (sentenza n.4892/2000) con rinvio ad un nuovo giudizio “[…] evidenziando profilo di contraddittorietà delle due sentenze di merito, lacunosità della motivazione ed anche carenza di motivazione […].

Il successivo processo di appello si conclude con l’assoluzione di uno dei due imputati e con la conferma della condanna per l’altro, in quanto ritenuto responsabile di non aver effettuato la sorveglianza clinica opportuna, sulla base delle particolari condizioni critiche della paziente.

La sentenza della Corte di Cassazione

Tra i motivi di impugnazione del giudizio d’appello va evidenziato il tema relativo alla omissione del controllo cardiotocografico continuo da parte del medico condannato, che avrebbe portato alla tragica fine del nascituro per grave ipossia. La ricorrente in Cassazione rileva come tale condotta precauzionale non fosse affatto prevista dalle Linee guida: ciononostante viene rimproverato al medico di non essersi discostato da esse. Si legge infatti nella sentenza: “[…] i giudici del rinvio avrebbero contraddittoriamente rilevato che la paziente non dovesse essere sottoposta a monitoraggio cardiotocografico continuo perché non previsto dalla linee-guida in assenza dei presupposti ivi previsti, salvo poi affermare che le buone prassi avrebbero imposto il continuo monitoraggio nella donna cesarizzata.

Gli ermellini, nel discutere tale questione, sposano in toto la decisione della Corte di appello, precisando che “[…] pur non sussistendo una indicazione del comportamento doveroso nelle linee guida per il caso concreto, le specifiche condizioni della paziente imponevano al sanitario di adeguare le stesse secondo le buone prassi mediche riportate nelle linee guida del 2012. Il monitoraggio continuo avrebbe avuto con elevata probabilità effetto salvifico, con dimostrazione del nesso di causa naturalistico e psichico. Qualificavano i giudici del merito la colpa per imperizia di grado non lieve […].” La colpa viene cioè considerata grave, proprio per non aver integrato, nel caso specifico, le raccomandazioni delle Linee guida con le opportune buone pratiche clinico-assistenziali di cui al comma 1 dell’Art.5 della Legge Gelli-Bianco.

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07 Aprile 2025

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