La Consulta boccia la disciplina che penalizza le dottoresse madri in formazione: “Indebiti ritardi sulla carriera, effetti discriminatori”

La Consulta boccia la disciplina che penalizza le dottoresse madri in formazione: “Indebiti ritardi sulla carriera, effetti discriminatori”

La Consulta boccia la disciplina che penalizza le dottoresse madri in formazione: “Indebiti ritardi sulla carriera, effetti discriminatori”

Ritenuta illegittima la sospensione obbligatoria del corso di medicina generale per gravidanza che non neutralizza gli effetti pregiudizievoli sulla trasformazione del rapporto di lavoro con il Ssn. La Corte: "Disincentiva la stessa scelta di avere figli". LA SENTENZA

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che penalizza le dottoresse madri durante il corso di formazione in medicina generale. Con la sentenza numero 76, depositata oggi, la Corte ha stabilito che l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, viola la Costituzione nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso.

La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il principio di uguaglianza, la famiglia, la salute e la protezione della madre e del bambino.

Al centro della decisione della Corte vi è il meccanismo che attualmente regola la sospensione obbligatoria del corso di formazione in medicina generale per gravidanza. L’attuale disciplina, nel costringere le dottoresse madri all’attesa di sessioni straordinarie d’esame dopo il recupero del periodo di sospensione, non si preoccupa di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal ritardo nella trasformazione del rapporto di convenzione a tempo determinato con il Servizio Sanitario Nazionale in rapporto a tempo indeterminato.

Secondo la Corte, il cumulo tra il periodo di recupero della formazione (di durata pari alla sospensione resa necessaria dalla gravidanza e dalla maternità, cui può legittimamente sommarsi anche un eventuale periodo di congedo parentale) e il lasso di tempo correlato all’attesa della sessione straordinaria d’esame – la cui indizione non comporta per l’amministrazione alcun vincolo né nell’an né nel quando – determina un indebito ritardo nella trasformazione prevista dalla disciplina vigente.

La Corte ha evidenziato le “ricadute permanenti sull’anzianità di servizio e sulle condizioni di esercizio della professione” conseguenti a tale ritardo. Queste ricadute, secondo i giudici costituzionali, evidenziano “i tratti discriminatori di una disciplina che pregiudica la donna, quale riflesso di una normativa che, viceversa, dovrebbe soltanto tutelare lei e il bambino”.

Un paradosso normativo che trasforma una protezione – la sospensione obbligatoria per maternità – in un ostacolo alla carriera professionale delle dottoresse che scelgono di diventare madri durante il percorso formativo.

La Corte ha sottolineato un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale: la disciplina discriminatoria inevitabilmente produce anche l’effetto di “disincentivare la stessa scelta di avere figli”. Questo aspetto si pone “in aperto contrasto sia con l’articolo 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia, sia con l’articolo 37 Cost., che richiede […] di ‘assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione'”.

Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 24, comma 5, del d.lgs. 368/1999 nella parte in cui non prevede che il diploma conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Ssn in uno a tempo indeterminato.

La sentenza mira quindi a neutralizzare il pregiudizio subito dalle dottoresse madri in formazione, equiparando ai fini della progressione di carriera i tempi di conseguimento del titolo nonostante la sospensione obbligatoria per gravidanza e maternità, evitando che la tutela della maternità si trasformi in una penalizzazione professionale.

13 Maggio 2026

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