La corretta procedura di cambio reperibilità durante la malattia

La corretta procedura di cambio reperibilità durante la malattia

La corretta procedura di cambio reperibilità durante la malattia
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia e giustificarlo con valida certificazione, redatta dal medico dopo la necessaria visita. L’annullamento di un certificato, qualora necessario, può avvenire online entro 24 ore dalla sua emissione. Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, si deve presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio

Il lavoratore dipendente che per l’insorgenza di uno stato morboso sia impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa, ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire un’indennità per il periodo di malattia, la cui durata massima è rappresentata dal periodo di comporto. All’interno di tale periodo, la retribuzione viene erogata purché siano rispettata la normativa in vigore.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia e giustificarlo con valida certificazione, redatta dal medico dopo la necessaria visita. È responsabilità esclusiva del paziente verificare la correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo, che devono pertanto essere controllati prima dell’invio telematico. A tal proposito, la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce all’assicurato la facoltà di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia o, in alternativa, l'invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.

E’ utile ricordare che eventuali errori riguardanti la prognosi possono essere rettificati dal medico certificatore soltanto per segnalare la ripresa anticipata dell’attività lavorativa ed esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi, come prescritto dall’ allegato tecnico al decreto ministeriale del 26 febbraio 2010, paragrafo 5.2.

L’annullamento di un certificato, qualora necessario, può avvenire online entro 24 ore dalla sua emissione. Trascorso tale periodo, il medico deve rilasciare all'assistito una dichiarazione scritta che certifichi le variazioni dei dati rispetto a quelli già inviati.

Quando il paziente abbia necessità di trascorrere il periodo di malattia in un luogo diverso dalla propria residenza, deve darne comunicazione al proprio medico e fornirgli le informazioni relative al nuovo domicilio, con le indicazioni utili alla sua individuazione e specificando frazione, contrada, cognome, presso cui si è temporaneamente trasferito ed eventuali ulteriori elementi aggiuntivi che possano consentire al medico di controllo l’agevole individuazione dell’abitazione; persiste infatti anche in caso di domicilio diverso dalla residenza abituale il dovere di rispettare le fasce di reperibilità per essere sottoposti alla visita medica di controllo domiciliare, se predisposta. Il nominativo indicato nel certificato deve essere leggibile sul citofono e sulla cassetta postale.
Il lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale dell’Inps che cambi il proprio indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi indicata nel certificato, deve darne comunicazione con congruo anticipo al datore di lavoro ed alla Struttura territoriale Inps di appartenenza, con le modalità previste nel messaggio dell’Istituto n. 1290 del 22.1.2013:

Posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella [email protected] (Chi risieda a Genova, ad esempio, invierà a: [email protected]);

Fax: inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla Struttura territoriale;

Contact Center Multicanale: contattando il numero verde 803.164.

La Circolare Inps n. 192 del 07 ottobre 1996 prevede che il lavoratore in malattia si possa trasferire all’estero, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, soltanto per fruire di un trattamento medico ed assistenziale ritenuto migliore. Occorre pertanto chiedere l’autorizzazione alle strutture competenti, rappresentate da Inps ed Asl. Nel caso in cui l’autorizzazione per spostamenti in ambito UE venga rilasciata dalle ASL mediante mod. E112, il lavoratore dovrà fornire all’Inps e al datore di lavoro la predetta autorizzazione. Il medico INPS valuterà se esistono effettivamente le ragioni per il trasferimento. Analogamente deve essere preventivamente autorizzato anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore convenzioni nella materia.

Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, viene applicata la normativa vigente nel Paese di residenza dell’assicurato, che pertanto deve presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. In alternativa, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere all’istituzione competente.

Nel caso di malattia sopraggiunta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, con validazione anche a mezzo timbro del documento, secondo le disposizioni locali.
 
Maria Parisi
ANMEFI (Associazione Nazionale Medici Fiscali)

Maria Parisi

06 Settembre 2017

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