La responsabilità contrattuale del dentista: un caso

La responsabilità contrattuale del dentista: un caso

La responsabilità contrattuale del dentista: un caso
È dello scorso ottobre una sentenza di primo grado che condanna un dentista libero professionista a risarcire una paziente per una scorretta estrazione di un dente. Scopriamo qualcosa di più.

Come accennavamo in un articolo recente, quando si parla di danni da responsabilità civile sanitaria, va sempre distinta la responsabilità civile contrattuale da quella extracontrattuale. Si tratta, di fatto e di diritto, di due distinte situazioni che è bene non confondere, poiché presentano – sul piano giuridico – ben diverse dinamiche.
Ma occupiamoci, di seguito, di un tipico caso di responsabilità civile sanitaria di tipo contrattuale, che ha visto incriminare, da parte del Tribunale di Primo Grado di Santa Maria Capua Vetere, un dentista, per aver estratto in modo non corretto un dente ad una propria paziente.

Un’estrazione chirurgica non corretta

Una signora di circa trent’anni, si reca, qualche anno fa, dal proprio dentista, in quanto affetta da un edema nei pressi dello zigomo sinistro. L’odontoiatra visita più volte la paziente, in più sedute: prima somministra ad essa una terapia farmacologica, poi procede con l’apertura della “[…] camera pulpare dell’elemento dentario 26 senza effettuare terapia canalare dello stesso” ed infine procede con l’estrazione chirurgica del dente, interessato da una cisti.
A seguito dell’intervento la signora avverte però dolori e fastidi nella parte sinistra della mascella. Le cose peggiorano, tanto da presentarsi addirittura pus maleodorante ed alitosi: la signora pertanto procede a farsi visitare da altro professionista odontoiatrico, il quale diagnostica una “[…] sinusite presumibilmente di natura odontogena con fistola oroantrale secondaria ad estrazione del 26”. La diagnosi viene sostanzialmente confermata da una TAC, e pertanto la paziente è costretta a subire un ulteriore intervento chirurgico, più complesso, atto proprio a chiudere la fistola.
La signora, sulla base delle evidenze raccolte, chiama in causa il medico odontoiatra che ha praticato l’estrazione dell’elemento dentario 26, di fatto accusandolo di non avere bene valutato la situazione, procedendo all’asportazione del fondo osseo alveolare e creando così la fistola.

Le valutazioni del Tribunale

I giudici di Primo Grado sottolineano, in prima battuta, come la vicenda oggetto di giudizio debba configurarsi come una questione di responsabilità civile professionale sanitaria e, in particolare – in quanto l’odontoiatra intervenuto lo ha fatto in qualità di libero professionista – come una questione di responsabilità civile di tipo contrattuale. Si tratterebbe cioè di un caso, come indicato dall’Art.1218 del Codice Civile, in cui il debitore – in tal caso il medico odontoiatra – parrebbe non aver adempiuto correttamente alla propria obbligazione.
Ciò significa, secondo l’orientamento più consolidato in ambito giurisprudenziale, che la presunta danneggiata avrebbe dovuto fornire:

  • la prova del rapporto contrattuale tra le parti;
  • la conferma di un aggravamento della situazione patologica a seguito dell’intervento di estrazione;
  • la prova del nesso causale tra l’azione o l’omissione del chirurgo ed il danno patito.

Al debitore, pertanto, sarebbe stato sufficiente invece dimostrare che l’intervento risultava eseguito con diligenza, secondo le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, e che l’esito nefasto sarebbe stato da considerarsi quindi imprevedibile e/o inevitabile.
La perizia elaborata dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) conferma le posizioni della parte danneggiata. Per essa il nesso causale sussiste. In particolare, si legge nella sentenza del Tribunale, “[i]l [medico] durante le manovre di esecuzione dell’estrazione chirurgica dell’elemento dentario 26, ha lacerato la membrana sinusale e la cortex alveolaris sottostante l’elemento dentario 26 […]”, pertanto “[c]i troviamo in pratica, di fronte ad un danno che rappresenta una complicanza iatrogena che deve essere ricondotta alla responsabilità professionale dell’odontoiatra”. Le controdeduzioni del medico odontoiatra vengono infine considerate dai giudici solo quali contestazioni generiche e pertanto non considerate valide al fine di dimostrare la diligenza e il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche da parte del debitore.
Il professionista sanitario viene pertanto condannato al risarcimento del danno, riconoscendo alla paziente il rimborso delle spese sostenute, il 3% di invalidità permanente, 20 giorni di inabilità temporanea totale e 30 giorni di inabilità temporanea parziale.

Incidentalmente segnaliamo che l’odontoiatra risultava, all’epoca dei fatti, tutelato da regolare copertura assicurativa. La compagnia chiedeva però il rigetto della domanda di garanzia avanzata nei propri confronti dal medico, “[…] eccependo l’inoperatività della polizza per il caso de quo in virtù della espressa sottoscrizione dell’appendice contrattuale da parte dell’assicurato.” Vale pertanto sempre la pena, onde evitare brutte sorprese, far effettuare un check up delle proprie tutele da parte di consulenti professionalmente qualificati, come i membri dello staff di SanitAssicura.

10 Gennaio 2025

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