“Limitano concorrenza”. Antitrust boccia stretta su comunicazioni informative sanitarie e iscrizione all’albo territoriale dei direttori sanitari di strutture private 

“Limitano concorrenza”. Antitrust boccia stretta su comunicazioni informative sanitarie e iscrizione all’albo territoriale dei direttori sanitari di strutture private 

“Limitano concorrenza”. Antitrust boccia stretta su comunicazioni informative sanitarie e iscrizione all’albo territoriale dei direttori sanitari di strutture private 
L’Autorità critica le due misure contenute nella Legge di Bilancio che hanno posto un limite alla pubblicità sanitaria e hanno imposto che ogni direttore sanitario di struttura privata debba essere iscritto all’albo territoriale dove la struttura opera. “SI sottrae l’intero comparto delle professioni sanitarie alla possibilità di ricorrere alla leva pubblicitaria e introduce ingiustificati vincoli all’esercizio della figura del direttore sanitario”. IL TESTO

“L’art. 1, commi 525 e 536, della legge di Bilancio 2019: sottrae l’intero comparto delle professioni sanitarie alla possibilità di ricorrere alla leva pubblicitaria, limitando la concorrenza tra professionisti sanitari in misura non proporzionata all’interesse generale di tutelare la sicurezza dei consumatori; viola le disposizioni che attribuiscono all’Autorità la competenza a vigilare sulla correttezza e trasparenza delle comunicazioni informative sanitarie; introduce ingiustificati vincoli all’esercizio della figura del direttore sanitario”. È quanto evidenzia l’Antitrust in una nota che contiene le osservazioni dell’Autorità ad alcuni provvedimenti della Manovra.
 
Pubblicità sanitaria. L’Autorità ritiene “che la disciplina di cui all’articolo 1, comma 525, della legge di Bilancio 2019 reintroduca ingiustificate limitazioni all’utilizzo della pubblicità nel settore delle professioni sanitarie, rimosse dai richiamati interventi di liberalizzazione, e non risulti necessaria, né proporzionata all’interesse generale di tutelare la sicurezza del consumatore. Infatti, prescrivere che il contenuto legittimo di una “comunicazione informativa”, avente ad oggetto i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni, debba altresì “garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari” introduce un parametro di valutazione delle comunicazioni talmente vago e indeterminato da generare incertezza circa la legittimità della comunicazione stessa da parte dei professionisti”.
 
“In particolare – sottolinea ancora l'Autorità – il citato concetto indeterminato potrebbe essere utilizzato strumentalmente da parte degli ordini professionali per reintrodurre restrizioni alla concorrenza anche in violazione della legge n. 248/2006 (c.d. riforma Bersani). Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla previsione secondo cui le “comunicazioni informative” non devono contenere “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”, in assenza di una puntuale definizione di tali espressioni. In tal modo, si limita infatti ingiustificatamente l’impiego da parte dei professionisti di un’importante leva concorrenziale e si ostacola la possibilità per i consumatori di effettuare scelte maggiormente consapevoli. Si rileva peraltro che la sicurezza dei trattamenti sanitari attiene piuttosto alle concrete misure e modalità di esercizio dell’attività sanitaria adottate dai professionisti, nonché ai controlli effettuati sulle stesse da parte dei soggetti preposti. Di conseguenza, i limiti introdotti dalla legge di Bilancio alla pubblicità sanitaria non risultano proporzionati, comprimendo ingiustificatamente la libertà dei professionisti di pubblicizzare la propria attività economica”.
 
Direttori sanitari. L’Autorità rileva che “anche la previsione secondo la quale il direttore sanitario delle strutture sanitarie private di cura debba essere iscritto all’ordine territoriale nel cui ambito ha sede la struttura in cui opera (contenuta nel medesimo articolo 1, comma 536) costituisce una ingiustificata restrizione della concorrenza nell’offerta dei servizi professionali in ambito sanitario, non supportata da obiettive esigenze di interesse generale. La previsione, infatti, non appare volta a garantire prestazioni sanitarie più sicure a tutela dei consumatori, né si rivengono particolari esigenze di un più pervasivo potere di vigilanza da parte dell’ordine territoriale di appartenenza”.
 
“Occorre rilevare che l’accesso alla professione sanitaria avviene a seguito di un percorso e con l’acquisizione di un titolo di studio e di un’abilitazione riconosciuti a livello nazionale, aperti anche ai cittadini degli altri Stati Membri in regime di libera prestazione di servizi. Il professionista, dunque, una volta iscritto all’Albo può esercitare l’attività sanitaria su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle relative normative di settore. Del resto, se si considerano le altre professioni protette, come quella degli avvocati, l’iscrizione all’ordine professionale prescinde dal luogo di effettivo esercizio dell’attività. Pertanto, l’Autorità ritiene che la nuova previsione, facendo coincidere l’ambito geografico di iscrizione all’Albo con quello di esercizio dell’attività di direttore sanitario, finisce per segmentare il mercato e si traduce in un’ingiustificata barriera all’accesso e all’esercizio dell’attività, anche per quei professionisti che operano in più strutture sanitarie”, conclude l'Autorità.

01 Aprile 2019

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