Ludopatia. Per il Consiglio di Stato tocca al Questore far rispettare le regole sulle distanze di sicurezza che incidono anche sulla salute

Ludopatia. Per il Consiglio di Stato tocca al Questore far rispettare le regole sulle distanze di sicurezza che incidono anche sulla salute

Ludopatia. Per il Consiglio di Stato tocca al Questore far rispettare le regole sulle distanze di sicurezza che incidono anche sulla salute
Il Consiglio di Stato (sentenza 4604/2018) ha respinto definitivamente il ricorso di una società toscana di gaming contro il diniego del Questore di Pisa all’autorizzazione per la “raccolta di giocate tramite apparecchi videoterminali" motivato sul presupposto della mancanza di idonea certificazione attestante che i locali in cui l’attività verrà esercitata rispettano le distanze da luoghi sensibili previste dalla Legge della Regione Toscana. Secondo i giudici anche la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è materia che attiene alla tutela della salute oltre che dell’ordine pubblico. LA SENTENZA.

“… Numerose Regioni, tra le quali anche la Toscana, si sono dotate di norme finalizzate a prevenire, proprio attraverso l’imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili, l’insorgenza di forma patologiche di ludopatia meglio note nella letteratura medica come G.A.P. (gioco d’azzardo patologico). Orbene, non v’è dubbio che questa legislazione preventiva è posta a tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti ma vale, senza meno, anche a prevenire, soprattutto per i più giovani, possibili fenomeni di devianza criminale potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari di riferimento sia lo stesso ordine pubblico. Sicchè, già per questo aspetto, la piena competenza del Questore in termini generali va pienamente riconosciuta. In tal senso la sentenza di primo grado fa corretta applicazione di questi principi e risulta immune dai vizi denunciati dall’appellante”.

Con questa motivazione il Consiglio di Stato (sentenza 4604/2018) ha respinto definitivamente il ricorso di una società toscana di gaming contro il diniego del Questore di Pisa all’autorizzazione per la “raccolta di giocate tramite apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S”, motivato sul presupposto della mancanza di idonea certificazione attestante che i locali in cui l’attività verrà esercitata rispettano le distanze da luoghi sensibili previste dalla Legge della Regione Toscana 18 ottobre 2013, n. 57.

Secondo il ricorrente (già respinto dal Tar) non è il Questore a doversi occupare di questa materia “trattandosi di diniego motivato per ragioni di salute e non di sicurezza pubblica, nonché l’eccepita circostanza che l’autorizzazione di polizia era già concessa e risalente (2003) e che la nuova richiesta avrebbe natura meramente accessoria rispetto all’attività di gioco già autorizzata e tuttora in atto”.

Ma secondo il Consiglio di Stato non è così.

Il Questore di Pisa per rilasciare l’autorizzazione aveva chiesto di documentare il rispetto delle distanze previste dall’art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 57/2013. La società appellante ha ritenuto di non essere tenuta a produrre la certificazione all’autorità amministrativa.

Il Questore, tramite informazioni ottenute dalla Polizia Municipale, ha accertato che i locali dell’azienda non rispettassero le distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla legge essendo a meno di 500 mt di distanza da un Istituto scolastico.

Da qui il no del Questore e il rigetto del ricorso da parte del Tar e del Consiglio di Stato che integra il suo rigetto e conferma la competenza del Questore nella specifica materia anche spiegando che la legge di stabilità 2016 prevede che “ Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonchè i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.”

Norma che conferma che anche la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è materia che attiene alla tutela della salute e dell’ordine pubblico “ed è sintomatico che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell’ottica della prevenzione dal rischio di accesso al giuoco da parte dei soggetti più vulnerabili quali i minori di età”.

Il Questore quindi secondo il Consiglio di Stato è tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare “la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili”.

“Come correttamente osservato dal primo giudice – aggiungono i giudici di Palazzo Spada – l’istallazione degli apparecchi c.d. ‘VLT’ è sottoposta all’autorizzazione del Questore non soltanto per le verifiche, come erroneamente sostiene l’appellante, del requisito di moralità del richiedente (in relazione ad una meramente assertiva minore pericolosità di tale tipologia di dispositivi) ma anche con riferimento alla verifica del regime distanziale previsto dalla richiamata legislazione regionale. Da qui l’infondatezza dell’appello proposto”.

31 Luglio 2018

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