Mancato accreditamento delle scuole di specializzazione: Università di Messina ricorre al Tar Lazio che ordina al Miur di consegnare entro dieci giorni  tutta la documentazione 

Mancato accreditamento delle scuole di specializzazione: Università di Messina ricorre al Tar Lazio che ordina al Miur di consegnare entro dieci giorni  tutta la documentazione 

Mancato accreditamento delle scuole di specializzazione: Università di Messina ricorre al Tar Lazio che ordina al Miur di consegnare entro dieci giorni  tutta la documentazione 
La decisione è rinviata al 24 gennaio 2018, quando il Tar Lazio avrà visionato tutta la documentazione del Miur che ha portato all'esclusione di numerose scuole di specilizzazione dell'Università di Messina. E seconbdo il Tar l'Università non avrebbe un "obbligo cogente" di concedere agli specializzandi il trasferimento ad altra scuola. L'ORDINANZA.

Altolà del Tar Lazio al Miur: entro 10 giorni il Miur dovrà spiegare ai giudici i motivi che a settembre lo hanno spinto a negare l’accreditamento di alcune scuole di specializzazione in ambito sanitario dell’Università di Messina.

Il Tar nell’ordinanza sottolina che “allo stato, sono carenti gli elementi documentali necessari per poter comprendere le ragioni che, in concreto, sono state poste a fondamento del decreto del MIUR n. 2496 del 25.9.2017 (doc. 1 ric.), con cui il Ministero ha negato l’accreditamento nei confronti di numerose scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Messina” e quindi ritiene che “l’acquisizione della documentazione è necessaria per la comprensione della effettiva materia del contendere, non solo ai fini cautelari ma, ancor prima, ai fini dell’affermazione o meno della competenza per territorio di questo Tribunale considerato che il predetto decreto, il quale costituisce il principale provvedimento impugnato, produce effetti diretti e immediati che appaiono riferibili e limitati al solo ambito organizzativo e ordinamentale dell’Ateneo messinese, con riguardo alla disciplina delle scuole di specializzazione in oggetto.

Il nuovo sistema di accreditamento delle scuole prevede parametri più rigorosi ed efficaci, richiesti dallo stesso mondo universitario e dagli altri interlocutori coinvolti. La selezione presta particolare attenzione sarà posta alle questioni logistiche con una minore frammentazione delle sedi d’esame che saranno accorpate per area geografica.
 
La motivazione del non accreditamento è sempre la stessa: “non accreditamento della Scuola per non aderenza ai livelli minimi”. E a elaborare i giudizi è stato l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, una costola tecnica dei ministeri di Salute e Università.
 
Per il parere ci sono voluti due anni di lavori e tra i criteri c’è ad esempio la presenza di spazi adeguati e laboratori specifici nelle sedi universitarie, la garanzia di standard assistenziali di alto livello negli ospedali dove è svolto il tirocinio e l’esistenza di indicatori di performance per l’attività scientifica dei docenti.
 
Le deliberazioni sono state assunte anche sulla base di valutazioni effettuate dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che si sono avvalse di parametri oggettivi, secondo l’Osservatorio.

Il Tar ha sospeso ogni pronunciamento in materia e tornerà sulla questione il 24 gennaio 2018, ma ordina “al MIUR di provvedere al deposito, presso la segreteria sezionale, della documentazione elencata nell’istanza di accesso “de qua” entro e non oltre il termine di gg. 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza”.

Secondo il Tar poi, rispetto ai “rischi di pregiudizio irreparabile paventati nel corso dell’odierna discussione dal procuratore di parte ricorrente”, la nota del MIUR sembra non comportare “un obbligo legale o un vincolo cogente in termini assoluti a carico dell’Università alla concessione dei nulla-osta al trasferimento ad altra Scuola che siano domandati dagli specializzandi, giacché non può negarsi in termini assoluti il riconoscimento in capo all’Ateneo di un potere di valutazione discrezionale, da esperire caso per caso, anche in funzione e considerazione della tutela degli interessi pubblici e della continuità dei servizi di sua pertinenza”.

19 Dicembre 2017

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