Normativa fallimentare non scalfisce le regole speciali per le farmacie. Il chiarimento del Ministero Salute

Normativa fallimentare non scalfisce le regole speciali per le farmacie. Il chiarimento del Ministero Salute

Normativa fallimentare non scalfisce le regole speciali per le farmacie. Il chiarimento del Ministero Salute

Il Ministero della Salute chiarisce che la normativa fallimentare non modifica le regole speciali per le farmacie: in caso di liquidazione, l'autorizzazione va trasferita entro 15 mesi, pena la decadenza. IL PARERE

Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco, è intervenuto con un parere ufficiale su una questione riguardante il settore delle farmacie private: il rapporto tra la nuova normativa fallimentare e la disciplina speciale che regola l’esercizio della farmacia. La risposta, indirizzata alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Fofi), è netta: la legge speciale prevale, a tutela della continuità del servizio sanitario essenziale.

La questione era stata sollevata in merito alla compatibilità tra il decreto legislativo 14 del 2019, il cosiddetto Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, e l’articolo 113 del Regio Decreto 1265 del 1934, che regola il trasferimento delle autorizzazioni in caso di liquidazione giudiziale del titolare di una farmacia privata.

Il Ministero, nella nota firmata dal Direttore Generale Gabriella Guasticchi, ribadisce con chiarezza la natura speciale della normativa sulle farmacie. Queste norme – si legge – sono finalizzate a “garantire, a tutela della salute umana, l’accesso sicuro al farmaco”, riconoscendo alla farmacia un ruolo che va oltre la semplice vendita, abbracciando “servizi a forte valenza sociosanitaria” ed essendo parte integrante di una “complessa funzione sanitaria”.

In questo quadro, l’articolo 113 del R.D. del 1934 rimane fermo: in caso di liquidazione giudiziale del titolare, l’autorizzazione all’esercizio della farmacia deve essere trasferita entro il termine perentorio di 15 mesi, pena la decadenza. La norma ha uno scopo preciso: assicurare che la titolarità sia sempre in capo a un soggetto in possesso di tutti i requisiti professionali e legali richiesti.

Il Ministero riconosce che il Codice della Crisi d’Impresa (d.lgs. 14/2019) si applica pienamente anche alle farmacie private, in quanto imprese. Tuttavia, svolge un’attenta analisi di compatibilità, giungendo a una conclusione di sostanziale separazione delle discipline.

Nella nuova normativa fallimentare, infatti, non si rinviene alcuna disposizione che preveda deroghe o che abroghi espressamente la causa di decadenza prevista dall’articolo 113. Soprattutto – è l’osservazione centrale del parere – non sembra potersi desumere una abrogazione tacita della norma speciale. Il motivo è semplice: non emergerebbe una “incompatibilità” talmente evidente tra le due discipline da giustificare la sopravvivenza solo di quella generale. In altre parole, le due leggi possono coesistere, applicandosi ciascuna nel proprio ambito.

Il parere, pur rimettendosi alle valutazioni degli Enti locali competenti e all’evoluzione della giurisprudenza su questo specifico punto, offre quindi una prima importante chiave di lettura. Il sistema della tutela della salute, con le sue regole stringenti per garantire stabilità e sicurezza nell’esercizio delle farmacie, non viene scalfito dalla riforma del diritto fallimentare. La decadenza dell’autorizzazione dopo 15 mesi di gestione in liquidazione giudiziale resta un principio cardine, a difesa di un servizio pubblico essenziale per la collettività.

28 Gennaio 2026

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