Ok al contratto dei “sindacalisti”. Firmato in Aran il contratto quadro delle prerogative sindacali 2019-2021. Ma Cgil e Cisl non firmano

Ok al contratto dei “sindacalisti”. Firmato in Aran il contratto quadro delle prerogative sindacali 2019-2021. Ma Cgil e Cisl non firmano

Ok al contratto dei “sindacalisti”. Firmato in Aran il contratto quadro delle prerogative sindacali 2019-2021. Ma Cgil e Cisl non firmano
Cosmed: “Un passo in avanti per la ripresa delle normali relazioni sindacali”. Il CCNQ recepisce la rappresentatività certificata dall’ultima rilevazione del dicembre 2017/gennaio 2018 adeguando permessi e distacchi alla nuova consistenza delle sigle sindacali e delle confederazioni. IL CONTRATTO

È stato sottoscritto oggi in Aran il CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2019-2021. Il contratto definisce, tra l’altro, il nuovo riparto dei distacchi e dei permessi tra i sindacati rappresentativi, sulla base dei dati di rappresentatività provvisoria del nuovo triennio contrattuale. Fino a quando non saranno definiti i nuovi comparti ed aree per il triennio 2019-2021, il riparto è basato sugli attuali comparti ed aree di contrattazione. Il contratto non ha invece apportato rilevanti modifiche alla disciplina generale dei permessi e distacchi sindacali contenuta nel precedente CCNQ del 4 dicembre 2017, che è stata sostanzialmente confermata.
 
L’accordo è stato sottoscritto da tutte le confederazioni tranne che CGIL e CISL, pur costituendo le due confederazioni più numerose nel complesso del pubblico impiego.
 
“L’accordo quadro per le prerogative sindacali per il triennio 2019-2021 siglato il 19 novembre – commenta la COSMED – è un adempimento dovuto, ma costituisce il primo atto negoziale della stagione contrattuale 2019-2021. La stagione contrattuale 2016-2018 ancora incompleta perché manca la stipula definitiva del contratto della dirigenza sanitaria e delle funzioni centrali e tutta la contrattazione delle funzioni locali, è infatti scaduta il 31.12.2018”.
 
“In realtà – prosegue la Cosmed – la sequenza logica dei contratti sarebbe dovuta partire dalla definizione delle aree contrattuali 2019-2021 e a seguire la rilevazione delle deleghe (avvenuta il 31.12.2017) e da ultima la ripartizione dei permessi e dei distacchi. COSMED ha sostenuto e sostiene una dura battaglia per il mantenimento dell’assetto attuale delle aree contrattuali per il 2019-2021 confermando la collocazione della dirigenza PTA del SSN nelle funzioni locali distintamente dalla dirigenza sanitaria. Su questa base infatti è stata fatta la rilevazione delle deleghe e sono state conclusi ed avviati i relativi contratti di lavoro”.
 
“Lo sciagurato emendamento al comma 687 – prosegue la nota – approvato nella legge di bilancio 2019, poi attenuato nel decreto semplificazione pena l’interruzione di tutta la tornata contrattuale, costituisce una grave intrusione del legislatore nazionale nelle dinamiche negoziali che stravolge retroattivamente la determinazione della rappresentatività sindacale. La rimozione del 687 è elemento indispensabile per procedere all’accordo quadro sulle aree necessario per l’apertura effettiva della stagione contrattuale 2019-2021 delle singole aree e comparti”.
 
“Sarebbe poi auspicabile – rileva la Cosmed – un sollecito rinnovo anche delle aree contrattuali del contratto 2022-2024 prima delle rilevazioni delle deleghe del dicembre 2020. In tal senso il CCNQ appena firmato che conferma l’assetto contrattuale per il 2019-2021 rappresenta un passo in avanti significativo per il ritorno alla normalità”.
 
“Nel merito – precisa – il CCNQ recepisce la rappresentatività certificata dall’ultima rilevazione del dicembre 2017/gennaio 2018 adeguando permessi e distacchi alla nuova consistenza delle sigle sindacali e delle confederazioni. COSMED nel suo complesso e tutte le sigle aderenti incrementano la dotazione di permessi, mentre la Confederazione e alcune sigle aderenti incrementano anche i distacchi di loro competenza (si vedano le tabelle allegate al CCNQ e le precedenti tabelle del 4.12.2017). Alcune ulteriori flessibilità sono state introdotte in materia di frazionabilità dei distacchi, contingenti cumulabili dalla periferia al centro, compatibilità tra distacchi parziali e permessi per organi statutari, utilizzo dei resti”.

20 Novembre 2019

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