Pianta organica farmacie. Ministero Salute: “È competenza dei Consigli Comunali”

Pianta organica farmacie. Ministero Salute: “È competenza dei Consigli Comunali”

Pianta organica farmacie. Ministero Salute: “È competenza dei Consigli Comunali”
Nella nota ministeriale del 29 marzo 2018 si chiarisce che, in merito alle novità introdotte dalla legge sulla concorrenza, la competenza sull'individuazione delle sedi farmaceutiche è del Comune mentre alla Regione spettano solo funzioni ricognitive. E, più in particolare, la titolarità della competenza sull’istituzione e localizzazione delle sedi farmaceutiche sembra spetti al Consiglio Comunale e non alla Giunta. IL DOCUMENTO

La nota del Ministero della Salute del 29 marzo 2018 contiene alcuni chiarimenti applicativi sulla vigente legislazione in materia di pianta organica delle farmacie ed, in particolare, in merito a quanto disposto dall’art. 2 bis della Legge 475/1968, introdotto dalla L. 124/2017 (Legge annuale sulla concorrenza) con riguardo alle farmacie soprannumerarie.

In sostanza, il Ministero, richiamando anche la giurisprudenza in materia, ha chiarito quanto segue:
– nell’attuale quadro normativo l’individuazione delle sedi farmaceutiche è di competenza del Comune mentre alla Regione spetta soltanto una funzione ricognitiva, finalizzata all’assegnazione delle stesse;

– ad avviso dello stesso Dicastero, la titolarità della competenza sull’istituzione e localizzazione delle sedi farmaceutiche sembra spetti al Consiglio Comunale e non alla Giunta, trattandosi di un provvedimento proprio dell’Ente comunale, per l’adozione del quale è necessaria un’attività di scelta che va oltre uno stretto “criterio demografico”. Ciò in quanto la previsione di poter istituire, ove la popolazione ecceda il parametro del 50 per cento, un’ulteriore sede farmaceutica, implica valutazioni che esulano dal mero rapporto farmacie-popolazione, trattandosi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale che, incidendo sull’organizzazione del servizio farmaceutico territoriale, rientrano nell’ambito dell’attività di programmazione di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 200 del 2000 (TUEL);
 
– per quanto riguarda i criteri per la riformulazione biennale della pianta organica, il territorio andrebbe diviso in aree opportunamente delimitate nel perimetro possibilmente dal nome delle strade che comprendano un bacino di utenza di circa 3.300 abitanti dove collocare una farmacia. Qualora la distribuzione delle farmacie si riveli compiuta, ma vi sia spazio demografico (il 50% di 3.300 abitanti) per l’istituzione di nuovi esercizi, potranno essere prese in considerazione le aree scarsamente abitate;

– il comma 2-bis dell’art. 2 della Legge 475/1968, introdotto dalla Legge 124/2017, consente (salva la procedura concorsuale di cui all’art. 11 del DL 1/2012 convertito nella L 124/2017 – concorso straordinario), nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, ai titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 dell’art. 2 della L 475/1968 e succ. mod., spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie (già) esistenti nel territorio comunale. Tale trasferimento, che dovrà perfezionarsi in data anteriore all’avvio della procedura concorsuale per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione di cui all’articolo 4 della legge 362/1991, potrà essere effettuato sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate. Pertanto, all’esito della revisione biennale, ricorrendone i presupposti, e prima che venga bandito il concorso di cui all’art. 4 della L 362/1991 (concorso ordinario), l’amministrazione comunale dovrà procedere, sulla base della predetta graduatoria regionale per titoli, in ordine cronologico di presentazione dell’istanza, a porre in essere gli atti necessari al trasferimento della sede farmaceutica.

04 Maggio 2018

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