Responsabilità amministrativa per danno sanitario. Corte dei conti: “La colpa grave va dimostrata”

Responsabilità amministrativa per danno sanitario. Corte dei conti: “La colpa grave va dimostrata”

Responsabilità amministrativa per danno sanitario. Corte dei conti: “La colpa grave va dimostrata”
I giudici su un caso che ha visti coinvolti due medici in Emilia Romagna: “Nel caso della responsabilità amministrativa per danno sanitario va dimostrata la colpa grave del convenuto nel caso specifico e vanno indicati gli elementi di prova in base ai quali l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche”.

“Nel caso della responsabilità amministrativa per danno sanitario va dimostrata la colpa grave del convenuto nel caso specifico, e pertanto vanno indicati gli elementi di prova in base ai quali, sul caso concreto, l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche. Non appare corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta del medico nel fatto che ha determinato una lesione al paziente sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta del sanitario è stata sicuramente connotata da colpa grave”.


 


È quanto sostiene la Corte dei conti dell’Emilia Romagna, come riporta un articolo di Marcello Fontana dell’Ufficio Legislativo FNOMCeO pubblicato sul sito della Federazione –  in merito ad un caso che ha coinvolto due medici (Il tutto nascerebbe dall’omessa diagnosi della frattura, rilevabile, a dire della Procura, con la semplice lettura dell'esame radiografico), per cui la Procura contabile ha dedotto che, non avendo rispettato le linee guida, si potesse configurare la colpa grave in capo al medico o ai medici intervenuti nella cura del paziente.
 
Ma per i giudici “deve essere evidenziato che il concetto di colpa grave si differenzia tra l’ambito penalistico (dove per l’esimente in parola viene in rilievo la sola imperizia, non estendendosi anche ad errori diagnostici per negligenza o imprudenza; Cass. Pen. 27.04.2015, n. 26996) e l’ambito giuscontabile (dove la colpa grave del medico sussiste per errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione o il difetto di un minimo di perizia tecnica e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità; Sez. III App., n. 601/2004), con ciò introducendo una valutazione ad ampio spettro dell’elemento soggettivo nella responsabilità medica sul piano erariale”.
 
Per la Corte “non appare, dunque, corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta del medico nel fatto che ha determinato una lesione al paziente sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta del sanitario è stata sicuramente connotata da colpa grave”.
 
“Pertanto il Collegio – si legge – che, seppure presente la frattura del femore sinistro della paziente, non si possa imputare la colpa grave ai due medici convenuti, bensì, al limite, la forma colposa più lieve che non consente la declaratoria di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, nonché l’assoluta carenza del nesso causale per i motivi in precedenza esposti”. 

03 Giugno 2016

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