Se il paziente resta impotente va risarcita anche la moglie 

Se il paziente resta impotente va risarcita anche la moglie 

Se il paziente resta impotente va risarcita anche la moglie 
La Cassazione (sentenza 26728/2018) ha rinviato alla Corte di appello, annullando la prima sentenza, il caso di un paziente la cui operazione, pur eseguita a regola d'arte, aveva provocato impotentia coeundi perché carente il consenso informato e perché a dover essere risracita è anche la moglie per il danno al rapporto di coppia. LA SENTENZA.

Intervento chirurgico che rende il marito impotente (impotentia coeundi): la moglie va risarcita se non c’è stato un corretto consenso informato.
 
A stabilire la responsabilità sanitaria è stata la Corte di Cassazione (sentenza numero 26728/2018), in cui i giudici hanno precisato che il risarcimento spetta anche se la situazione che ha peggiorato la salute dell'uomo tanto da comprometterne la sessualità non è stata determinata dalla cattiva esecuzione di un intervento chirurgico ma dalla violazione della regola del consenso informato.
 
Il fatto
Il ricorso riguarda la responsabilità contrattuale per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'esercizio della professione medico-sanitaria nei confronti del cliente-paziente, o extracontrattuale, ai sensi dell'art 2043 cod. civ., per i danni causati per inadempimento o fatto illecito comunque imputabili a negligenza e imperizia propria o dei propri dirigenti e dipendenti, nell'esercizio della professione medico-sanitaria, e per condannarli al risarcimento dei danni subiti per la carenza di prestazione di consenso informato in relazione ai rischi di un intervento di fallo-plastica additiva, poi in concreto verificatisi con conseguenze permanenti valutate nella misura del 25% di danno biologico permanente, in considerazione della definitiva "impotentia coeundi".

La moglie del paziente ha fatto richiesta in proprio della condanna delle parti al risarcire il danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge, oltre al danno morale derivato, come effetto riflesso, dal fatto illecito del terzo responsabile.

In sostanza era accaduto che il marito si era sottoposto a un intervento chirurgico a seguito del quale gli era derivata una definitiva impotentia coeundi.

L'operazione, in realtà, era stata eseguita senza alcuna colpa o responsabilità da parte dell'equipe medica che se ne era occupata, ma il paziente non era stato adeguatamente informato circa le conseguenze che sarebbero potute derivare (e che in effetti erano poi derivate) dall'intervento al quale l'uomo aveva acconsentito di sottoporsi.


 


La sentenza
Il Tribunale – e la Corte di Appello successivamente – accertava la responsabilità contrattuale dell'Azienda ospedaliera e dell'urologo solo per quanto riguarda l'omesso consenso informato e li condannava a risarcire al solo paziente non i danni a seguito dell’intervento, “eseguito secondo le tecniche dell'arte”, ma collegati alla mancata acquisizione del consenso informato, quantificati in 10.000 euro a favore del solo paziente, rigettando la domanda nei confronti dell'andrologo e dell’Ao e quella della moglie visto che la condanna era da omesso consenso informato e quindi coinvolgeva solo chi si è sottoposto all'intervento chirurgico.

Secondo la Cassazione però, si tratta di una condotta omissiva che può comportare conseguenze immediate e riflesse nella relazione di coppia e che può determinare un pregiudizio indiretto sul coniuge del paziente, "egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell'art. 142, comma 2, cod. civ.".

Anche il coniuge ha pertanto diritto al risarcimento del danno subito nella sfera sessuale e relazionale della sua vita di coppia.

“In merito deve affermarsi – si legge nella sentenza – che la condotta omissiva che incide sulla sfera sessuale di un individuo, lungi dal provocare un pregiudizio indiretto sul coniuge, è in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, e pertanto di incidere direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell'art. 142, comma 2, cod. civ.”.

Quindi per la Cassazione dove l'omesso consenso informato da parte del personale medico ha inciso sulla sfera sessuale della coppia di coniugi e non solo su quella del paziente, si deve affermare un nuovo principio di diritto: “In tema di consenso informato, qualora risulti accertata, con riferimento alla sottoposizione di un coniuge a un intervento, una situazione peggiorativa della salute incidente nella sfera sessuale, rientrante nel rischio dell'intervento, e peggiorativa della condizione del medesimo, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nella sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti”.

Per questi motivi la Cassazione ritiene il ricorso fondato, cassa la sentenza e rinvia il tutto alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di giudizio.

06 Novembre 2018

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