Sedi farmaceutiche. Tar Sicilia: “Riperimetrazione è atto di pianificazione generale, non serve notifica individuale alle farmacie”

Sedi farmaceutiche. Tar Sicilia: “Riperimetrazione è atto di pianificazione generale, non serve notifica individuale alle farmacie”

Sedi farmaceutiche. Tar Sicilia: “Riperimetrazione è atto di pianificazione generale, non serve notifica individuale alle farmacie”

La sentenza n. 01008/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania respinge il ricorso di una farmacia di Vittoria: i termini per impugnare decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio, non da una comunicazione personale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), con sentenza n. 01008/2026 pubblicata il 30 marzo 2026, ha stabilito che la rideterminazione delle sedi farmaceutiche – essendo un atto di pianificazione generale – non comporta un obbligo di notifica individuale del provvedimento alle farmacie interessate dalla modifica territoriale.

La sentenza trae origine dal ricorso proposto da una farmacia contro il Comune di Vittoria, per l’annullamento dei provvedimenti comunali relativi alla riperimetrazione dell’area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, originariamente stabilita nel 2012. Con motivi aggiunti, la medesima società ha impugnato anche la Delibera del Commissario ad acta n. 2/2024, concernente la revisione biennale della pianta organica al 31 dicembre 2022, nella parte in cui confermava la nuova perimetrazione della sede farmaceutica n. 16.

La tesi della ricorrente e le eccezioni del Comune
La ricorrente ha sostenuto, a propria difesa, la tardività della conoscenza della deliberazione del Commissario ad acta (avvenuta solo tramite deposito in giudizio nel 2025) e ha rivendicato il diritto a una notifica individuale del provvedimento. Il Comune e le altre controinteressate, invece, hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, poiché la delibera era stata regolarmente pubblicata all’albo pretorio dal 16 al 30 dicembre 2024, facendo decorrere da tale data i termini per l’impugnazione.

La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso originario poiché superato dalla successiva delibera del Commissario ad acta, che ha assorbito e confermato la perimetrazione della sede n. 16, come già determinata con le deliberazioni di Giunta comunale impugnate con il ricorso introduttivo. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile, in coerenza con le relative eccezioni di parte, per essere stato notificato il 22 novembre 2025, oltre il termine decadenziale, decorrente dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale (16-30 dicembre 2024).

Il principio: nessuna notifica individuale
Secondo il Tribunale, la tesi della farmacia ricorrente – secondo cui il termine per presentare il ricorso dovesse decorrere da una notifica individuale e non dalla semplice pubblicazione dell’atto all’albo pretorio – è contraria a un consolidato orientamento dei giudici amministrativi. Tale orientamento stabilisce che “la rideterminazione delle piazze farmaceutiche – essendo atto di pianificazione generale – non comporta un obbligo di notifica individuale del provvedimento alle farmacie interessate dalla modifica territoriale”, come già stabilito dal Tar Liguria, Sezione II, con sentenza n. 574 del 2 maggio 2005.

La valutazione del Giudice
Per il Giudice di prime cure, infine, è “poco credibile” che un operatore del settore possa non aver avuto tempestiva conoscenza di una nuova perimetrazione che riguarda direttamente la propria area di attività, quando questa è stata disposta con delibera ufficiale e regolarmente pubblicata all’albo pretorio. La sentenza conferma quindi il principio secondo cui gli atti di pianificazione generale, come la rideterminazione delle sedi farmaceutiche, sono soggetti a un regime di pubblicità legale (pubblicazione all’albo pretorio) e non richiedono una comunicazione individuale a ciascun soggetto potenzialmente interessato.

19 Maggio 2026

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