Con la sentenza n. 157/2026, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 35 della Legge 833/1978: nei procedimenti di convalida e proroga del TSO in regime di degenza è necessaria l’assistenza legale obbligatoria. Un passaggio fondamentale che richiede la sinergia tra avvocato e medico legale per evitare che il diritto di difesa si riduca a un mero adempimento burocratico.
Una svolta di rilievo storico per la tutela dei diritti e della salute mentale nel nostro Paese. Con la sentenza n. 157/2026 (decisione del 6 luglio 2026, depositata il 2 ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2026), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il procedimento di convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in ambiente ospedaliero — e della sua eventuale proroga — si svolga con la difesa tecnica obbligatoria (di fiducia o d’ufficio).
La pronuncia incide profondamente sull’operatività dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e della Magistratura, riaffermando che l’imposizione del ricovero coatto, pur nascendo con finalità di cura, costituisce a tutti gli effetti una limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.) che non può prescindere dal pieno rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
I 5 capisaldi procedurali della sentenza
A seguito della pronuncia della Consulta, l’iter di convalida e proroga del TSO ospedaliero dovrà attenersi scrupolosamente a 5 adempimenti inderogabili:
1. Informativa sul diritto di difesa: la persona sottoposta a TSO deve essere tempestivamente e chiaramente informata della facoltà di nominare un legale di fiducia.
2. Designazione del difensore d’ufficio: in assenza di una nomina fiduciaria, il Giudice Tutelare deve designare immediatamente un difensore d’ufficio.
3. Partecipazione obbligatoria all’audizione: il legale deve essere avvisato con congruo anticipo e ha il diritto/dovere di presenziare all’audizione del paziente davanti al Giudice Tutelare prima della convalida.
4. Notifica formale degli atti: il decreto motivato di convalida (o mancata convalida) deve essere notificato anche al difensore.
5. Proroga del trattamento: le medesime garanzie si applicano integralmente ai procedimenti di proroga del TSO oltre i termini ordinari.
Il filo rosso con la Sentenza n. 76/2025
La pronuncia attuale rappresenta il naturale e coerente completamento del percorso intrapreso dalla Consulta con la precedente sentenza n. 76/2025, che aveva già sancito l’obbligo di notifica del provvedimento all’interessato e il suo diritto ad essere ascoltato direttamente dal Giudice Tutelare. Con la sentenza n. 157/2026 si “chiude il cerchio”: l’ascolto del paziente e il controllo giurisdizionale non possono più avvenire in un contesto privo di un’assistenza legale qualificata.
Ambito di applicazione: La sentenza si applica esclusivamente ai procedimenti di convalida e proroga del TSO ospedaliero in regime di ricovero e non si estende agli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) o ai trattamenti territoriali ed extra-ospedalieri.
Perché la difesa tecnica non può (e non deve) essere un’illusione
Nel contesto del TSO, la libertà individuale dell’individuo attraversa uno dei momenti di massima vulnerabilità. La persona sottoposta a ricovero coattivo si trova spesso in uno stato di grave sofferenza psichica, smarrimento o alterazione clinica che le rende difficile o impossibile argomentare efficacemente la propria posizione, comprendere le implicazioni dei provvedimenti o contestare la sussistenza dei presupposti di legge.
Se la difesa d’ufficio si riducesse a una presenza formale — un semplice timbro burocratico o una firma apposta in fretta per “chiudere la pratica” — il diritto sancito dall’art. 24 della Costituzione si trasformerebbe in una mera illusione di garanzia.
Per essere sostanziale ed effettiva, la difesa tecnica deve poter entrare nel merito delle ragioni cliniche e giuridiche che hanno portato al provvedimento, verificando puntualmente se sussistano i tre requisiti di legge previsti dalla L. 833/78:
• La presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
• La mancata accettazione degli stessi da parte del paziente;
• L’assenza di condizioni e circostanze che consentano di adottare idonee e tempestive misure sanitarie extra-ospedaliere.
Il ruolo affiancato del Medico Legale: la necessaria competenza interdisciplinare
È proprio qui che si colloca la figura del Medico Legale, figura fondamentale da affiancare al difensore tecnico.
Un avvocato, per quanto preparato sui profili procedurali e costituzionali, non possiede autonomamente le competenze clinico-specialistiche per valutare la fondatezza scientifica e la congruità della diagnosi psichiatrica, né per giudicare se le alternative territoriali siano state davvero esplorate o impropriamente scartate.
L’interazione e la collaborazione tra Avvocato e Medico Legale permettono di:
• Valutare la proporzionalità della misura: verificare se lo stato clinico del paziente giustifichi realmente la privazione della libertà o se vi siano opzioni terapeutiche meno restrittive e gestibili in ambito extra-ospedaliero o domiciliare.
• Analizzare la documentazione sanitaria: leggere in modo critico le relazioni mediche d’urgenza e i certificati di proposta e convalida, individuando eventuali carenze motivazionali o contraddizioni cliniche.
• Garantire un’interlocuzione paritaria con gli psichiatri dell’SPDC: offrire un contrappeso specialistico nell’interesse prioritario della tutela della salute e dei diritti fondamentali della persona.
Senza l’ausilio della competenza medico-legale, il difensore rischia di non avere gli strumenti conoscitivi per contestare efficacemente un’indicazione clinica, rendendo la tutela legale del paziente un guscio vuoto.
Impatti organizzativi per le ASL, i DSM e la Magistratura
La decisione della Consulta pone ora una sfida organizzativa urgente:
• Protocolli d’intesa: Ordini degli Avvocati, Tribunali e Aziende Sanitarie dovranno stipulare rapidamente intese per garantire elenchi di difensori d’ufficio e consulenti reperibili H24.
• Rispettare i tempi stringenti: L’inserimento del difensore non deve rallentare le procedure di garanzia, coordinandosi con i tempi strettissimi (48 ore per la notifica al Giudice Tutelare e successive 48 ore per la convalida) previsti dalla normativa vigente.
Pasquale Giuseppe Macrì
Direttore Dipartimento Medicina Legale, Qualità e
Sicurezza delle Cure e Tutela dei Diritti in sanità
Direttore UOC Medicina Legale
Az. Usl Toscana Sud Est