Violenza contro i sanitari. Bene i corsi Ecm ma resta indispensabile la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro

Violenza contro i sanitari. Bene i corsi Ecm ma resta indispensabile la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro

Violenza contro i sanitari. Bene i corsi Ecm ma resta indispensabile la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro
Nel percorso valutativo si dovrà tener presente la classificazione dei motivi delle aggressioni, l’analisi degli indicatori di probabilità e di entità, la quantificazione del rischio, il monitoraggio e l’analisi di eventi sentinella e gli interventi di miglioramento

Nella delibera del 5 marzo scorso dell’Agenas, approvata il 5 aprile in cui viene indicata tematica di interesse nazionale “La gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario” per la quale sono previsti specifici corsi ECM, vengono indicati nei tre obiettivi proposti (20, 32 e 33) “acquisizioni di nozioni tecnico-professionale, di processo e di sistema” , assolutamente indispensabili “per far fronte a specifiche emergenze sanitarie”.
 
Accanto a tutto ciò non può non essere sottolineata in modo esplicito “La valutazione per il controllo dei rischi” così come indicato nelle linee guida per l’applicazione della normativa specifica, redatte dal Coordinamento delle Regioni con la collaborazione dell’ex ISPESL e dell’Istituto Superiore di sanità ed approvate il 6.10.1998. “La valutazione dei rischi (tutti i rischi n.d.r.) da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza, è specificato.
 
Più che puntare in prima istanza alla gestione del “rischio violenza e aggressione in sanità” occorre infatti avviare preliminarmente una puntuale, precisa e rigorosa valutazione del medesimo rischio da parte del Datore di Lavoro (DL) nel Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR) così come previsto dalla normativa vigente in materia di salute e Sicurezza del Lavoro.
 
Essa rappresenta, infatti, l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione” e così via. La valutazione del rischio violenza e aggressioni in sanità presuppone la distinzione tra “accident” ed “incident”, dove con il primo termine si accomunano quegli eventi non pianificati che interrompono una certa attività lavorativa causando o meno delle lesioni per il lavoratore e/o a danni materiali per impianti ed attrezzature; mentre il termine “incident” è selettivo degli eventi che non hanno causato infortuni o danni ma che ne avevano il potenziale, pertanto è un sinonimo di “near miss” o “dangerous occurence”.
 
Secondo la Norma UNI 7249, l’infortunio sul lavoro è un evento fortuito avvenuto in occasione di lavoro che abbia provocato una lesione fisica o psichica. Tale definizione è stata adottata anche da EUROSTAT (Ufficio Statistico dell’Unione Europea, presso il quale sono raccolti ed elaborati i dati relativi agli infortuni degli Stati membri) e in essa sono compresi: le intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di altre persone, gli infortuni occorsi durante il lavoro all'esterno dell'impresa anche se provocati da terzi; mentre ne sono esclusi: le lesioni deliberatamente auto procurate, gli infortuni in itinere, le malattie professionali e gli infortuni dovuti esclusivamente a cause mediche.
 
Anche la Sentenza della Cassazione 4012 del 1998, ha, infatti, precisato che il Datore di Lavoro è il destinatario privilegiato del dovere di sicurezza: ha l’obbligo di osservare non solo le norme specifiche dettate dalla legislazione vigente (all’epoca 626/94, oggi 81/2008), ma anche le norme di prudenza, diligenza e perizia, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro (aggressioni e Violenze), tenendo conto sia dei rischi collegati alla prestazione lavorativa intrinseca (rischi safety), sia di quelli derivati da cause cd esogene (rischi security).
 
Partendo dalle specifiche indicazioni delle schede informative elaborate dall’Agenzia Europea sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è indispensabile la funzione di un valido Servizio di Prevenzione e Protezione a supporto della valutazione del rischio aggressione e violenza sul lavoro, che faccia ricorso a professionalità multidisciplinari quali psicologi, sociologi, esperti in comunicazione e in comportamenti, oltre alle figure tradizionali quali tecnici della prevenzione e medici competenti.
 
A questo punto sono stati indicati i vari passaggi da tener presente nel percorso valutativo, dalla individuazione dei gruppi omogenei alla classificazione dei motivi delle aggressioni, dall’analisi degli indicatori di probabilità a quelli di entità, e poi la quantificazione del rischio, il calcolo del rischio residuo, il monitoraggio e l’analisi di eventi sentinella ed infine la individuazione degli interventi di miglioramento.

Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali UNISA 

Domenico Della Porta

07 Aprile 2018

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