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Nomine Asl nel Lazio. Archiviati procedimenti per Zingaretti, D’Amato e altri 23

Per il Gip non ci sono elementi “per ritenere provato che la condotta degli organi regionali sia stata posta in essere in esecuzione di un accordo criminoso volto a favorire ” la nomina di Giuliana Bensa all’Umberto I di Roma. Né si ravvisano “gli estremi per richiedere nuove indagini o per sollecitare il pm all'imputazione coatta, che non si ritiene possa ottenere un'affermazione di responsabilità degli indagati in sede dibattimentale”.  IL DECRETO

03 NOV - Archiviati i procedimenti contro il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato, e altre 23 persone sulla vicenda delle nomine nelle Asl, e in particolare sul caso della dottoressa Giuliana Bensa, nominata direttore amministrativo del Policlinico Umberto I. Per il Gip, infatti, non ci sono elementi “per ritenere provato che la condotta degli organi regionali sia stata posta in essere in esecuzione di un accordo criminoso volto a favorire specificamente la Bensa”.

Inoltre, Bensa “non poteva risultare iscritta nell'elenco della Regione Lazio dei soggetti idonei al conferimento idi incarichi dirigentiali” dal momento che alla data della nomina (il 22 febbraio 2019) “la Regione Lazio non aveva ancora istituito detti elenchi”, arrivati poi con delibera 4/12/2019.

Nel decreto di archiviazione il Gip non rileva profili di irregolarità neanche nella modifica dei requisiti previsti dalla legge per i candidati alle nomine dirigenziali, in quanto operata dalla Regione successivamente alla nomina di Bensa e comunque considerato che, “come chiarito dalla sent. 83/2007 del Consiglio di stato, l’Art. 27 del dlgs 165/01, non è imposta agli enti locali la disciplina statale in materia”. Dunque alle Regioni è consentito di “adattare la disciplina statale alle esigenze ritenute più confacenti alle specificità del singolo ambito regionale”.  

In definitiva, per il Gip “la richiesta di archiviazione formulata dal Pm, le cui motivazioni appaiono condivisibili, deve essere accolta non ravvisandosi né gli estremi per richiedere il compimento di nuove indagini né per sollecitare il pm all'imputazione coatta che, alla luce degli elementi presenti agli atti, non si ritiene possa ottenere un'affermazione di responsabilità degli indagati in sede dibattimentale".

03 novembre 2021
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