Ancora un’altra legge sul fine vita

Ancora un’altra legge sul fine vita

Ancora un’altra legge sul fine vita

Gentile direttore, la recentissima approvazione della legge sul fine vita da parte della Regione Umbria ha riacceso il dibattito tra favorevoli e contrari, chi per motivi etici, chi per motivi giuridici 

Gentile direttore,
la recentissima approvazione della legge sul fine vita da parte della Regione Umbria ha riacceso il dibattito tra favorevoli e contrari, chi per motivi etici, chi per motivi giuridici su un argomento che, forse, andrebbe affrontato e definitivamente risolto sotto un’altra angolazione: l’omogeneità.

Ad oggi le Regioni si muovono in ordine sparso, con tempi assolutamente differenti tra loro, con lesione di legittime aspettative ed interventi della Corte costituzionale che allungano i tempi di applicazione della normativa per i rilievi e le mancate condivisioni di alcune previsioni regionali.

Il Veneto, la Toscana, l’Emilia e la Sardegna ed ora anche l’Umbria, hanno almeno disciplinato l’iter da seguire per poter presentare la richiesta di suicidio assistito, le altre Regioni viaggiano in solitaria e con modalità differenti che a nulla, di fatto, approdano.

Il tempo che si perde ad essere più o meno d’accordo o ad aspettare il raggiungimento del numero di firme per poter presentare la proposta di legge ed i relativi tempi di approvazione, al netto delle opposizioni che molto ne rallentano l’iter, allertano sull’opportunità che la materia venga disciplinata a livello nazionale in modo uniforme per tutto il territorio.

A monte, però, non si dovrebbe sposare alcuna tesi in modo incondizionato, semplicemente pensando la questione come un servizio la cui disciplina deve essere riservata al governo centrale che, anche se giuridicamente viene configurato come un diritto, di fatto è solo una possibilità disciplinata in modo corretto per chi ritiene di doverne usufruire, ovviamente con il placet dei medici e nei limiti imposti dalla Corte costituzionale.

Quindi, non un obbligo ad usufruirne, per di più in modo sconsiderato, ma nei limiti indicati da un legislatore nazionale che dovrebbe farsene carico all’unico fine, peraltro insito proprio nella natura di una legge, di disciplinare uniformemente un medesimo fatto dalle Alpi alla Sicilia.

È un argomento di grande importanza per chi vive sulla propria pelle l’esigenza che non può essere lasciato solo al buon cuore di chi ha il problema, personalmente o come familiare, e/o alla sensibilità di chi si fa promotore di un’iniziativa popolare sull’argomento.

La legge in commento ne è la chiara dimostrazione posto che la persona che ne ha usufruito ha dovuto aspettare quasi tre anni prima di poterlo fare, mentre se fosse stata residente in una delle Regioni summenzionate, magari avrebbe potuto contrarre questo tempo, obbiettivamente lungo per chi versa nelle sue condizioni.

In fondo, la Corte costituzionale ha già sancito la morte volontaria medicalmente assistita come diritto, indicandone le condizioni.

Ma è pur sempre un giudice che ha dovuto esprimersi in merito perché sollecitato, e non già un legislatore – quello nazionale – che solo è in grado di fugare dubbi, incertezze e soprattutto disparità di trattamento, adottando una disciplina uniforme per tutti.

Anche questa umbra è una legge sui tempi e sulle procedure da seguire perché le Regioni hanno competenza in materia e la Commissione multidisciplinare permanente a cui è affidata la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso è istituita da ogni ASL e sarà composta da un medico palliativista, un anestesista rianimatore, uno psichiatra, uno psicologo, un medico legale ed un infermiere, oltre che da uno specialista nella patologia di cui il richiedente soffre e dal medico di fiducia di questi.

I componenti, anche se su base volontaria, devono essere scelti tra i medici dipendenti della stessa ASL competente per territorio alla quale va presentata l’istanza di accertamento dei requisiti per l’accesso alla morte volontaria medicalmente assistita che ne passeranno al vaglio il possesso per poi trasmettere la relazione medica al Comitato etico regionale il quale esprimerà il proprio parere e lo renderà alla medesima ASL.

Ciò detto, che la competenza per le questioni pratiche/burocratiche sia dell’ente regionale, è nelle cose, anzi, è giusto che sia così per evitare un allungamento dei tempi dovuto alla gestione centrale delle richieste, ma la disciplina sostanziale sottesa non può continuare ad essere affidata alle singole realtà locali, pena, come finora è stato, delle insostenibili differenze di trattamento tra situazioni tutte connotate da indicibili sofferenze, comprensibili solo da chi vive il dramma.

Se nell’ultima lettera scritta dalla persona che ha dato la stura alla normativa regionale umbra si legge che “la vita è degna di essere vissuta, se uno vuole, anche fino a 100 anni e nelle condizioni più feroci, ma dobbiamo essere noi che viviamo questa sofferenza estrema a decidere e nessun altro”, forse null’altro vi è da aggiungere alla necessità di una normativa nazionale che disciplini uniformemente e senza alcun condizionamento ideologico, quello che è un bisogno di alcuni, legato però, alla discrezionalità di altri.

Troppi “altri”, come dimostrano le restanti 15 regioni dove il problema è affrontato o non affrontato, in modo troppo dissimile.

Il vuoto normativo nazionale è grave in una materia la cui strada è, di fatto, stata spianata dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 242/2019 e bisogna soltanto ricondurre ad unità le soluzioni regionali che continuano a creare privilegi legati sia a disponibilità economiche, sia molto banalmente alla propria collocazione geografica sul territorio nazionale.

Già in un precedente articolo su questo stesso Quotidiano del 7 gennaio scorso, in occasione di altra legge regionale, dal titolo “Il fine vita tra normativa statale e regionale”, le doglianze erano le medesime.

Perché a non dover essere dimenticato è che l’uguaglianza e la cittadinanza sono due principi cardine del nostro sistema, costituzionalmente riconosciuti, e che non possono tollerare disparità di trattamento e tanto meno essere assicurati dalla contrapposizione di differenti visioni etiche e/o politiche della medesima questione il cui arbitro non può che essere il legislatore nazionale.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

26 Ottobre 2026

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