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La Medicina generale e la formazione da riformare

di Saverio Proia

24 APR - Gentile Direttore,
giustamente si ritiene, anche da parte del Ministro Schillaci, che uno degli assi portanti della strategia per la rifondazione della sanità territoriale come indicata nel PNRR non possa che essere l’evoluzione della formazione del medico di medicina generale da formazione regionale a vera e propria specializzazione universitaria; in tal senso va la proposta di legge presentata il 4 aprile 2025, Atto Camera: 2343 MALAVASI ed altri: "Istituzione del corso di specializzazione universitario post-laurea in medicina generale e di prossimità" d’iniziativa dei Deputati: MALAVASI Ilenia; FURFARO Marco; GIRELLI Gian Antonio; CIANI Paolo; STUMPO Nicola.

La proposta di legge ricorda che la pandemia da Covid-19 ha reso evidente quanto urgente la necessità, non rinviabile, di riformare la normativa in materia di formazione del personale del Servizio sanitario nazionale (SSN), che si è rivelato essere la risorsa più importante della sanità pubblica, anche al fine di saper raccogliere le sfide derivanti dalla profonda trasformazione della sanità prevista nell’ambito delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per questo la proposta di legge contribuisce a tale progetto riformatore, iniziando dalla formazione medica dei medici di medicina generale, prevedendo la specializzazione anche in medicina generale e adeguando la formazione del medico di medicina generale ai nuovi compiti che gli si attribuiscono.

E’ una scelta riformatrice per adeguare e potenziare il ruolo dei medici di medina generale al fine di rispondere alle sfide cui è chiamato a cimentarsi il nostro Servizio sanitario nazionale e, in particolare, ai mutati scenari di salute ascrivibili alla transizione demografica, cui è associato il fenomeno della transizione epidemiologica, caratterizzato da un maggior impatto delle malattie complesse, croniche, cronico-degenerative e delle disabilità, ma anche in ragione dell’inarrestabile evoluzione dell’innovazione e della ricerca applicata alla sanità.

La pandemia, infatti, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento conseguente delle cronicità, hanno reso ancora più evidente l’importanza del ruolo dei medici di medicina generale, come anello di congiunzione tra il territorio e l’ospedale, ma ancora di più come professionista attorno al quale sviluppare la nuova medicina del territorio, perno di quel nuovo rapporto di fiducia e di prossimità, che deve saper mettere a sistema tutta la rete degli attori presenti sul territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, psicologi di cure primarie, infermieri di famiglia e di comunità, assistenti sociali, case di comunità, ambulatori, farmacie dei servizi, ect.), che insieme devono concorrere a sviluppare servizi di prossimità efficaci e tempestivi, dando così attuazione al DM 77/2022, in una nuova integrazione virtuosa tra assistenza sanitaria, servizi socio sanitari e assistenza domiciliare.

Per questo i deputati proponenti ritengono esigenza ineludibile far evolvere il sistema formativo post laurea di riferimento per i medici italiani, favorendo un’osmosi culturale tra medicina generale e specialistica, nell’ottica di un potenziamento delle cure primarie e intermedie, rendendo strutturale il contributo delle università a supporto dei corsi organizzati dalle regioni e valorizzando lo strumento delle reti formative integrate tra università, aziende sanitarie territoriali e strutture assistenziali.

Come è noto, in Italia, attualmente, il percorso per diventare Medico di Medicina Generale (MMG) prevede un corso triennale di Formazione Specifica regolato da un concorso pubblico regionale, aperto ai laureati in Medicina e Chirurgia con compensi sensibilmente inferiori rispetto alle specializzazioni universitarie e a differenza di quest’ultime, questo percorso non si colloca nell’ambito accademico, ma è gestito e finanziato dalle Regioni, rappresentando una strada obbligatoria per esercitare come medico di famiglia nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ne consegue che tale diploma non sia equiparabile a una specializzazione universitaria, poiché non conferisce un titolo accademico.

Nonostante ciò, i medici di medicina generale costituiscono un pilastro del sistema sanitario italiano e sono incaricati della cura dei cittadini sulla base di un rapporto di fiducia, conoscenza e trasparenza con i propri assistiti e da tempo la crisi della medicina generale in Italia, come in altri Paesi del mondo, non accenna ad attenuarsi.

Una delle cause della crisi della medicina generale è che, ad oggi, chi sceglie di fare il corso post universitario in medicina generale riceve una borsa di studio di 11.603 euro annui, contro i 25/26 mila euro dei normali specializzandi, oltre a doversi pagare la quota EMPAM e l’assicurazione contro gli infortuni. La qual cosa ha un forte impatto sull'attrattività della disciplina, basti pensare che dal 2017 al 2023 si è avuta una diminuzione del 13% dei medici di medicina generale in Italia, con il numero dei massimalisti (i medici che hanno già raggiunto il numero massimo consentito di assistiti) che è aumentato del 42%.

Molti giovani medici pensano, pertanto, che la medicina generale rappresenti, oggi, una seconda scelta rispetto alle scuole di specializzazione, considerate più prestigiose e remunerative e, pertanto, se non si vuole che la Medicina Generale si estingua per mancanza di ricambio generazionale occorre che la formazione in Medicina Generale diventi a tutti gli effetti una specialità universitaria con pari diritti, normativi e retributivi e con un nuovo riconoscimento professionale ed economico.

A tal fine proposta di legge Malavasi ed altri si compone di soli due articoli, che intervengono sul decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CEE.

L’articolo 1 stabilisce che la formazione dei medici comprenda, oltre alle conoscenze ed esperienze già previste, anche le competenze nelle scienze bio-psico-mediche, la comprensione delle scienze umane e sociali e le conoscenze finalizzate alla promozione della salute e del benessere psicofisico. Il comma 1bis prevede che in ogni ateneo sia istituito il «Dipartimento integrato università e servizio sanitario regionale», una struttura di coordinamento finalizzata ad allineare l’offerta formativa con le esigenze territoriali di salute, individuale e collettiva, a fronte dell’evoluzione del quadro demografico, epidemiologico e nosologico, al fine di formare, sin dal corso di laurea, il futuro medico alla domanda di tutela della salute del territorio e di dare pari dignità formativa all’attività sanitaria ospedaliera e a quella distrettuale. L’ultimo comma prevede, infine, che i tirocini formativi possano essere svolti oltre che nei servizi e presidi territoriali, compresi gli studi dei MMGG, anche presso la rete formativa dei servizi e presìdi ospedalieri e le aziende ospedaliero-universitarie, esaltando, sempre di più, non solo il ruolo didattico e di ricerca del Servizio sanitario nazionale, ma anche la capacità formativa dei corsi di laurea in medicina e chirurgia.

L’articolo 2 prevede modifiche ai requisiti per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, richiedendo il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, al termine di un corso caratterizzato da una gestione universitaria, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la cui durata prevista è di quattro anni. Si innova, pertanto, radicalmente l’attuale percorso formativo regionale in medicina generale, mutandone sia la definizione, rendendola più consona all’evoluzione prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia la natura giuridica: una specializzazione universitaria regolata, nelle modalità attuative, come le altre.

Proposta di legge
Art. 1
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di formazione dei medici chirurghi, e istituzione del Dipartimento integrato università e servizio sanitario regionale)

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) adeguate competenze nelle scienze bio-psico-mediche e comprensione delle scienze umane e sociali, nonché conoscenze finalizzate alla promozione della salute e del benessere psico-fisico ».
b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, anche tenendo conto delle esperienze regionali già avviate, con proprio decreto, integra l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, prevedendo l'istituzione, presso ogni università, del Dipartimento integrato università e servizio sanitario regionale. Il Dipartimento ha la funzione di coordinare le università e le strutture della sanità territoriale a fini didattici e di ricerca attraverso la creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, al fine di potenziare e adeguare l'assistenza primaria alla evoluzione del quadro demografico, epidemiologico e nosologico, rispondendo così ai nuovi bisogni di salute individuale e collettiva e alle specifiche esigenze dei servizi sanitari regionali.
1 ter. In attuazione dei principi della presente legge è istituita nel corso di laurea in medicina e chirurgia la disciplina “Medicina generale di Comunità e delle Cure Primarie” con specifico settore disciplinare, il cui insegnamento può essere affidato anche a contratto a medici di medicina generale o di cure primarie.
1 quater. Il tirocinio per la formazione al comma 1 può essere svolto anche all'interno della rete formativa delle aziende sanitarie, compresi gli studi di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, oltre che nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 2
(Modifiche agli articoli 21 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, di comunità e cure primarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, il cui corso è gestito dalle università, con il concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; il relativo ordinamento degli studi è determinato con intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento, se il corso è iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale. Il diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale, di comunità e cure primarie attivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

3. La formazione specialistica in medicina generale, di comunità e delle cure primarie viene svolta dalle università, con il concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si avvalgono, oltre che delle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche della rete formativa costituita dai servizi e dai presidi ospedalieri, dipartimentali e distrettuali, ivi comprese le unità complesse di cure primarie di medicina generale e di pediatria di base, la cui caratteristica di idoneità didattica è individuata con apposita intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano; gli ospedali, i distretti sanitari e i dipartimenti della suddetta rete formativa assumono la denominazione rispettivamente di ospedale di insegnamento, di distretto sanitario di insegnamento, di dipartimento di insegnamento.
4. Le attività di docenza e di tutoraggio possono essere svolte anche dal personale, dipendente e convenzionato, del Servizio sanitario nazionale, per i contenuti teorici e pratici professionalizzanti nella formazione sia nel corso di laurea in medicina e chirurgia che nei corsi di specializzazione post-laurea.
5. Ai medici specializzandi in medicina generale, di comunità e di cure primarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comma 2 relativo al trattamento normativo ed economico dei medici specializzandi in altre discipline.

Mi pare un’ottima proposta di legge che potrebbe confluire in un testo unificato di altri gruppi parlamentari per avere in tempi brevi la strategicamente rilevante riforma della formazione in medicina generale.

Saverio Proia

24 aprile 2025
© Riproduzione riservata

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