Quotidiano on line
di informazione sanitaria
13 OTTOBRE 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

Commissioni d’albo, facciamo il punto

di Marco Bertolino

08 AGO - Gentile direttore,
poco meno di due mesi fa è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute per la determinazione della composizione delle commissioni di Albo all’interno dell’Ordine dei TSRM e PSTRP, reso noto anche da canali meno formali quali i social network. Ma esattamente in cosa consistono queste commissioni d’albo?
 
Sono organi di tipo collegiale a cui è affidato l’autogoverno delle rispettive professioni e spetta ad un numero minimo di 5 rappresentanti (minimo perché il definitivo viene stabilito in base al numero di iscritti totali all’albo) esercitare il potere disciplinare, cioè:
a) proporre al Consiglio direttivo dell’Ordine l'iscrizione all'albo del professionista;
b) rappresentanza istituzionale, promozione professionale e di progresso culturale, mediazione fra iscritti e/o persone esterne, tutto nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.
 
Le votazioni per eleggere i rappresentanti sono previste per Settembre, mese nel quale verranno sostituite le Associazioni Maggiormente Rappresentative avendo terminato il loro provvisorio mandato di 18 mesi. Il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, concernente “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie” valida la prima convocazione se i votanti sono almeno i due quinti degli iscritti all’albo altrimenti in seconda convocazione con un quinto degli iscritti, a partire dalla terza è validata qualsiasi sia il numero degli votanti. Ciascun Ordine, con propria delibera, può definire che venga utilizzata la procedura telematica per favorire un numero adeguatamente rappresentativo degli iscritti. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 20 giorni prima del termine fissato per le votazioni, con posta certificata o posta prioritaria indicando ora e giorno di inizio e cessazione delle operazioni.

Sono eleggibili tutti gli scritti all’albo di appartenenza. La candidatura deve pervenire, entro dieci giorni prima dello svolgimento delle votazioni, tramite posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine. A quest’ultimo spetterà la pubblicazioni di liste elettorali o di singole candidature sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste presentate rimarranno valide. A chiosa del quadro generale il decreto del 06/2019 è chiaro nell’art. 4: “Qualora le Commissioni di albo non vengano costituite, .. , spettano al Consiglio Direttivo dell’Ordine competente, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo professionale della professione sanitaria interessata, dell’Ordine stesso”.

Queste elezioni oltre a garantire dei rappresentanti “Adeguatamente Rappresentativi”, sono anche un’opportunità per far risuonare i problemi di ogni singola professione la quale trova di fronte un direttivo eletto con vecchie modalità e di soli TSRM. Altra criticità, e di grande importanza, la vastità della zona geografica affrontata dall’Ordine e il numero considerevole degli iscritti. Basti solo pensare che l’Ordine di Milano raggiunge città nell’arco di 60 chilometri – Como Lecco Lodi - per poi fermarsi nella più lontana Sondrio (135 km). Il quadro promuove l’utilizzo della procedura telematica, con piattaforme online riconosciute per legge a protezione dei dati personali, utile ad evitare lo “scomodo” impegno nel raggiungere la grande città per l’espletamento di un proprio diritto. Nella speranza che venga presa in considerazione questa modalità anche in base al numero di iscritti raggiunto dall’Ordine, non più espressi nelle meno impegnative cifre collegiali.

Chiunque volesse può presentare una candidatura, singola o di lista, purché questo impegno venga rispettato altrimenti altre cariche istituzionali cadrebbero nell’attuale direttivo privando i tanti professionisti dell’Ordine di avere non solo rappresentanti con idee specifiche alla professione ma anche la possibilità di una opposizione, ovvero una rappresentanza seppur di minoranza decisionale ma capace di avere idee diverse e proporle ascoltando le esigenze degli iscritti.

Concludo chiedendo, perchè a distanza di due mese dall’uscita del decreto solo un Ordine dei TSRM e PSTRP ha comunicato ufficialmente la possibilità e le modalità per candidarsi liberamente? Le votazioni risultano prossime al mese di Settembre, il tempo appare limitato per chi volesse candidarsi considerando il caldo periodo di ferie in cui siamo. Libero da qualsiasi forma di complottismo, poco utile nel aiutare a creare fiducia in una istituzione vista come retta dalla più nota “tassa per il lavoro”, aspetto una risposta e a tutti gli iscritti di pretendere maggiore attenzione a chi si occupa di rappresentarli. 
 
Dott. Marco Bertolino 
TSRM 
ASST di Lecco

08 agosto 2019
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy