Assicurazioni. Asl e Ao non sono responsabili per la colpa grave

Assicurazioni. Asl e Ao non sono responsabili per la colpa grave

Assicurazioni. Asl e Ao non sono responsabili per la colpa grave

Gentile Direttore,
vorremmo sottoporre alla sua attenzione alcune fondamentali imprecisioni presenti in un recente articolo, dove si pone l’accento sulla mancanza di una polizza RC per danni da “colpa grave” da parte del 62,7% delle Aziende Sanitarie.
A tal proposito è da chiarire che le Aziende Sanitarie hanno per norma di legge l’obbligo di rispondere dei danni causati dai propri dipendenti ad esclusione dei casi di colpa grave (e ovviamente dei caso di dolo).
 
Questo è il motivo per cui l’articolo in questione rischia di essere fuorviante sin dal suo titolo! Infatti, mentre alcune affermazioni pongono giustamente l’accento su situazioni preoccupanti (“se … il personale non è in grado di pagare il salato di una polizza assicurativa, in caso di errore, chi risarcirà il paziente?”; “le Aziende pagano sempre di più alle compagnie assicuratrici”; “il ricorso alla medicina “difensiva” costa allo Stato tra i 10 e i 14 miliardi di euro. Un costo che si ridurrebbe se il medico potesse operare senza rischiare il default finanziario”), altre affermazioni esprimono concetti assolutamente estranei al dettato normativo e contrattuale vigente!
 
Nel merito di tali sorprendenti affermazioni, dire che “È altissima la percentuale di aziende che non prevedono la copertura assicurativa per colpa grave: sono il 62,7% e costituiscono un’anomalia che andrebbe quanto prima corretta” equivale ad auspicare in modo singolare che le suddette aziende violino le norme in vigore!
Sostenere che, sempre in riferimento alla colpa grave, “basterebbe, infatti, creare un fondo gestito direttamente dalle Regioni” è, per gli stessi motivi, una soluzione altrettanto singolare!
 
Per completezza di informazione, sono da citare:
CCNL quadriennio normativo 2002-2005
Art. 21 Copertura assicurativa:
"1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave" 


 


– ART.3 C.59 LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008). 


"E` nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo".


 


Sulla stessa linea, e con maggior incisività, la Sezione Lombardia della Corte dei Conti, che nella sentenza si è chiaramente espressa sull’illiceità, da parte degli enti pubblici, di poter stipulare polizze assicurative per colpa grave che siano “estensione” (per colpa grave) di una assicurazione di rischio “principale” (per colpa lieve).


 


In conclusione, riteniamo assolutamente opportuno dover chiarire, anche al fine di evitare inutili allarmismi tra gli operatori e nella popolazione (la situazione reale è già fin troppo preoccupante di per sé), che la garanzia assicurativa per la “colpa lieve” è e resta a carico dell’ente pubblico (pur nell’intricato sistema di relazione giuridica tra danneggiato da una parte e SSN e pubblico dipendente dall’altra, come i recenti casi degli Ospedali Niguarda e S. Carlo di Milano attestano), mentre la “colpa grave”, coperta da polizze assicurative specifiche, è sempre stata a totale carico del dipendente e non delle Aziende Sanitarie Ospedaliere o Locali dal SSN, e tale, nell’attuale quadro normativo e giuridico, resta. Ove così non fosse, le stesse dovrebbero rispondere in prima persona giuridica di danno erariale!


 


Altra questione, che peraltro esula completamente dall’ambito della responsabilità risarcitoria in dibattito, è il fatto che nel nostro Paese l’atto medico in particolare (e in genere sanitario) sia equiparato ad un atto di delinquenza comune, come in Europa accade nella sola Polonia. Per inciso, questo è un problema molto più rilevante, e ancora scarsamente sentito come tale. Anche per motivi di populismo a cui non sono estranei persino certi ambienti sanitari, che di mestiere o per mission dovrebbero occuparsi di risolverlo invece che di sottovalutarlo o addirittura di volerlo mantenere ad ogni costo, anche assicurativo.
 
Arturo Citino
Presidente AAROI-EMAC Piemonte Valle d’Aosta
Alessandro Vergallo 
Presidente AAROI-EMAC Lombardia


 


Gentili dottori,
vi ringraziamo per l’intervento e le precisazioni che ci avete indicato in merito all’articolo relativo ai risultati dell’indagine sulle coperture assicurative presso le aziende sanitarie e ospedaliere, realizzato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta errori e disavanzi sanitari. Articolo nel quale, peraltro, riportiamo fedelmente quanto affermato in un comunicato stampa ufficiale della Commissione stessa e nel quale si evidenzia la “necessità di correggere l’anomalia” sull’alta percentuale di aziende che non prevedono la copertura assicurativa per colpa grave.


 


Un’affermazione che tra l’altro si sposa pienamente con quanto auspicato nel documento tecnico sottoscritto il 16 aprile scorso al tavolo Sindacati/Ministero sulla responsabilità professionale (al quale era presente anche l’Aaroi).


 


E.M.

A. Citino e A. Vergallo

28 Dicembre 2012

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