Carcere e dipendenze, il rischio di trasformare le comunità terapeutiche in luoghi di custodia

Carcere e dipendenze, il rischio di trasformare le comunità terapeutiche in luoghi di custodia

Carcere e dipendenze, il rischio di trasformare le comunità terapeutiche in luoghi di custodia

Gentile Direttore, la Camera dei Deputati ha approvato in forma definitiva il 29 luglio, facendo seguito all'approvazione del 10 giugno in Senato,  il Disegno di Legge 2961 "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti". Il DDL modifica il  DPR 309/1990, per quanto riguarda l’"affidamento in prova terapeutico" per i  tossicodipendenti autori di reato.

Gentile Direttore, la Camera dei Deputati ha approvato in forma definitiva il 29 luglio, facendo seguito all’approvazione del 10 giugno in Senato,  il Disegno di Legge 2961 “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”. Il DDL modifica il  DPR 309/1990, per quanto riguarda l’”affidamento in prova terapeutico” per i  tossicodipendenti autori di reato. Questo prevedeva, per tossicodipendenti condannati a pena detentiva non superiore a 6 anni (4 anni per reati ex art. 4-bis ord. penit.) la possibilità di un affidamento al servizio sociale, (non necessariamente la permanenza in una struttura residenziale in senso stretto), previa adesione a un programma terapeutico di recupero, da proseguire o iniziare.


La riforma non sostituisce l’art. 94, ma vi affianca due nuovi istituti, applicabili previo accertamento del nesso fra patologia e reato:
Art. 94-ter — detenzione domiciliare “in casi particolari” che si applica quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova ex art. 94 (quindi è pensato per situazioni più gravi o per chi non accede al beneficio ordinario). Di fatto la soglia di pena è più ampia: fino a 8 anni (4 anni se il titolo esecutivo comprende reati ex art. 4-bis L. 354/1975), e gli alcolisti sono compresi di default.


Ma soprattutto il beneficio prevede necessariamente l’inserimento presso strutture terapeutiche socio-riabilitative residenziali o semiresidenziali pubbliche o private.

Art. 94-quater con  definizione anticipata del processo: introduce una sorta di patteggiamento con finalità di recupero: consente all’imputato tossicodipendente/alcoldipendente di chiudere anticipatamente il procedimento tramite applicazione di pena concordata, quando intenda intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Inoltre la norma modifica dell’art. 656 c.p.p., per adeguare le regole sulla sospensione dell’ordine di esecuzione a questo nuovo canale
La copertura per la sua attuazione viene affidata ad un fondo istituito presso il Ministero della Salute di circa 19,4 milioni di euro annui dal 2026. Questo fondo attinge in parte all’abrogazione del finanziamento del D.L. 92/2024 che assegnava 5 milioni annui al potenziamento delle REMS e dei servizi dipendenze.

Fin qui la norma, adesso qualche considerazione.
La prima è di ordine clinico e riguarda la definizione per legge di un sistema di cura che, pur essendo prassi costante,  tuttavia non ha fino ad ora reali dimostrazioni di efficacia, con studi che mostrano risultati solo per il “durante” ma molto pochi per il “dopo” la permanenza in CT.

Di fatto, quando  la popolazione carceraria sale, come è accaduto con la legge 81/2014 per i pazienti degli OPG, e viene ripetuto ora per le Dipendenze, si decide che  una parte dei detenuti va anche curata, affidandola a servizi sanitari o socio sanitari. Questo crea un sistema misto dove strutture sanitarie o sociosanitarie sono investite in qualche modo, oltre che dai compiti di cura, anche da compiti di custodia e sostituzione parziale a strutture carcerarie, creando infinite situazioni di scarsa chiarezza nelle effettive competenze e risorse.

In questo caso si bypassa anche la valutazione peritale, lasciando ad una specifica commissione ministeriale il compito di scrivere le modalità con cui dovrà essere certificato il nesso fra patologie e reato, stabilendo due modalità diverse di dimostrazione per lo stesso nesso  e due diversi trattamenti giuridici dei reati connessi  a patologie comunque tutte rientranti nel medesimo DSM5.
Si parla di circa 19.755 detenuti (quasi un terzo del totale) che possono uscire dal circuito carcerario tradizionale con questo meccanismo, ma un facile calcolo, basato sul costo medio annuo delle rette, mostra che il fondo stanziato può servire al massimo per un 800 detenuti; peraltro gli attuali posti 13.300 posti in Comunità Terapeutica presenti a livello nazionale sono in gran parte saturi, e le CT di solito sono poco disponibili ad una accoglienza che si suppone di molti anni.


Si corre il rischio di ricreare l’esatta situazione delle REMS, con pazienti in lista di attesa, che non possono più stare in carcere, ma non possono ancora entrare in struttura, e che i Magistrati affidano a qualche titolo in gestione ai servizi pubblici.
Inutile poi dire della ulteriore spinta che viene data al privato, che già gestisce la grande maggioranza delle Comunità terapeutiche e dei Centri Diurni per le Dipendenze,  e che, a fronte delle ristrettezze di personale dei SerD è l’unico che può operare una reale espansione dei posti disponibili. Una espansione finanziata peraltro con fondi pubblici in parte sottratti alle Rems ed al potenziamento dei servizi pubblici

Al fondo un dubbio foucaultiano:  se non si stia semplicemente decentrando il carcere moltiplicando sul territorio istituti che rischiano di svolgere più una funzione di custodia che di cura.

Andrea Angelozzi

Psichiatra

05 Agosto 2026

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