Comma 566. Atto medico, atto sanitario e profilo di colpa

Comma 566. Atto medico, atto sanitario e profilo di colpa

Comma 566. Atto medico, atto sanitario e profilo di colpa

Gentile direttore,
in relazione al comma 566 della legge di stabilità riteniamo che, a questo punto, occorrerebbe verificare quanto già prevedano i nostri codici in materia di esercizio di professione medica, non prescindendo mai – le leggi in itinere – dal doversi necessariamente uniformare. Pertanto, l’atto medico comporta la necessità che questo sia sempre e solo effettuato da un medico. Altrimenti ed assolutamente per il nostro diritto si incorre nell’esercizio abusivo della professione medica.
 
L’illecito di esercizio abusivo della professione – ex art. 348 c.p. – recita testualmente: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione o con una multa.” Sul fronte della repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie è attivo il Comando dei Carabinieri per la Sanità.
 
L’art. 348 c.p. nasce dall’interesse generale che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e di competenza tecnica, siano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. La norma tutela, quindi, non certo interessi professionali “corporativi”, ma quelli superiori della collettività, con la chiara conseguenza che per la configurabilità del reato è sufficiente anche il compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo alla attività professionale.
 
Tanto da far emergere come non sia l’identificazione della professione esercitata a designare il tipo di attività, quanto le concrete operazioni eseguite, in un quadro normativo in cui decisivo punto di riferimento è il principio espresso dall’art. 32 della Costituzione in base al quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
 
Inoltre, ai fini dell’illecito, sono considerati estremamente rilevanti sotto il profilo squisitamente penale soprattutto quelli che siano “tipici” della professione illegittimamente esercitata; con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'illecito nel caso in cui un soggetto –  non abilitato alla professione – abbia prescritto farmaci “da banco”, peraltro acquistabili liberamente in farmacia. Infatti la prescrizione di farmaci, che costituisce un atto “tipico” della professione medica, è una condotta che “per antonomasia” integra questo reato. Ulteriori esempi di atti tipici si ravvisano nell’individuazione e nella diagnosi di malattie, nella prescrizione di cure e nella somministrazione di qualsivoglia rimedio (Cass. Pen., Sent. n. 27329/05 e Sent. n. 30590/03).
 
Inoltre, la sussistenza dell’illecito non viene esclusa neppure quando sia stato acquisito il consapevole e legittimo consenso alla prestazione, per di più liberamente manifestata dal paziente. Ciò si verifica nelle circostanze in cui il malcapitato utente  sia perfettamente consapevole sulla mancata abilitazione richiesta dalla legge per l'esercizio di quella professione in capo “all’abusivo” da egli considerato.
 
Da non perdere di vista neanche il concetto del consenso informato, che prescindendo dal nuovo codice deontologico degli infermieri, viene redatto e firmato all’atto medico e non certo all’atto infermieristico, seppur ed eventualmente riconosciuto da nuove normative.
 
Il consenso informato, ovvero l'assenso dell'interessato, a subire un trattamento terapeutico è il presupposto di legittimità dell'azione sanitaria del solo medico. La libera scelta di sottoporsi ad interventi è, infatti, tutelata dalla Costituzione e dalla legge ed essendo libero e informato, può essere revocato in qualunque momento.
 
In caso di intervento senza consenso il medico può andare incontro a richieste di risarcimento del danno e, in determinati casi, anche a gravi responsabilità penale. Pertanto in occasione di specifiche manovre o atti sanitari tipicamente medici, ma affidati – secondo l’ipotesi del comma 566 – concretamente anche agli infermieri, cosa accadrà nel caso eventuale di postumi ed esiti invalidanti?
 
Questo tipo di danni emergenti da chi sarà pagato? Chi subentrerà nel ristoro al paziente danneggiato?
Non certamente il medico!
 
dott. Domenico Crea
dott.ssa Maria Ludovica Genna
Osservatorio Sanitario di Napoli

D.Crea e M.L.Genna

15 Marzo 2015

© Riproduzione riservata

Asl Rieti, una “clinicizzazione” oltre gli obiettivi regionali
Asl Rieti, una “clinicizzazione” oltre gli obiettivi regionali

Gentile Direttore,la riorganizzazione della ASL di Rieti sta assumendo i contorni di un paradosso organizzativo che nulla ha a che fare con il miglioramento delle cure per i cittadini. Mentre...

Direttori di UOC, se si smonta, pezzo per pezzo, il governo aziendale del Ssn
Direttori di UOC, se si smonta, pezzo per pezzo, il governo aziendale del Ssn

Gentile Direttore,con l’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il legislatore ha compiuto una scelta molto netta: sottrarre al Direttore Generale la possibilità di decidere davvero chi deve...

Sanità ad una svolta, o si interviene o bisogna affidarsi alla sorte
Sanità ad una svolta, o si interviene o bisogna affidarsi alla sorte

Gentile Direttore,sebbene il Governo eserciti le proprie funzioni attraverso l’emanazione di leggi, decreti e direttive finalizzate a orientare le politiche per migliorare l’erogazione dell’assistenza sanitaria, è indiscutibile che la gestione...

La responsabilità professionale del medico imprigionata nel sistema della colpa
La responsabilità professionale del medico imprigionata nel sistema della colpa

Gentile Direttore, la responsabilità professionale del medico rappresenta uno dei temi più delicati del diritto sanitario. Nasce dall’incontro tra due dimensioni che dovrebbero dialogare armoniosamente: da un lato il principio...