Deontologia: una swot analysis di 10 anni fa

Deontologia: una swot analysis di 10 anni fa

Deontologia: una swot analysis di 10 anni fa

Gentile Direttore,
qualche giorno fa presso l’Arcispedale “Sant’Anna” di Cona, a Ferrara è occorsa la cerimonia di presentazione ufficiale dei nuovi Codici Deontologici di 16 professioni sanitarie della FNO TSRM e PSTRP.

Volendo andare un poco oltre le formule rituali, che come d’abitudine possono essere anche in odor di spreco in simili circostanze e forse volendo anche prepararmi alla lettura ed analisi dei singoli documenti che so già essere impegnativa, vorrei illustrare brevemente dove eravamo, avvalendomi del mio studio integrato dei codici deontologici e dei decreti ministeriali istitutivi di tutte le professioni non mediche presentato nel marzo 2015 alla Università di Pavia.

Ebbene, si evidenziava uno scenario con dei punti di forza, identificati:
– nel «Patto Infermiere Cittadino»;

– nella corretta ripresa sia di temi specifici professionali, sia di quelli di carattere generali ispirati alla normativa, alla Costituzione, ma anche al management, sintetizzando il giusto orientamento comportamentale;

– in alcune definizioni “da manuale” del Campo di Attività;

– nella esortazione alla formazione obbligatoria dopo periodi di inattività;

– nella esplicitazione del concetto di “Obbligo di mezzi e non di risultato”;

– in alcune indicazioni di Libertà ed Indipendenza della professione;

– in esortazioni al Contributo al progresso scientifico e professionale;

– nel concetto di “Alleanza terapeutica con la persona”:

– nel chiarimento di ruolo istituzionale di tutela del perito da parte dell’ordine : «Fornire concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato»;

– nel monito contro «Giudizi o atteggiamenti personali atti a censurare o screditare un collega», preventivo vs forme di mobbing e di “apartheid professionale”;

– nel richiamo al professionista a «non dover subire condizionamenti nella sua autonomia professionale».

Per contro, alcuni punti di debolezza:
– in diverse formule di “confinamento” della responsabilità professionale specificatamente a carattere esecutivo, quasi una abitudine a volerla relegare ai soli atti pragmatici di propria competenza, comprimendo il carattere intellettuale dell’azione professionale a fattispecie specifiche che non si vogliono più chiamare “mansioni”, ma che poi, semplicemente, mutano soltanto nel lemma che le identificano;

– in un brutto esempio di pigrizia intellettuale e scarsa attenzione per i temi Etici e Deontologici, che sono di importanza fondamentale, consistente una formula di giuramento che altro non fosse che il “copia-incolla” di quello dei medici;

– nella assenza, pressoché generalizzata, di riferimenti relativamente alle responsabilità derivanti dallo status di “Debitore qualificato”, così come sarà poi identificato dalla sentenza n. 30999/2018 della Cassazione (di fatto preceduta) e dalla fattispecie definita “Contatto sociale”, altamente responsabilizzanti in ambito civilistico;

– in diversi casi di confusione tra declinazione del concetto di responsabilità ed assunzione della medesima;

– nella (così come lo studio la definiva) «Inutile verbosità di ridondanza di argomentazione» assai spesso utilizzata per esprimere medesimi concetti, quasi mai veramente centrali.

– nell’inserimento di «norme da ABC», che quasi identificando i professionisti come soggetti con gravi lacune di preparazione (da scuola dell’obbligo, per capirci meglio), non è certo un elemento sinonimo di garanzie per l’utente;

– nella frequente grave assenza del riferimento accademico nella presentazione del Professionista, secondo quanto stabilito dai D.M. 270/2004 + L. 240/2010.

Tra le opportunità:
– La legge 42/99 ha conferito “dignità normativa” ai Codici Deontologici, mantenendone la plasticità della “soft law” : un’occasione imperdibile sia per il progresso professionale, sia per una affermazione sociale.

– La c.d. «clausola di coscienza», che aveva destato (in epoca pre covid) ampio dibattito etico – deontologico.

– Lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore, del confronto costante con propri pari ed altre figure professionali e di riflessione critica sui dispositivi, anche normativi.

– La possibilità di costituzione di una Commissione Ministeriale Interordinistica, specifica per la revisione ed armonizzazione dei codici, privilegiando i motivi di pregio e disincentivando le formule di inappropriatezza.

Tra i Rischi/Minacce:
– Numerose le gravi formule di mera ignoranza sulla obbligatorietà di iscrizione all’albo (comma 1° art. 4 Legge n. 42/99 – comma 3° art. 2 Legge 43/06);

– Due espliciti riferimenti di “improprio” divieto ad oltraggi personali e, soprattutto, sessuali, clamorosamente fuori luogo (trattandosi di un codice deontologico), autoscreditanti e di cattivo gusto, tra le innumerevoli forme di “Escusationes non petitae”;

– Una imbarazzante formula di compilazione ibrida (evidentemente “fuori traccia”) di un codice concertato e destinato più agli utenti che ai professionisti;

– Derive codicistiche da “Polizia professionale”;

– Un caso di doppia “istituzionalità” rappresentativa;

– Uso di terminologia inesistente ed/o impropria e di formule ingiuntive con ridondanza di prologhi «deve»/«non deve»;

– Interi codici trasformati in mini-trattati sulla responsabilità, con il rischio di disegnare una figura di “irresponsabile” invece che di responsabile.

– Gravissime formule dubitative: «se la sua formazione glielo consente» – «laddove non si ritenga sufficientemente competente» – «quando ritiene di non essere capace di agire».

Lo studio terminava con una ipotesi di riordino che non solo tenesse conto di valorizzare gli aspetti positivi e di confinare ed eliminare quelli negativi, ma integrava dei concetti del tutto nuovi, i cui due più importanti erano che ai profili delle professioni non mediche vadano attribuite le titolarità di Responsabilità professionale generica e di Responsabilità professionale specifica, per risolvere la questione della responsabilità professionale declinata in esclusivo ambito operativo, e che fosse assolutamente urgente risolvere l’empasse (con icona il caso del 2013 dei TSRM) riguardante l’autonomia professionale e l’esercizio libero-professionale.

Tutto ciò a premessa, resto molto ansioso di verificare cosa ci sarà in questi nuovi Codici Deontologici.

Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale

07 Febbraio 2025

© Riproduzione riservata

Progetto di vita e Pri: se i percorsi non dialogano, i diritti restano sulla carta
Progetto di vita e Pri: se i percorsi non dialogano, i diritti restano sulla carta

Gentile Direttore, una persona che, dopo una lesione midollare, desidera tornare a vivere autonomamente e riprendere il lavoro ha bisogno di una casa accessibile, di trasporti adeguati e di sostegni...

Violenza giovanile: responsabilità individuali, responsabilità collettive
Violenza giovanile: responsabilità individuali, responsabilità collettive

Gentile Direttore,gli episodi di violenza e aggressività con protagonisti gli adolescenti di cui la cronaca puntualmente reca notizia rappresentano un fenomeno complesso, che merita attenzione, approfondimento e una risposta istituzionale...

Sviluppo di linee guida e buone pratiche: comunità scientifiche e professionali invitate a rafforzare la collaborazione al SNLG
Sviluppo di linee guida e buone pratiche: comunità scientifiche e professionali invitate a rafforzare la collaborazione al SNLG

Gentile Direttore,sempre più nei prossimi anni si sentirà parlare di Buone pratiche clinico-assistenziali (BPCA) e si avvertirà l’esigenza di orientare in tal senso la cultura, e dunque la formazione di...

Benessere interno ed organizzazioni adhocratiche nel futuro Ssn/Ssr
Benessere interno ed organizzazioni adhocratiche nel futuro Ssn/Ssr

Gentile Direttore, oggi è sempre più necessario uno stabile quanto diverso approccio alle molteplici dinamiche che coinvolgono le organizzazioni sanitarie che sono considerate sistemi adattivi complessi ad alta affidabilità ed...