Gentile Direttore,
ho letto la lettera delle società tecnico-scientifiche infermieristiche (“Competenze e autonomia, dove sbaglia la FNOMCeO”) pubblicata il 23/02/2026. Il testo pretende di “correggere” FNOMCeO, ma in realtà costruisce la propria tesi su un’operazione ben nota: spostare il significato delle parole per spostare i confini delle responsabilità. È un’impostazione che, sul piano clinico e giuridico, non regge.
1) Non è FNOMCeO a sovrapporre concetti: è la lettera che confonde piani diversi
Si parla di “sovrapposizione concettuale tra diagnosi medica, diagnosi clinica e diagnosi infermieristica”. La sovrapposizione è invece operata dagli estensori, facendo rientrare sotto la parola diagnosi atti ontologicamente diversi.
La diagnosi medica (o clinico-medica) è un atto nosologico: identifica una patologia/condizione clinica, stabilisce gravità, prognosi, urgenza, diagnosi differenziale e conseguenti scelte terapeutiche. Ha un perno: responsabilità medica.
Quella che viene chiamata “diagnosi infermieristica” è una valutazione assistenziale strutturata (problemi, bisogni, rischi, risposte della persona) finalizzata al piano di assistenza. È essenziale, sì. Ma non è diagnosi clinico-medica, né può essere presentata come un atto “parallelo” equivalente.
2) Il D.M. 739/1994 non autorizza scorciatoie: parla di bisogni assistenziali, non di diagnosi nosologiche
Il profilo professionale dell’infermiere (D.M. 739/1994) è chiaro: l’infermiere individua i bisogni di assistenza, pianifica, gestisce e valuta l’assistenza. Non attribuisce la formulazione di diagnosi clinico-nosologiche. Questo è un punto di diritto e di responsabilità, non un’opinione.
3) L. 42/1999 e L. 251/2000: autonomia sì, ma nel “campo proprio” e senza invasioni di responsabilità
La L. 42/1999 ha superato la logica del “mansionario”, ma non ha creato un’area in cui ogni atto possa essere ribattezzato “diagnosi” per sottrarlo al suo statuto clinico-legale. Il “campo proprio” è determinato da profilo, ordinamento didattico e codice deontologico, fatte salve le competenze delle professioni mediche.
La L. 251/2000 valorizza autonomia e responsabilità delle professioni infermieristiche: rafforza l’assistenza, non riscrive la medicina. Non attribuisce diagnosi cliniche né prescrizioni cliniche autonome.
4) “Diagnosi infermieristica”: chiamarla diagnosi non la trasforma in diagnosi
Il nodo decisivo è questo: la lettera rivendica che la “diagnosi infermieristica” è distinta “per oggetto e finalità”. Benissimo: se l’oggetto non è la patologia ma bisogni/risposte/rischi assistenziali, allora siamo nel dominio della valutazione assistenziale, non della diagnosi clinico-nosologica.
Il lessico disciplinare può impiegare classificazioni e tassonomie internazionali; ma nel perimetro del SSN e delle responsabilità professionali non esiste un diritto di alterare lo statuto di un atto semplicemente cambiandogli nome.
Va detto senza infingimenti:
– la diagnosi, in senso clinico, è atto medico;
– ciò che viene chiamato “diagnosi infermieristica” è una valutazione (anche rigorosa e standardizzata) finalizzata al piano assistenziale.
5) “Prescrizione infermieristica”: altra ambiguità, con effetti pratici
Se per “prescrizione infermieristica” si intende la programmazione degli interventi assistenziali, la denominazione corretta è piano assistenziale.
Se invece si intende un atto con effetti analoghi a una prescrizione clinica (esami, terapie, farmaci, decisioni cliniche), allora non siamo più nel terreno delle parole ma in quello della responsabilità clinica. E quella non si acquisisce per definizione retorica.
6) L’argomento “algoritmi e decision support” è un diversivo
Che esistano algoritmi a supporto della diagnosi non dimostra nulla rispetto alla tesi proposta. Il decision support non trasferisce responsabilità; la diagnosi resta un atto di giudizio clinico con responsabilità professionale definita. Portare questo argomento serve solo a costruire una falsa equivalenza.
7) L’errore di valutazione più grave: confondere autonomia assistenziale con autonomia diagnostico-clinica
La lettera insinua che richiedere una diagnosi medica quale presupposto di prescrizioni cliniche significhi ridurre l’infermieristica a esecuzione. È una rappresentazione caricaturale e strumentale.
L’infermieristica è autonoma nel governo dell’assistenza: valutazione assistenziale, prevenzione, educazione, monitoraggio, continuità. Ma quando un atto entra nel dominio clinico-terapeutico (rischio iatrogeno, diagnosi differenziale, decisioni terapeutiche), il presupposto non può che essere una diagnosi clinico-medica o comunque un inquadramento medico responsabile. Questo non mortifica l’autonomia: tutela il paziente e rende trasparente la catena delle responsabilità.
Conclusione: servono confini chiari, non parole elastiche
La sicurezza delle cure richiede chiarezza:
– diagnosi clinico-nosologica = atto medico;
– “diagnosi infermieristica” = valutazione/giudizio assistenziale utile a pianificare l’assistenza;
– “prescrizione infermieristica” = se è piano assistenziale, si chiami piano assistenziale; se è prescrizione clinica, allora serve un diverso assetto normativo e la corrispondente assunzione di responsabilità.
Mauro Piria
Medico Fisiatra
Vicesegretario nazionale ANF