Direttori di UOC, se si smonta, pezzo per pezzo, il governo aziendale del Ssn

Direttori di UOC, se si smonta, pezzo per pezzo, il governo aziendale del Ssn

Direttori di UOC, se si smonta, pezzo per pezzo, il governo aziendale del Ssn

Gentile Direttore, con l’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il legislatore ha compiuto una scelta molto netta: sottrarre al Direttore Generale la possibilità di decidere davvero chi deve dirigere le strutture complesse, vincolandolo alla nomina del candidato con il miglior punteggio nella graduatoria...

Gentile Direttore,
con l’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il legislatore ha compiuto una scelta molto netta: sottrarre al Direttore Generale la possibilità di decidere davvero chi deve dirigere le strutture complesse, vincolandolo alla nomina del candidato con il miglior punteggio nella graduatoria formata dalla commissione tecnica. Non è un dettaglio tecnico, è un cambio di paradigma: il “primario “cioè il Direttore di UOC non è più, nella sostanza, un tassello di una squadra manageriale, ma il prodotto burocratico di un algoritmo di punteggi.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 3868, hanno posto un sigillo pesante su questo assetto, chiarendo che la procedura di conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa resta soggetta al giudice ordinario, proprio perché non si tratta di un concorso pubblico in senso stretto, ma di un conferimento di incarico nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato. Ma, nello stesso tempo, riconoscono che la novella del 2022 ha eliso la discrezionalità del DG, imponendo la scelta del primo in graduatoria.

Tradotto: l’incarico resta “privatistico”, la giurisdizione resta ordinaria, ma il potere manageriale del Direttore Generale viene sterilizzato e fortemente ridotto.

Da manager responsabile a esecutore della graduatoria
Sul piano sistemico, il contrasto con la disciplina generale della dirigenza pubblica è evidente. L’articolo 21 del d.lgs. 165/2001 lega stabilmente la responsabilità del dirigente al mancato raggiungimento degli obiettivi e all’inosservanza delle direttive, con strumenti incisivi: dal mancato rinnovo alla revoca dell’incarico, fino al recesso nei casi più gravi. Il Direttore Generale di un’Azienda Sanitaria è valutato su equilibrio economico, qualità delle prestazioni, attuazione degli obiettivi regionali, funzionamento complessivo.

Il messaggio originario dell’aziendalizzazione era chiaro: il DG è un manager pubblico, non un mero funzionario, e deve rispondere dei risultati. Ma la stessa mano legislativa che afferma questo principio, con l’articolo 20 della legge 118/2022, sottrae al DG la leva decisiva della scelta dei direttori di UOC, imponendo una procedura che di fatto lo vincola al primo in graduatoria.

Siamo davanti a una responsabilità “monca”: al Direttore Generale si continua a chiedere di garantire il funzionamento dell’azienda, ma lo si priva della possibilità di comporre la propria linea di direzione intermedia. È la sconfessione, per via normativa, del modello manageriale che aveva giustificato l’aziendalizzazione del SSN.

Il direttore di UOC non è un premio, è uno snodo di governo
Il punto però non è solo di ingegneria giuridica. È di potere organizzativo-gestionale reale dentro le Aziende. La direzione di una UOC non è un premio al curriculum più brillante, né una medaglia di merito scientifico. È uno snodo di governo in cui si tengono insieme:
• allocazione delle risorse umane e tecnologiche;
• organizzazione dei percorsi clinico assistenziali;
• gestione dei conflitti professionali;
• tenuta di qualità, volumi, tempi, costi.

Lo stesso articolo 15 del d.lgs. 502/1992, nella sua versione aggiornata, definisce in modo esplicito la dimensione di direzione e organizzazione dei dirigenti di struttura complessa. Non li descrive come semplici super specialisti, ma come responsabili di strutture complesse, con compiti di governo organizzativo oltre che tecnico professionale.

Se il direttore di UOC è a tutti gli effetti un middle manager clinico organizzativo, traduttore della strategia aziendale in pratica quotidiana, è evidente che il criterio decisivo non può essere la sola somma di punteggi su titoli e prove. Occorrono capacità di leadership, gestione del personale, lettura dei dati, governo del budget, integrazione con territorio e altri servizi. Capacità che la graduatoria, per definizione, non riesce a cogliere fino in fondo, soprattutto rispetto al contesto specifico di una singola azienda.

La Cassazione conferma: vincolo forte sulla scelta, ma responsabilità del DG sui risultati aziendali intatta
La sentenza 3868/2026 delle Sezioni Unite, intervenendo sul riparto di giurisdizione, riconosce che l’incarico di struttura complessa rimane collocato nell’alveo del lavoro privatizzato e dunque sottoposto al giudice ordinario. Ma allo stesso tempo prende atto che, dopo la legge 118/2022, la scelta del Direttore Generale non è più davvero una scelta: la graduatoria predisposta dalla commissione non è supporto alla decisione, bensì esito vincolante.

Si cristallizza così un modello ibrido e squilibrato:
• il Direttore Generale continua a rispondere dei risultati complessivi dell’azienda, secondo la logica dell’aziendalizzazione e della responsabilità dirigenziale;
• ma la facoltà di individuare i direttori di UOC in base al fabbisogno organizzativo concreto è drasticamente compressa.

Il risultato è un DG sempre più simile a un “commissario ad acta” delle graduatorie: firma atti decisi di fatto da una combinazione tra norma e commissione tecnica, ma resta il bersaglio naturale quando l’azienda non funziona.

Nel privato chi risponde sceglie. Nel pubblico chi risponde esegue
Il confronto con il settore privato non è un vezzo ideologico, è un test di coerenza. In ogni azienda privata, il principio elementare è che chi risponde dei risultati sceglie la propria squadra. Se la squadra non funziona, cambia la squadra; se la strategia non funziona, la proprietà cambia il vertice. Non esiste un amministratore delegato obbligato a nominare per legge il “primo della graduatoria” deciso da una commissione esterna sui direttori di funzione.

Nel pubblico sanitario, invece, si è costruito un modello paradossale: il Direttore Generale è parametrato su obiettivi molto simili (equilibrio economico, qualità, organizzazione), ma non può selezionare i direttori delle strutture complesse in base alla loro idoneità a governare quel contesto specifico. Deve prendere il primo della lista, anche se la lista premia la performance concorsuale più che la capacità di reggere un gruppo, un conflitto, un percorso.

È un corto circuito politico prima ancora che tecnico: si dichiara di volere manager responsabili nel SSN, ma si impedisce loro di fare la cosa più tipica di un manager, cioè scegliere le persone chiave.

Manager pubblico o funzionario regionale con firma?
Arrivati qui, la domanda da rivolgere alle Regioni e al legislatore è inevitabile: che figura si vuole davvero al vertice delle aziende sanitarie?

Se il Direttore Generale:
• non può comporre la propria linea intermedia;
• non può modulare la scelta dei direttori di UOC sui bisogni delle strutture;
• deve comunque rispondere dei risultati aziendali,
allora assomiglia sempre meno a un manager pubblico e sempre più a un funzionario regionale, gerarchicamente esposto, che mette la firma su decisioni organizzative di fondo prese da norme e commissioni. L’aziendalizzazione sopravvive nel linguaggio; nei fatti, arretra.

Non nostalgici del “primario amico”, ma richiesta di discrezionalità regolata
Chi critica questa deriva non rimpiange il ritorno del “primario amico”, né dei “primari” scelti in stanze chiuse né invoca il ritorno del “fiduciario” inteso come “uomo o donna di appartenenza”. La battaglia e la posta in gioco è esattamente opposta: costruire una discrezionalità regolata, controllabile e motivata, non un automatismo cieco.

Una via d’uscita ragionevole potrebbe essere:
• commissioni tecniche forti, trasparenti, con criteri seri che selezionino una rosa ristretta di candidati idonei, non un solo nome “obbligatorio”;
• criteri di valutazione che diano peso reale, non ornamentale, alle competenze manageriali (organizzative, relazionali, economico gestionali);
• scelta finale del Direttore Generale all’interno della rosa, con motivazione puntuale legata a obiettivi aziendali, stato della struttura, criticità da affrontare, verificabile anche in sede giurisdizionale.

Qui sta il discrimine politico: o si accetta un modello in cui i DG sono di fatto esecutori di graduatorie, oppure si rivendica il diritto dovere di farli tornare manager, con responsabilità e potere di scelta saldamente collegati.

Una scelta di campo per la politica sanitaria: alcune domande
• Se il Direttore Generale non può scegliere i direttori di UOC, è ancora un manager o un funzionario con firma?
• È credibile chiedere a un DG di rispondere dei risultati di un’azienda guidata da dirigenti che non ha scelto?
• La legge 118/2022 e la sentenza Cassazione 3868/2026 rafforzano davvero il merito o lo sostituiscono con il “punteggio migliore” a prescindere dalla capacità di governo?
• Vogliamo Aziende Sanitarie guidate da squadre costruite sui bisogni reali dei servizi o da graduatorie costruite a tavolino su ipotetici middle manager?

Finché nessuno risponde con chiarezza a queste domande, la retorica del “manager pubblico responsabile” resterà uno slogan. La legge 118/2022 e la lettura che ne dà la Cassazione con la sentenza 3868/2026 non sono neutre. Disegnano un SSN in cui l’aziendalizzazione rimane come lessico, ma il governo manageriale viene progressivamente sostituito da un governo per algoritmi di punteggi. Se responsabilità e potere di scelta, non tornano a essere saldati, il rischio è chiaro: avremo Direttori Generali chiamati a rispondere di risultati che non hanno gli strumenti per produrre e Direttori di UOC scelti più per il loro merito concorsuale che per la loro capacità di far funzionare davvero una struttura complessa.

È su questo terreno, e non su astratti richiami al “merito”, che oggi si misura il coraggio riformatore di chi governa la sanità.

Marinella D’Innocenzo
già Direttore Generale di Aziende Sanitarie

Marinella D’Innocenzo

09 Aprile 2026

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