Emendamento Biancofiore, un’assurda “ipoteca patrimoniale”

Emendamento Biancofiore, un’assurda “ipoteca patrimoniale”

Emendamento Biancofiore, un’assurda “ipoteca patrimoniale”

Gentile Direttore,
l’emendamento n. 69.025 alla Manovra 2026 (cd. “emendamento Biancofiore”) propone di attribuire a tutti gli esercenti una professione sanitaria la “responsabilità principale…a titolo di responsabilità contrattuale” “anche nei casi in cui la punibilità è esclusa per imperizia”, lasciando alla struttura sanitaria o sociosanitaria soltanto la “responsabilità sussidiaria…esclusivamente nei casi in cui non abbia assicurato un’adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale, non abbia fornito al personale sanitario gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività, o non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all’esercizio dell’attività”.

Da una semplice lettura di quanto precede emerge innanzitutto l’aperto contrasto con quanto disciplinato dall’articolo 1228 del Codice Civile, che sancisce la responsabilità civile del debitore il quale si avvale di prestatori d’opera nell’adempimento dell’obbligazione, quando da questo emerga un danno al creditore. In ambito sanitario, almeno quando sussiste un rapporto di lavoro dipendente, le aziende e gli enti pubblici e privati del SSN sono i debitori, i professionisti sanitari sono i prestatori d’opera, l’obbligazione è la prestazione, i pazienti che ne lamentino subito un danno sono i creditori.

Oltretutto, pretendere che l’esercente la professione sanitaria sia il soggetto principalmente responsabile, pur non avendo alcun potere di controllo sugli aspetti organizzativi, strutturali e gestionali della struttura sanitaria o sociosanitaria, configura un’imputazione di responsabilità non solo irragionevole, ma oggettivamente contraria ai più basilari criteri di effettiva riferibilità colposa della condotta dannosa o presunta tale, anche perché il professionista sanitario, soprattutto se dipendente pubblico o privato, non ha alcun controllo sugli aspetti organizzativi e strutturali della struttura in cui lavora.

Voler ricondurre anche la responsabilità civile dei professionisti sanitari dipendenti pubblici e privati nell’alveo della responsabilità contrattuale, quasi come quella che in linea di principio hanno i liberi professionisti, come di fatto vorrebbe fare l’emendamento, significherebbe invertire l’evoluzione giurisprudenziale maturata a partire dalla legge Balduzzi fino alla legge Gelli-Bianco, azzerando anni e anni della progressiva sistemazione della materia avvenuta fino ad ora anche in ambito penale.

Dalle ultime dichiarazioni riportate dai media, tra le quali hanno una fondamentale importanza e danno particolare conforto quelle del Ministro della Salute Schillaci, il quale ha anticipato che esprimerà parere contrario, ci par di capire che quest’emendamento abbia ragionevoli probabilità di svanire così come è sorto. D’altro canto, esso imporrebbe al professionista sanitario non solo una sorta di “tassa patrimoniale” (cioè l’aumento del premio della polizza assicurativa che è obbligatoria per legge), ma addirittura una vera e propria “ipoteca patrimoniale”, dato che in caso la sua polizza non fosse sufficiente vedrebbe aggredito il suo patrimonio personale, e sarebbe pertanto un’incomprensibile aggressione politica all’intero mondo dei professionisti del SSN, di cui non v’è alcun bisogno. Ecco perché ci attendiamo che finisca rapidamente nella spazzatura.

Dr Alessandro Vergallo
Presidente Nazionale AAROI-EMAC

24 Novembre 2025

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