I problemi del Protocollo Fnopi-Csm

I problemi del Protocollo Fnopi-Csm

I problemi del Protocollo Fnopi-Csm

Gentile direttore,
a quanto pare il protocollo FNOPI-CSM, nonostante le numerose sollecitazioni ricevute nelle ultime settimane, rischia di diventare “il riferimento” per coloro i quali aspirano ad iscriversi all’albo Periti e Albo CTU nei Tribunali. Non ci riferiamo in modo esclusivo agli infermieri legali-forensi; prendiamo in considerazione tutti gli operatori sanitari che hanno deciso di puntare sulla formazione post-Laurea (compresa quella online, ultimamente screditata da un noto giurista), immaginando anche un futuro come consulenti legali, negli ambiti più disparati dell’infermieristica.
 
Ebbene, tutti i sopra nominati professionisti non potranno forse esercitare tale attività se non in possesso del titolo Magistrale! E chi, dei circa 440.000 infermieri, potrà a questo punto rispondere ai quesiti richiesti dai Giudici, in fase consulenziale, penale e civile? Circa 7300 Dottori Magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (fonte AlmaLaurea). E a quali domande potrebbero risponderete?
 
Il piano di studi della Laurea Magistrale non prevede nozioni afferenti le attività in ambito legale-forense, ovvero conoscenze in tema di diritto penale, processuale penale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto del lavoro ecc. Nè tantomeno fornisce la formazione in ordine alla media conciliazione (art. 8 Legge GELLI-Bianco). La formazione specialistica permette di esercitare ruoli dirigenziali; consente di entrare nel mondo della formazione; è l’apripista per i dottorati di ricerca.
 
Certamente alzare l’asticella era necessario. Elevare la cultura infermieristica era doveroso, visto anche l’interlocutore che si aveva di fronte. Eppure frequentare un master di primo o secondo livello corrisponde ad ELEVARE LA CULTURA, è sinonimo di ALZARE L’ASTICELLA!
 
La formazione post-laurea, attraverso master e corsi di perfezionamento, consente ai professionisti infermieri di poter conseguire in modo approfondito concetti chiave legati anche alle aree definite nell’articolo 4 del protocollo d’intesa FNOPI-CSM-CNF:
– Area cure primarie – servizi territoriali/distrettuali;
– Area intensiva e dell’emergenza/urgenza;
– Area medica;
– Area chirurgica;
– Area salute mentale e dipendenze.
 
Tra l’altro, molti Tribunali, prima ancora della firma dell’accordo sopra menzionato, hanno già accolto le domande di molti infermieri in possesso di master universitari in materia legale e forense, formando la specifica categoria “infermieristica legale e forense” degli Albi dei Periti e dei CTU.
 
E, fidatevi, i sopra menzionati operatori sanitari sono stati chiamati dall’Autorità Giudiziaria, proprio perché forniti della “speciale competenza ed esperienza”, senza la necessità di avere il titolo magistrale.
Un secondo aspetto da tenere in considerazione riguarda il terzo elemento primario di valutazione: assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso.
 
Tale elemento è in netto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, poiché sottopone ad un diverso trattamento l’istante, visto che escluderebbe di fatto, coloro nei cui confronti pende un procedimento disciplinare, il quale non consente di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e la professionalità di un aspirante perito o consulente dell’Autorità Giudiziaria e tanto anche in coerenza analogica con quanto avviene di norma nel procedimento penale in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 27 comma 2 Cost., stante la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva.
 
D’altro canto, sarebbe irragionevole procedere all’esclusione dall’iscrizione senza alcun margine di discrezionalità che consenta di applicare il principio generale di valutare l’eventuale compatibilità tra sanzione disciplinare ed ammissione all’iscrizione.
 
Tale considerazione, per la quale ci siamo avvalsi del Consulente Legale di Apsilef, ci porta serenamente ad affermare che la disposizione di cui all’art. III comma 5 lett. C) del protocollo d’intesa in oggetto è da ritenersi ILLEGITTIMA se non altro nella parte in cui determina l’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso.
 
E questo, altri noti giuristi ed alcuni Presidenti OPI, non lo avevano mai affermato, pur essendo, loro stessi, docenti ai master di infermieristica legale-forense.
 
Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali Forensi

18 Ottobre 2018

© Riproduzione riservata

Tempo di bilancio: questo l’infausto costo del personale della ricerca sanitaria
Tempo di bilancio: questo l’infausto costo del personale della ricerca sanitaria

Gentile Direttore, mentre nelle aule parlamentari si discute di capitoli di spesa, decimali di PIL e tabelle contabili della Manovra 2027, c’è un comparto del nostro Servizio Sanitario Nazionale che...

La medicina tecnologica malata di tecnologia
La medicina tecnologica malata di tecnologia

Gentile Direttore,la tecnologia permette di guarire e curare meglio molti malati con terapie impensabili fino a qualche decennio fa. Nello stesso tempo può rendere malate molte persone sane o con...

Parliamo di patologie psichiatriche gravi e violenza
Parliamo di patologie psichiatriche gravi e violenza

Gentile Direttore, È importante tornare sulla questione della possibile violenza di persone con patologie psichiatriche gravi, spesso riproposta dalle cronache dei giornali. È infatti un ambito che ci chiarisce in...

Teleradiologia, innovare sì. Ma senza scorciatoie sulla sicurezza delle cure
Teleradiologia, innovare sì. Ma senza scorciatoie sulla sicurezza delle cure

Gentile Direttore, il 15 ottobre si è conclusa la consultazione promossa da Agenas sulla bozza del “Documento di Indirizzo per lo sviluppo e la gestione della Teleradiologia”. Un’iniziativa importante, che...